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Circolare

Circolare numero 74 del 5-5-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare attua la disciplina sulle rateazioni dei debiti contributivi iscritti a ruolo, chiarendo che, per tali crediti, l'INPS puf2 concedere dilazioni fino a 60 mesi con provvedimento motivato dei propri organi, individuati nei Direttori Regionali. Vengono distinti i crediti non iscritti a ruolo, per i quali restano ferme le regole ordinarie fino a 24 mesi, prorogabili a 36 o, in casi eccezionali, fino a 60 previa autorizzazione ministeriale, dai crediti iscritti a ruolo, per i quali operano i nuovi criteri interni. L'allegata determinazione individua le cause che legittimano la rateazione in 60 mensilite0 e stabilisce anche un criterio specifico per valutare la particolare rilevanza dei debiti in caso di difficolte0 economico-sociali territoriali o settoriali.

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi e criteri per rateazioni fino a 60 mensilite0

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi: criteri per rateazioni fino a 60 mensilit�e0

La circolare interviene per dare attuazione alla disciplina sulle dilazioni dei debiti contributivi iscritti a ruolo, fissando criteri omogenei per la concessione di rateazioni fino a 60 mensilit�e0. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 389/1989, dalla legge n. 388/2000 e dalla legge n. 178/2002, distinguendo chiaramente tra crediti iscritti e non iscritti a ruolo.

Quadro normativo e riparto di competenze

La disciplina generale della rateazione dei contributi previdenziali �e8 ricondotta all'art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, che attribuisce agli enti previdenziali la decisione sulle domande di dilazione entro il limite ordinario di 24 mensilit�e0, secondo i criteri stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione. La medesima norma consente inoltre al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare il prolungamento fino a 36 mensilit�e0.

Successivamente, l'art. 116, comma 17, della legge n. 388/2000 ha previsto, per i casi di particolare eccezionalit�e0 individuati dal comma 15, lettera a), la possibilit�e0 di concedere rateazioni fino a 60 mensilit�e0 previa autorizzazione interministeriale. Infine, l'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 178/2002 ha attribuito agli enti gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino a 60 mensilit�e0, ma limitatamente ai crediti iscritti a ruolo.

Distinzione tra crediti iscritti e non iscritti a ruolo

La circolare chiarisce che, dall'11 agosto 2002, data successiva all'entrata in vigore della legge n. 178/2002, operano due diversi regimi:

  • per i crediti non iscritti a ruolo, la rateazione pu�f2 essere concessa dai Direttori Regionali fino a 24 mensilit�e0, prorogabili a 36 con autorizzazione ministeriale o fino a 60 nei casi eccezionali previsti dall'art. 116, comma 17, con autorizzazione interministeriale;
  • per i crediti iscritti a ruolo, la rateazione pu�f2 essere concessa autonomamente dagli organi dell'Istituto fino a 60 mensilit�e0.

La disposizione della legge n. 178/2002 non modifica gli organi competenti a decidere, per cui resta valida l'attribuzione della funzione ai Direttori Regionali.

Criteri applicativi definiti dall'allegata determinazione

Con la determinazione allegata, adottata dal Vice Commissario nell'esercizio dei poteri del Consiglio di amministrazione, vengono individuate le situazioni che consentono la concessione della rateazione in 60 mensilit�e0 per i debiti iscritti a ruolo. L'obiettivo dichiarato �e8 uniformare il comportamento delle strutture periferiche e standardizzare le motivazioni dei provvedimenti.

Le cause indicate sono le seguenti:

  • calamit�e0 naturali per le quali siano stati emessi decreti di sospensione dei termini;
  • procedure concorsuali dichiarate;
  • carenza temporanea di liquidit�e0 derivante da ritardato incasso di crediti verso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, oppure da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici;
  • stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attivit�e0 produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, a situazioni temporanee di mercato, a crisi economiche settoriali o locali, ovvero a processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione;
  • trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
  • richieste contestuali di pagamento per diverse tipologie di contributi dovuti, con scadenze concomitanti;
  • debiti contributivi complessivi non inferiori a 10.000 euro, se accompagnati da una precaria situazione reddituale risultante da documentazione fiscale;
  • oggettive incertezze interpretative connesse a contrastanti o sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa;
  • fatto doloso del terzo, denunciato all'Autorit�e0 giudiziaria nei termini previsti dall'art. 124, primo comma, c.p.;
  • carenza temporanea di liquidit�e0 connessa a difficolt�e0 economico-sociali territoriali o settoriali, qualora l'importo da dilazionare sia di particolare rilevanza rispetto alle dimensioni aziendali.

