Circolare numero 234 del 25-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime istruzioni applicative della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° settembre 1995. I temi principali riguardano la nuova disciplina delle pensioni ai superstiti, la cumulabilità con i redditi, le riduzioni degli assegni di invalidità, l’incumulabilità con rendite INAIL per infortunio o malattia professionale e i nuovi requisiti reddituali per l’integrazione al minimo delle pensioni dal 1995. In attesa dell’adeguamento delle procedure, per alcune pratiche è prevista la sospensione della liquidazione e l’acquisizione di apposite dichiarazioni reddituali o di responsabilità.
Prime istruzioni sulla legge n. 335/1995: superstiti, assegni di invalidità/inabilità e integrazione al minimo
Prime istruzioni applicative della legge n. 335/1995
La circolare fornisce le prime indicazioni operative in merito all’applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento principalmente ai trattamenti ai superstiti, agli assegni di invalidità, alle pensioni di inabilità e alle nuove regole sull’integrazione al minimo. Le disposizioni illustrate trovano applicazione, per i profili trattati, con decorrenza dal 1° settembre 1995, mentre per alcune fattispecie è necessario attendere l’adeguamento delle procedure automatizzate.
Nuova disciplina delle pensioni ai superstiti
L’articolo 1, comma 41, estende la disciplina della pensione ai superstiti vigente nell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive del regime. La circolare evidenzia inoltre che, limitatamente alle pensioni ai superstiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in presenza di un solo figlio minore, studente o inabile l’aliquota passa dal 60% al 70%.
La prestazione è cumulabile con i redditi del beneficiario entro i limiti della Tabella F allegato 1. Il trattamento risultante dal cumulo non può comunque essere inferiore a quello corrispondente alla fascia di reddito immediatamente precedente. I limiti di cumulabilità non si applicano nei casi in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. La circolare precisa che i limiti di cumulabilità trovano applicazione per la pensione spettante al solo coniuge, ai genitori oppure a fratelli e sorelle; non si applicano invece quando siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o insieme al coniuge.
In attesa della ristrutturazione delle procedure, la liquidazione delle pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° settembre 1995 relative a nuclei composti dal solo coniuge, dai genitori o da fratelli/sorelle, qualora vi siano redditi 1995 superiori a lire 24.431.550, deve essere sospesa. Le pratiche vanno completate acquisendo la dichiarazione reddituale sul modulo RED 335/REV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato.
Soggetti aventi diritto e requisiti della pensione ai superstiti
La circolare riepiloga i soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti nel regime generale: il coniuge, anche se legalmente separato, salvo il caso di separazione con addebito, nel qual caso il diritto sussiste solo se esiste assegno alimentare; il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile, non risposato, con decesso dell’ex coniuge successivo al 12 marzo 1987 e con rapporto assicurativo iniziato prima della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; i figli minori di 18 anni; i figli studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni, se a carico e senza lavoro retribuito; i figli studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni; i figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico; i genitori ultrasessantacinquenni non titolari di pensione e a carico, in mancanza di coniuge o figli superstiti aventi diritto; i fratelli celibi e le sorelle nubili, non titolari di pensione, permanentemente inabili e a carico, in mancanza degli altri aventi diritto.
Per il diritto alla pensione ai superstiti, la circolare distingue tra decesso di titolare di pensione e decesso di assicurato. Nel primo caso, il trattamento spetta se il dante causa era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità. Nel secondo, occorre che il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione oppure 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte. Per i superstiti di titolare di assegno di invalidità valgono le stesse condizioni previste per i superstiti di assicurato, tenendo conto anche dei periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
Se non sorge il diritto alla reversibilità per assenza dei requisiti o dei soggetti aventi titolo, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili spetta un’indennità una tantum commisurata ai contributi versati o accreditati. Il diritto richiede almeno un anno di contribuzione negli ultimi cinque anni; l’importo è pari a 45 volte i contributi base IVS, con minimo di lire 43.200 e massimo di lire 129.600.
Misura, decorrenza e cessazione della pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato o dell’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono pari al 60% per il solo coniuge, all’80% per coniuge e un figlio e al 100% per coniuge e due o più figli. Quando il diritto spetta esclusivamente ai figli, ai genitori o ai fratelli/sorelle, si applicano le aliquote riportate nella circolare, con un figlio al 60% per le pensioni anteriori al 1° settembre 1995 e al 70% per quelle decorrenti da tale data, due figli all’80%, tre o più figli al 100%; per genitori e fratelli/sorelle sono previste percentuali progressive fino al 100% in relazione al numero dei beneficiari.
