Circolare numero 80 del 12-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sullo stato di attuazione dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che attribuisce efficacia anche previdenziale alle iscrizioni al Registro delle imprese presentate alle CCIAA dal 1° gennaio 2004. Vengono illustrati gli effetti della fase transitoria, le modalità operative per commercianti e artigiani, il trattamento delle domande presentate spontaneamente alle strutture INPS e l’obbligo residuo di iscrizione/cancellazione dei coadiutori familiari. Per i commercianti si conferma l’assenza di oneri accessori per chi sia regolarmente e tempestivamente iscritto alla CCIAA; per gli artigiani si precisa che i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal mese di aprile 2004 sono acquisiti direttamente dalla Direzione centrale sistemi informativi.
Efficacia previdenziale dell’iscrizione al Registro imprese per artigiani e commercianti e regime transitorio
Articolo 44 D.L. n. 269/2003: efficacia previdenziale dell’iscrizione al Registro imprese per artigiani e commercianti
La circolare chiarisce l’avvio del nuovo sistema di iscrizione con efficacia anche previdenziale per artigiani ed esercenti attività commerciali, introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003. Il documento si concentra sul regime transitorio, precisando come debbano essere gestite le posizioni già trasmesse dalle Camere di commercio e quelle ancora presentate direttamente all’INPS.
Quadro normativo e stato di attuazione
La circolare richiama quanto già illustrato con la circolare n. 39 del 24 febbraio 2004. La norma prevede che le domande di iscrizione al Registro delle imprese presentate dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2004 abbiano efficacia anche ai fini previdenziali.
Viene però evidenziato che il nuovo procedimento potrà dirsi completamente operativo solo quando saranno perfezionati:
- l’integrazione della modulistica con i dati previdenziali;
- l’integrazione delle procedure informatiche di comunicazione in uso presso le CCIAA.
Regime transitorio per gli esercenti attività commerciali
Per le imprese commerciali, l’INPS ha già avviato un contatto diretto con gli interessati sulla base dei dati comunicati da Unioncamere per il periodo gennaio-marzo 2004. In particolare:
- sono stati notificati, tramite raccomandata A.R., i provvedimenti di iscrizione delle ditte individuali;
- è stata richiesta l’indicazione degli eventuali coadiutori familiari;
- per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l. e altre forme societarie sono state richieste informazioni utili ai fini dell’iscrizione.
La Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni renderà disponibile alle strutture territoriali la lista delle posizioni fornite da Infocamere e già elaborate, con indicazione dello stato di lavorazione, cui seguiranno ulteriori disposizioni operative.
Domande presentate direttamente all’INPS e conseguenze per gli oneri accessori
La circolare affronta anche il caso delle imprese che continuano a presentare alle strutture territoriali dell’Istituto domande di iscrizione o cancellazione, chiedendone l’immediata acquisizione.
Viene precisato che, dal 1° gennaio 2004:
- artigiani ed esercenti attività commerciali sono esonerati dall’obbligo di presentare un’apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali;
- l’INPS ha già dato immediata attuazione a tale previsione;
- gli imprenditori regolarmente e tempestivamente iscritti alla CCIAA non devono essere assoggettati ad alcun onere accessorio per non aver presentato la domanda di iscrizione all’Istituto.
Nonostante ciò, durante la fase transitoria, le strutture devono acquisire anche le domande spontaneamente presentate dagli interessati, pur in assenza dell’obbligo di legge. Come data di presentazione va considerata quella risultante dal protocollo della CCIAA, come emergente dalla visura camerale.
Coadiutori familiari
Resta invece fermo l’obbligo di presentare direttamente all’INPS le domande di iscrizione o cancellazione dei coadiutori familiari che intervengano successivamente all’iscrizione del titolare.
L’obbligo permane anche nel caso in cui:
- il titolare sia già iscritto al 1° gennaio 2004;
- le iscrizioni o cancellazioni dei coadiutori intervengano successivamente a tale data.
Artigiani: iscrizione e cancellazione
Per gli artigiani, la circolare conferma integralmente le indicazioni già fornite con la circolare n. 39/2004. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione adottati a decorrere dal mese di aprile 2004 saranno acquisiti direttamente dalla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.
Gli esiti di tali acquisizioni saranno resi disponibili alle strutture territoriali per gli adempimenti di competenza, in modo analogo a quanto previsto per i commercianti.
Conclusione operativa
La circolare non introduce un nuovo regime sostanziale, ma chiarisce la gestione pratica della transizione verso il sistema di scambio dati tra CCIAA e INPS. Il punto centrale è che l’iscrizione camerale ha già effetto previdenziale dal 1° gennaio 2004, mentre le strutture INPS devono coordinarsi con i flussi informativi disponibili, continuando a trattare le domande spontanee e le posizioni dei coadiutori familiari secondo le regole ancora vigenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già illustrato con la circolare n. 39 del 24 febbraio 2004. La norma attribuisce efficacia anche ai fini previdenziali alle domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e commerciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il documento chiarisce che il nuovo procedimento diverrà pienamente operativo solo dopo il completamento degli adempimenti di integrazione della modulistica e delle procedure informatiche con i dati previdenziali.
Regime transitorio per gli esercenti attività commerciali
Per le imprese commerciali, l’Istituto ha già avviato un contatto diretto con le imprese sulla base dei dati trasmessi da Unioncamere per il periodo gennaio-marzo 2004, notificando via raccomandata A.R. i provvedimenti di iscrizione delle ditte individuali e richiedendo informazioni sui coadiutori familiari. Per i soci di società di persone o di capitali sono state richieste le informazioni utili all’iscrizione previdenziale. Le strutture territoriali riceveranno la lista delle posizioni fornite da Infocamere già elaborate, con l’indicazione dello stato di lavorazione.
Domande presentate direttamente alle strutture INPS
Poiché alcune imprese continuano a presentare alle strutture territoriali dell’Istituto domande di iscrizione o cancellazione chiedendone l’immediata acquisizione, la circolare precisa che dal 1° gennaio 2004 artigiani ed esercenti attività commerciali sono esonerati dall’obbligo di presentare un’apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Di conseguenza, chi sia regolarmente e tempestivamente iscritto alla CCIAA non è soggetto ad alcun onere accessorio per non aver presentato domanda all’INPS. Tuttavia, in questa fase transitoria, le strutture devono comunque acquisire le domande spontaneamente presentate, prendendo come data di presentazione quella risultante dal protocollo della CCIAA e dalla visura camerale.
Coadiutori familiari
Resta fermo l’obbligo di presentare direttamente alle competenti strutture territoriali dell’Istituto le domande di iscrizione o cancellazione dei coadiutori familiari che intervengano successivamente all’iscrizione del titolare. L’obbligo si applica anche ai casi in cui i titolari siano già iscritti al 1° gennaio 2004 e le variazioni dei coadiutori si verifichino dopo tale data.
Artigiani: iscrizione e cancellazione
Per gli artigiani la circolare conferma integralmente quanto già indicato nella circolare n. 39/2004. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione adottati a decorrere dal mese di aprile 2004 saranno acquisiti direttamente dalla Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni; gli esiti di tali acquisizioni saranno poi resi disponibili alle strutture territoriali per gli adempimenti di competenza, in modo analogo a quanto previsto per i commercianti.
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