Sentenza n. 1723/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23 marzo 2023, n. 2316/2022 R.G., recante condanna della Regione Calabria al pagamento di euro 246.866,40, oltre interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza definitiva del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato la Regione Calabria al pagamento di euro 246.866,40 a titolo di contributo previsto dalla legge n. 366/1998, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo e alla rifusione delle spese di lite. Dopo l’instaurazione del giudizio, la Regione ha corrisposto quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha tuttavia condannato la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.852,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, poiché l’amministrazione si è attivata soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata proposta come giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo; l’intervenuto pagamento ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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