Sentenza n. 1720/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 311/2025 del Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La banca ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone che aveva condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento di euro 63.372,76, oltre agli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e alle spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato notificato all'amministrazione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte e imputate prima agli interessi e poi al capitale, nonché il pagamento delle ulteriori spese esecutive sostenute dopo l'emissione del decreto. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha dimostrato l'integrale esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistente l'obbligo dell'Azienda sanitaria di adempiere integralmente al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, al netto dei pagamenti già effettuati. Ha riconosciuto gli interessi nella misura prevista dal titolo esecutivo. Ha invece escluso le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente dopo l'emissione del decreto, perché non ne era stato dimostrato l'effettivo pagamento. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. Per il caso di inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 90 giorni su istanza della parte ricorrente. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.286, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accolta quando l'amministrazione non dimostra di avere dato integrale esecuzione a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La decisione è adottata nell'ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 114 c.p.a.; il testo, tuttavia, non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
d.lgs. n. 231/2002
in ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione;
Gli interessi spettanti in sede di ottemperanza devono essere corrisposti nella misura stabilita dal titolo esecutivo, nella specie quella prevista dal d.lgs. n. 231/2002.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non dimostra di avere integralmente adempiuto a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto dei pagamenti eventualmente già effettuati dall'amministrazione, detraendoli dalle somme dovute.
- Gli interessi dovuti in sede di ottemperanza sono quelli stabiliti dal titolo giudiziale portato in esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta incaricato dell'esecuzione.
- Le spese ulteriori sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo non possono essere poste a carico dell'amministrazione se il loro effettivo pagamento non è provato.
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