Il diritto si estingue o si sospende nei casi indicati: nuovo matrimonio del coniuge, con diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione comprensiva di tredicesima alla data del nuovo matrimonio; compimento del 18° anno per i figli minori; per i figli studenti di scuola media o professionale, quando lavorino, interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno, con sospensione del diritto nei casi in cui le condizioni vengano meno in corso di godimento; per i figli universitari, quando lavorino, interrompano o terminino gli studi del corso legale e comunque al compimento del 26° anno, con la medesima logica di sospensione; per i figli inabili, quando venga meno l’inabilità; per i genitori quando conseguano altra pensione; per fratelli e sorelle quando conseguano altra pensione, contraggano matrimonio o cessi l’inabilità.
Assegni di invalidità: riduzioni per redditi da lavoro
L’articolo 1, comma 42, introduce un nuovo meccanismo di riduzione dell’assegno di invalidità in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, secondo la Tabella G allegato 3. Anche in questo caso il trattamento ridotto non può essere inferiore a quello corrispondente alla fascia di reddito immediatamente precedente. Le condizioni più favorevoli già in essere alla data di entrata in vigore della legge restano conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
La circolare precisa che la nuova riduzione non esclude l’applicazione dell’incumulabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dalla legge n. 537/1993. Tale incumulabilità opera sull’importo dell’assegno risultante dopo la riduzione prevista dalla legge n. 335, sempre che l’importo sia superiore al trattamento minimo.
Per le domande di assegno di invalidità con decorrenza dal 1° settembre 1995, se gli interessati percepiscono redditi da lavoro per l’anno 1995 superiori a lire 32.575.400, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, la liquidazione va sospesa fino all’aggiornamento delle procedure. Nel frattempo occorre acquisire la dichiarazione reddituale sul modulo RED 335/INV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato, anche per verificare l’integrabilità dell’assegno di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984.
Incumulabilità con rendite INAIL per infortunio o malattia professionale
L’articolo 1, comma 43, prevede che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità dell’assicurazione generale obbligatoria, se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non siano cumulabili con la rendita vitalizia riconosciuta dall’INAIL per il medesimo evento, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono salvi i trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
In fase istruttoria occorre verificare, sulla base della certificazione medica, se l’invalidità o l’inabilità siano derivate da infortunio o malattia professionale e se, per lo stesso evento, sia stata o debba essere liquidata una rendita INAIL. Per dare applicazione alla norma è richiesta una dichiarazione di responsabilità dell’interessato che attesti l’assenza di tale causa e l’assenza di domande o liquidazioni INAIL. Se dalla stessa causa deriva il diritto a rendita, la liquidazione del trattamento pensionistico va sospesa in attesa dell’aggiornamento delle procedure e dell’accertamento dell’importo della rendita spettante.
Nuovi requisiti reddituali per l’integrazione al minimo
Con effetto dall’anno 1995, l’integrazione al minimo prevista dall’articolo 6 della legge n. 638/1983, come modificata, non spetta ai soggetti che superino determinati limiti reddituali. La disciplina riguarda le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni esclusive e sostitutive, nonché le gestioni previdenziali per commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la gestione speciale minatori e l’ENASARCO.
Per il 1995, non ha diritto all’integrazione chi possiede:
- se non coniugato o legalmente ed effettivamente separato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF superiori a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile vigente al 1° gennaio di ciascun anno;
- se coniugato e non separato, redditi propri superiori al medesimo limite oppure redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a quattro volte il trattamento minimo.
Dal computo restano esclusi TFR e anticipazioni, reddito della casa di abitazione, competenze arretrate soggette a tassazione separata e l’importo della pensione da integrare al minimo. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 continua ad applicarsi la vecchia disciplina: per le decorrenze fino al 1993 conta solo il reddito proprio; per quelle del 1994 il limite si estende anche ai redditi cumulati con il coniuge, con soglia pari a cinque volte il trattamento minimo.
Le procedure automatizzate risultano già aggiornate per le nuove regole: le pensioni di nuova liquidazione sono calcolate con i nuovi criteri, mentre quelle con decorrenza 1995 già liquidate saranno ricalcolate automaticamente in occasione del rinnovo delle pensioni per il 1996.