Criterio per la particolare rilevanza del debito

Per l'ultima ipotesi, la determinazione precisa un criterio oggettivo di valutazione: la particolare rilevanza del debito ricorre quando il debito contributivo sia pari o superiore al doppio della media delle contribuzioni denunciate nei tre anni precedenti la domanda di rateazione. Tale parametro serve a misurare la proporzione tra esposizione debitoria e dimensione economica dell'impresa.

Decorrenza e rinvio alle istruzioni operative

I criteri introdotti sono immediatamente applicabili alle domande presentate dall'11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento, a prescindere dal periodo cui si riferisce il debito. Per gli adempimenti istruttori e la documentazione da richiedere ai soggetti interessati, la circolare rinvia alle disposizioni gi�e0 emanate in precedenza.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2, comma 11; la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 17; e la legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 3-bis. Viene chiarito che la prima disciplina le dilazioni ordinarie fino a 24 mensilite0, con possibilite0 di arrivare a 36 su autorizzazione ministeriale, mentre la seconda ha introdotto la possibilite0 di concessione fino a 60 mensilite0 in casi eccezionali e, con la legge n. 178/2002, per i crediti iscritti a ruolo.

Distinzione tra crediti iscritti e non iscritti a ruolo

Dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 178/2002, l'Istituto opera con due criteri distinti. Per i crediti non iscritti a ruolo, le rateazioni restano concedibili dai Direttori Regionali fino a 24 mensilite0, prorogabili a 36 con autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o fino a 60 nei casi eccezionali dell'art. 116, comma 17, previa autorizzazione interministeriale. Per i crediti iscritti a ruolo, invece, la rateazione puf2 essere concessa autonomamente dagli organi dell'Istituto fino a 60 mensilite0.

Competenza decisionale

La circolare conferma che, in assenza di modifiche sulla competenza degli organi, resta valida l'attribuzione ai Direttori Regionali della decisione sulle domande di rateazione per i crediti iscritti a ruolo. La funzione di raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gie0 svolta dalla Direzione Centrale Entrate Contributive, viene mantenuta a livello regionale secondo il processo di decentramento gie0 avviato con le precedenti deliberazioni.

Criteri per la concessione di rateazioni fino a 60 mensilite0

La determinazione allegata indica le situazioni che legittimano la dilazione in 60 rate per i debiti iscritti a ruolo: calamite0 naturali con decreti di sospensione dei termini; procedure concorsuali; temporanea carenza di liquidite0 per ritardati incassi da amministrazioni pubbliche o per ritardata erogazione di contributi e finanziamenti; crisi aziendale per eventi transitori, situazioni di mercato o processi di riorganizzazione/ristrutturazione/reconversione; trasmissione agli eredi dei debiti contributivi; richieste contestuali di pagamento per pif9 titoli con scadenze concomitanti; debiti almeno pari a 10.000 euro con precaria situazione reddituale documentata; incertezze interpretative sull'obbligo contributivo riconosciute successivamente in sede giurisdizionale o amministrativa; fatto doloso del terzo denunciato all'Autorite0 giudiziaria nei termini di legge; carenza temporanea di liquidite0 connessa a difficolte0 economico-sociali territoriali o settoriali, se il debito ha particolare rilevanza rispetto alle dimensioni aziendali.

Criterio per la particolare rilevanza del debito

Per i casi di difficolte0 economico-sociali territoriali o settoriali, la particolare rilevanza dell'importo dilazionato va verificata confrontando il debito contributivo con le dimensioni aziendali. La determinazione specifica che tale rilevanza ricorre quando il debito sia pari o superiore al doppio della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre anni precedenti la domanda di rateazione.

Decorrenza e applicazione dei nuovi criteri

I criteri contenuti nella determinazione allegata si applicano immediatamente alle domande presentate dall'11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito. Per la documentazione da acquisire e per le attivite0 istruttorie da svolgere, la circolare rinvia alle disposizioni gie0 emanate.

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