Circolare numero 75 del 10-5-2004
SOMMARIO: Indennità in favore dei soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dell’attività lavorativa presso aziende in crisi, sono scesi “al di sotto della soglia di povertà”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la terza Convenzione tra INPS Piemonte e Regione Piemonte, relativa a un’indennità una tantum per lavoratori sospesi o cessati che si trovano al di sotto della soglia di povertà. Sono indicati destinatari, requisiti economici e lavorativi, misura del beneficio, cumulabilità con altre prestazioni, competenze per istruttoria e ricorsi, modalità di pagamento in due tranche e copertura integrale dei costi da parte della Regione. La circolare contiene inoltre le istruzioni procedurali, il trattamento fiscale di esenzione e le scritture contabili da utilizzare, con i nuovi conti istituiti.
Istruzioni per l’indennità una tantum INPS per soggetti sotto la soglia di povertà in Piemonte
Indennità una tantum per soggetti sotto la soglia di povertà in Piemonte
La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili relative alla terza Convenzione stipulata tra Sede regionale INPS per il Piemonte e Regione Piemonte il 10 ottobre 2003. La misura riguarda soggetti che, a seguito di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa per crisi o difficoltà produttive, si trovano in condizione di particolare bisogno economico.
Finalità e quadro normativo
La Convenzione dà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003 e dalla legge regionale Piemonte 4 marzo 2003, n. 2, art. 6, istitutiva del fondo per il finanziamento del sussidio. L’intervento ha natura assistenziale e si configura come una prestazione una tantum destinata a integrare il reddito di soggetti collocati al di sotto della soglia di povertà.
Soggetti beneficiari e requisiti
Possono accedere all’indennità i lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che abbiano prestato attività per un’azienda con unità produttive operanti nella Regione, con rapporto di lavoro dipendente oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 6 novembre 2003, i beneficiari dovevano trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge finanziaria regionale n. 2/2003:
- CIG a zero ore per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente considerati in un arco di 6 mesi;
- disoccupazione ordinaria;
- mobilità, indennizzata o non indennizzata;
- sospensione dal lavoro per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente considerati in un arco di 6 mesi per dipendenti di imprese artigiane;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi con un unico committente, interrotto per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente considerati in un arco di 6 mesi.
Misura della prestazione e requisiti economici
L’importo è parametrato al valore ISE dell’anno 2002 ed è riconosciuto in forma lorda:
- euro 1.500,00 per ISE compreso tra euro 11.000,01 ed euro 16.000,00;
- euro 2.000,00 per ISE non superiore a euro 11.000,00. La prestazione non dà diritto all’ANF né alla contribuzione figurativa.
Individuazione dei beneficiari, pagamento e tranche
L’individuazione degli aventi diritto è riservata in via esclusiva alla Regione Piemonte, che trasmette all’INPS regionale un elenco nominativo tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro. Le sedi INPS competenti per residenza o domicilio provvedono al pagamento in due fasi:
- erogazione iniziale del 50% dell’importo dovuto;
- erogazione del restante 50% dopo tre mesi dal primo pagamento. Eventuali cessazioni o sospensioni rilevanti ai fini della seconda rata sono comunicate alle sedi INPS dalla Direzione regionale tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.
Controversie, indebiti e cumulabilità
Le istanze e i ricorsi sulla sussistenza del diritto non sono attribuiti all’INPS ma all’Agenzia Piemonte Lavoro. Il recupero di eventuali indebiti non imputabili all’Istituto è posto a carico della Regione Piemonte. La circolare precisa inoltre che l’indennità è cumulabile con l’indennità ordinaria di disoccupazione e con i trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale edile.
Copertura degli oneri e procedura operativa
Tutti gli oneri della misura, comprese le spese per il servizio, sono totalmente a carico della Regione Piemonte, che deve versare preventivamente e in unica soluzione alla Direzione provinciale INPS di Torino le somme necessarie. Per la liquidazione va utilizzata la procedura "pagamenti vari".
Trattamento fiscale
La circolare ritiene applicabile l’esenzione prevista dall’art. 34, terzo comma, del DPR n. 601 del 29 settembre 1973, in quanto si tratta di sussidi assistenziali corrisposti da ente pubblico per finalità di solidarietà verso soggetti in situazione di bisogno. Ne consegue che l’INPS non deve operare alcuna ritenuta né emettere certificazione fiscale.
Istruzioni contabili
Le somme anticipate dalla Regione vanno imputate in avere al conto GPZ 10/102. L’indennità liquidata con procedura "pagamenti vari" va imputata al conto GPZ 35/104, con contestuale rilevazione del credito verso la Regione tramite scrittura GPZ 00/104 a GPZ 25/104. Quando la sede di Torino liquida direttamente la prestazione, riduce il debito per anticipazioni ricevute con scrittura GPZ 10/102 a GPZ 00/104, oltre alla rilevazione del rimborso spese e dell’IVA sui conti GPA 24/050 e GPA 24/025.
Se la liquidazione è effettuata da una sede diversa da Torino, questa deve trasferire il credito alla sede che accentra i rapporti finanziari mediante modello SC10/R e scrittura GPA 55/000 a GPZ 00/104; la sede di Torino registra poi il credito e procede alla riduzione del debito con le medesime modalità. Il rimborso spese per ciascun lavoratore va rilevato per il 50% alla prima rata e per il restante 50% alla seconda.
