Cassazione Penale, Sentenza n. 26671/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per due tentativi di furto in concorso. Due motivi principali: 1) violazione di norme processuali (artt. 191 e 195 cod. proc. pen.) per l'utilizzo, in dibattimento, delle dichiarazioni rese da Cavaliere Caterina tramite segnalazione telefonica riportate dal testimone carabinieri Bidetti e per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria con escussione e identificazione della Cavaliere; 2) vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero indicato elementi utili soltanto a dimostrare l'esistenza materiale del tentativo di furto ma non avrebbero fornito elementi concreti e univoci per imputare la partecipazione del ricorrente (l'unico elemento a carico sarebbe l'intestazione dell'auto usata dal correo, senza prova che il ricorrente fosse alla guida).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma accolto il secondo. Sul primo: le dichiarazioni ricevute telefonicamente ai numeri di emergenza non rientrano nel divieto di testimonianza indiretta ex art.195 cod. proc. pen., e la rinnovazione istruttoria in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice; quindi nessuna censura rilevante. Sul secondo: la Corte ha rilevato carenza motivazionale ex art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., perché la sentenza d'appello non ha spiegato in concreto come si pervenisse dall'elemento della titolarità dell'auto all'affermazione della responsabilità del ricorrente né ha articolato la catena argomentativa sulle inferenze. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 195 cod. proc. pen.
Il divieto di testimonianza indiretta non comprende le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria tramite telefonate ricevute ai numeri di emergenza; pertanto le dichiarazioni della segnalante riportate dal militare non sono automaticamente dichiarazioni indirette vietate.
art. 191 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alle norme sull'assunzione delle prove e sul contraddittorio, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura in relazione all'uso delle dichiarazioni di emergenza riportate.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'istituto della rinnovazione dell'istruttoria in appello: si tratta di rimedio eccezionale e discrezionale, utilizzabile solo quando il giudice d'appello ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la mancata rinnovazione è censurabile in cassazione solo se sussiste l'oggettiva necessità dell'istruttoria e lacune decisive nella motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Applicata per vizio di motivazione: la sentenza d'appello deve motivare in modo completo e specifico le ragioni che collegano gli elementi di fatto alle conclusioni di responsabilità; la mancanza di tale spiegazione integra motivo di annullamento.
Massime di principio
- Le dichiarazioni ricevute tramite chiamate ai numeri di emergenza possono essere riferite in dibattimento dalla polizia giudiziaria e non sono automaticamente escluse dal divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art.195 cod. proc. pen.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (riassunzione di prove o escussione di testimoni) è uno strumento eccezionale e discrezionale: per ottenerla in sede di gravame bisogna dimostrare l'oggettiva necessità e che la mancata acquisizione impedisca una decisione fondata.
- La titolarità o intestazione di un veicolo, da sola, non è sufficiente a provare la partecipazione del proprietario a un reato commesso utilizzando quel veicolo; il giudice deve esplicitare la catena argomentativa che collega la prova indiziaria al fatto contestato, spiegando perché altre ipotesi alternative sono irrilevanti o meno credibili.
- In presenza di prove esclusivamente indiziarie il giudice deve illustrare con chiarezza gli elementi concreti che consentono di superare il ragionevole dubbio e giustificare le inferenze sul ruolo e sulla responsabilità dell'imputato.
- In cassazione, il vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. e) ) è causa tipica di annullamento con rinvio quando la decisione di merito non espone un ragionamento logico e completo sulle doglianze rilevanti sollevate dal ricorrente.
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