Punti principali
Nuova disciplina delle pensioni ai superstiti
La legge n. 335 estende la disciplina dei superstiti del regime generale a tutte le forme esclusive e sostitutive. Per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995, se vi è un solo figlio minore, studente o inabile, l’aliquota sale dal 60% al 70%. La pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario entro i limiti della Tabella F allegato 1; non si applicano i limiti quando nel nucleo vi siano figli minori, studenti o inabili. Sono previste sospensioni operative per le pratiche con redditi 1995 superiori a lire 24.431.550 nei nuclei superstiti composti dal solo coniuge, dai genitori o da fratelli/sorelle, con acquisizione del modulo RED 335/REV.
Soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti
La circolare riepiloga i familiari aventi diritto nel regime generale: coniuge, anche separato legalmente in certe condizioni, coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile e con i requisiti previsti, figli minori, studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni, studenti universitari fino al compimento degli anni del corso legale e comunque non oltre i 26 anni, figli inabili, genitori ultrasessantacinquenni a carico e privi di pensione, fratelli e sorelle celibi/nubili permanenti inabili e a carico in mancanza degli altri aventi diritto.
Requisiti contributivi e indennità una tantum
La pensione ai superstiti spetta se il dante causa era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità; per l’assicurato deceduto servono almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione oppure 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso. Per i superstiti di titolare di assegno di invalidità valgono le stesse condizioni previste per l’assicurato, considerando utili anche i periodi di godimento dell’assegno senza attività lavorativa. Se non sorge il diritto alla reversibilità, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori, studenti o inabili spetta un’indennità una tantum pari a 45 volte i contributi base IVS, con minimo di lire 43.200 e massimo di lire 129.600.
Misura, decorrenza e cessazione della pensione ai superstiti
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Le aliquote sono: 60% per il coniuge solo, 80% per coniuge e un figlio, 100% per coniuge e due o più figli. Se il diritto spetta solo ai figli, ai genitori o ai fratelli/sorelle, si applicano le aliquote indicate nella circolare, con il 70% per un solo figlio per le decorrenze dal 1° settembre 1995. Il diritto cessa, tra l’altro, per nuovo matrimonio del coniuge, compiendo i 18 anni per i figli minori, per lavoro o fine/interruzione degli studi dei figli studenti, per cessazione dell’inabilità o per conseguimento di altra pensione da parte di genitori, fratelli o sorelle.
Assegni di invalidità e cumulabilità con redditi da lavoro
L’articolo 1, comma 42, prevede riduzioni dell’assegno di invalidità in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, secondo la Tabella G allegato 3. Il trattamento ridotto non può comunque essere inferiore a quello corrispondente alla fascia di reddito immediatamente precedente. Le misure più favorevoli già in godimento sono mantenute fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti. La riduzione ex legge n. 335 opera senza pregiudicare l’applicazione del diverso regime di incumulabilità previsto dall’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992.
Sospensione delle liquidazioni e modello RED 335/INV
Per le domande di assegno di invalidità con decorrenza dal 1° settembre 1995, se il beneficiario possiede redditi da lavoro superiori a lire 32.575.400 per il 1995, la liquidazione è per il momento sospesa in attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate. Nel frattempo va completata l’istruttoria con la dichiarazione reddituale sul modello RED 335/INV, da riprodurre localmente secondo il facsimile allegato. Il modello serve anche per accertare l’integrabilità dell’assegno di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984.
Incumulabilità con rendite INAIL per infortunio o malattia professionale
Le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL per lo stesso evento, fino a concorrenza della rendita. In istruttoria occorre verificare se dall’evento derivino rendite INAIL e acquisire una dichiarazione di პასუხისმგabilità dell’interessato sulla non derivazione dell’evento da infortunio o malattia professionale e sull’assenza di domande o liquidazioni INAIL. Se la rendita spetta, la liquidazione viene sospesa fino all’aggiornamento delle procedure.
Nuovi requisiti reddituali per l’integrazione al minimo
Con effetto dall’anno 1995, l’integrazione al minimo non spetta più a chi supera i nuovi limiti reddituali. Per i non coniugati o separati il limite è pari a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per i coniugati non separati il limite resta quello per i redditi propri, oppure quattro volte il trattamento minimo per i redditi cumulati con il coniuge. Sono esclusi dal computo TFR, anticipazioni, reddito della casa di abitazione, arretrati tassati separatamente e la stessa pensione da integrare. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 restano vigenti le regole precedenti; le pensioni 1995 già liquidate saranno ricalcolate automaticamente in sede di rinnovo 1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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