Riaccrediti, recuperi e chiusura contabile
I riaccrediti e i recuperi devono essere imputati ai conti GPZ 11/104 e GPZ 11/105, assistiti da partitario contabile. Le somme recuperate e quelle riaccreditate non più riemettibili devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo modalità da definirsi. Qualora si debbano restituire anche somme riaccreditate, esse vanno prima reintroitate sul conto GPZ 11/105 con la scrittura GPZ 11/104 a GPZ 11/105 e poi rimborsate alla Regione con imputazione in DARE del conto GPZ 11/105. I saldi dei conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104 e GPZ 11/105 risultanti a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio.
Nuovi conti istituiti
L’allegato n. 2 istituisce i seguenti conti: GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104, GPZ 11/105, GPZ 25/104 e GPZ 35/104.
Punti principali
Oggetto della Convenzione
La Convenzione riguarda un intervento assistenziale a favore di soggetti che, per effetto di sospensione temporanea o definitiva dal lavoro disposta dall’azienda in seguito a crisi o difficoltà produttive, si trovano al di sotto della soglia di povertà. La misura deriva dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003 e integra le precedenti istruzioni già fornite per le altre due Convenzioni del 10 ottobre 2003.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono beneficiare dell’indennità i soggetti residenti o domiciliati in Piemonte che abbiano lavorato per un’azienda con unità produttive operanti nella Regione, con rapporto di lavoro dipendente oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nel periodo 1 gennaio 2003 - 6 novembre 2003 dovevano inoltre trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge finanziaria regionale piemontese n. 2/2003: CIG a zero ore per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente in 6 mesi; disoccupazione ordinaria; mobilità indennizzata o non indennizzata; sospensione per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente in 6 mesi per dipendenti di imprese artigiane; oppure collaborazione coordinata e continuativa di durata almeno 12 mesi con un unico committente, interrotta per almeno 4 mesi consecutivi o complessivamente in 6 mesi.
Importo dell’indennità e condizioni economiche
L’indennità è una tantum, non dà titolo ad ANF né a contribuzione figurativa ed è differenziata in base al valore ISE 2002. È pari a 1.500 euro lordi per ISE compreso tra 11.000,01 e 16.000,00 euro, e a 2.000 euro lordi per ISE non superiore a 11.000,00 euro.
Individuazione degli aventi diritto e gestione dei pagamenti
L’individuazione dei beneficiari è competenza esclusiva della Regione Piemonte, che trasmette all’INPS regionale un elenco nominativo tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro. Le Agenzie INPS competenti per residenza o domicilio erogano inizialmente il 50% dell’importo spettante e, dopo tre mesi, il restante 50%. Eventuali cessazioni o sospensioni rilevanti per la seconda tranche sono comunicate alle sedi INPS dalla Direzione regionale tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.
Competenza su ricorsi e recuperi
Eventuali istanze e/o ricorsi sulla sussistenza del diritto alla prestazione non sono di competenza INPS ma dell’Agenzia Piemonte Lavoro. Il recupero di eventuali indebiti non imputabili all’INPS è posto a carico della Regione Piemonte.
Compatibilità con altre prestazioni
L’indennità una tantum è espressamente cumulabile con l’indennità ordinaria di disoccupazione e con i trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale edile.
Copertura finanziaria
Tutti gli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità e dalle spese per il servizio sono totalmente a carico della Regione Piemonte, che deve versare preventivamente e in un’unica soluzione alla Direzione provinciale INPS di Torino le somme necessarie alla copertura integrale.
Procedure operative e contabili
Per la liquidazione deve essere utilizzata la procedura "pagamenti vari". Le somme anticipate dalla Regione devono essere imputate al conto GPZ 10/102; l’indennità va rilevata sul conto GPZ 35/104, con contestuale credito verso la Regione da registrare con scrittura GPZ 00/104 a GPZ 25/104. Se la sede di Torino liquida direttamente la prestazione, riduce il debito per anticipazioni con scrittura GPZ 10/102 a GPZ 00/104, oltre ai conti GPA 24/050 per il rimborso spese e GPA 24/025 per l’IVA. Se la liquidazione è effettuata da altra sede, questa trasferisce il credito alla sede di Torino con modello SC10/R e scrittura GPA 55/000 a GPZ 00/104, dopo di che Torino registra il credito e procede alla riduzione del debito con le stesse modalità.
Rimborso spese, riaccrediti e recuperi
Il rimborso spese per ciascun lavoratore deve essere rilevato per metà alla prima rata e per metà alla seconda. I riaccrediti e i recuperi della prestazione vanno imputati ai conti GPZ 11/104 e GPZ 11/105, entrambi assistiti da partitario contabile. Le somme recuperate, così come quelle riaccreditate non più riemettibili a favore dei beneficiari, devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo modalità da definirsi con la stessa Regione. Se devono essere restituite anche somme riaccreditate, queste vanno prima reintroitare sul conto GPZ 11/105 con scrittura GPZ 11/104 a GPZ 11/105 e poi rimborsate alla Regione con imputazione in DARE del conto GPZ 11/105.
Regime fiscale
In deroga al principio generale, l’indennità può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 34, terzo comma, del DPR 601/1973 per i sussidi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici a titolo assistenziale. La circolare qualifica il beneficio come provvedimento di solidarietà destinato a soggetti in particolare bisogno; pertanto l’INPS non deve operare ritenute sulle somme erogate né rilasciare certificazione fiscale.
Conti di nuova istituzione e chiusura d’esercizio
L’allegato n. 2 istituisce i conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104, GPZ 11/105, GPZ 25/104 e GPZ 35/104. I saldi dei conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104 e GPZ 11/105 risultanti a fine esercizio devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
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