Circolare numero 76 del 11-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende anche ai pescatori autonomi assicurati ai sensi della legge n. 250/1958 lo sgravio contributivo del 70% previsto per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, con decorrenza gennaio 2001. Vengono richiamate le precedenti istruzioni e chiarito che, per chi ha versato regolarmente con i modelli F24 precompilati, la contribuzione 2004 non deve essere richiesta immediatamente, in attesa della sistemazione delle posizioni individuali. L’Istituto utilizzerà le somme versate in eccedenza per coprire l’anno 2004 e gli eventuali periodi scoperti, rinviando a successivi provvedimenti le modalità di eventuale rimborso delle somme ancora eccedenti.
Sgravio contributivo per imprese e pescatori autonomi della pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
Sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
La circolare interviene per chiarire l’applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, estendendone espressamente l’operatività anche ai pescatori autonomi assicurati ai sensi della legge n. 250/1958. Il documento coordina le precedenti istruzioni dell’Istituto con l’orientamento manifestato da Agenzia delle Entrate e INAIL, e definisce gli effetti pratici della decorrenza del beneficio dal gennaio 2001.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto l’estensione, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998 alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente, l’art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha prorogato per l’anno 2004 tali agevolazioni, che erano state originariamente previste per il triennio 2001-2003.
Soggetti beneficiari
Nelle precedenti istruzioni, l’Istituto aveva limitato la concessione dello sgravio al personale dipendente assicurato secondo la legge n. 413/1984, relativa al riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, e al personale associato in cooperative o compagnie, soggetto alla legge n. 250/1958. Con la presente circolare viene chiarito che il beneficio deve essere riconosciuto anche ai pescatori autonomi assicurati in base alla legge n. 250/1958, al fine di garantire un’applicazione uniforme della disciplina.
Decorrenza del beneficio
La circolare stabilisce che i pescatori autonomi che esercitano la pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire dello sgravio contributivo con decorrenza gennaio 2001. Tale decorrenza retroattiva comporta che, per molti soggetti, risultano versamenti effettuati in eccedenza rispetto al dovuto.
Sospensione del versamento per il 2004
Per consentire l’immediata fruizione del beneficio corrente e tenuto conto delle eccedenze già maturate, l’Istituto dispone di non richiedere, con decorrenza immediata, il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno 2004 ai soggetti che hanno regolarmente assolto l’obbligo contributivo mediante i modelli F24 precompilati forniti dall’Istituto. Questa sospensione non riguarda i pescatori che abbiano già applicato la riduzione contributiva in difformità dalle indicazioni contenute nella circolare n. 120 del 26 giugno 2002; tali soggetti continuano a versare la contribuzione secondo le modalità e i termini ordinari, ma nella misura già rideterminata per effetto della riduzione del 70%.
Sistemazione delle posizioni individuali e rimborso
L’Istituto procederà a determinare esattamente l’ammontare dei contributi versati in eccedenza da ciascun soggetto che abbia utilizzato regolarmente i modelli F24 precompilati. Le somme eccedenti saranno impiegate per coprire la contribuzione dovuta per l’intero anno 2004 e per eventuali periodi anche parzialmente scoperti. La circolare rinvia a successivi provvedimenti sia le istruzioni operative per la sistemazione dei conti individuali sia le modalità di eventuale rimborso delle somme che, al termine delle operazioni, dovessero risultare ancora eccedenti rispetto al dovuto fino a tutto il 2004.
Punti principali
Estensione del beneficio e base normativa
L’art. 11 della legge n. 388/2000 ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, le agevolazioni fiscali e contributive previste dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998. L’art. 2, comma 5, della legge n. 350/2003 ha prorogato per il 2004 tali agevolazioni, originariamente previste per il triennio 2001-2003.
Applicazione anche ai pescatori autonomi
L’Istituto, tenendo conto dell’orientamento espresso da Agenzia delle Entrate e INAIL sull’individuazione dei destinatari del beneficio, riconosce lo sgravio contributivo anche ai pescatori autonomi assicurati ai sensi della legge n. 250/1958. La circolare precisa che la decorrenza del beneficio è dal gennaio 2001.
Sospensione del versamento per il 2004
Poiché la decorrenza retroattiva dal gennaio 2001 ha determinato, per chi ha pagato regolarmente con i modelli F24 precompilati, un’eccedenza di contribuzione, l’Istituto dispone di non richiedere con effetto immediato il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2004 ai soggetti interessati. La sospensione non si applica ai pescatori che abbiano già applicato la riduzione contributiva in difformità dalle istruzioni della circolare n. 120/2002.
Sistemazione delle posizioni assicurative
Le somme versate in eccedenza saranno utilizzate per coprire l’intero anno 2004 e, se necessario, anche eventuali periodi parzialmente scoperti. L’Istituto si riserva di comunicare successivamente le istruzioni operative per la sistemazione dei conti individuali e per l’eventuale rimborso delle somme che dovessero risultare ancora eccedenti rispetto al dovuto fino a tutto il 2004.
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