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Sentenza

Sentenza n. 1723/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23 marzo 2023, n. 2316/2022 R.G., recante condanna della Regione Calabria al pagamento di euro 246.866,40, oltre interessi e spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza definitiva del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato la Regione Calabria al pagamento di euro 246.866,40 a titolo di contributo previsto dalla legge n. 366/1998, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo e alla rifusione delle spese di lite. Dopo l’instaurazione del giudizio, la Regione ha corrisposto quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha tuttavia condannato la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.852,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, poiché l’amministrazione si è attivata soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia è stata proposta come giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo; l’intervenuto pagamento ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata soddisfatta.
  • Quando l’amministrazione adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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