L.R. Valle d'Aosta 25/2011
Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 18/2008 sugli interventi per lo sci nordico e la l.r. n. 20/2008 sulle linee funiviarie. Riformula criteri e priorità dei contributi, elimina il richiamo al regime de minimis, introduce una disciplina transitoria per le indennità dei collaudatori e quantifica gli oneri finanziari per il 2011-2014 e successivi.
Modifiche alla disciplina regionale sullo sci nordico e sulle linee funiviarie
Modificazioni alla disciplina regionale sullo sci nordico e sulle linee funiviarie
La legge regionale della Valle d’Aosta 24 ottobre 2011, n. 25 interviene in modo puntuale su due testi normativi regionali del 2008: la l.r. n. 18/2008, dedicata agli interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico, e la l.r. n. 20/2008, in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie per il trasporto di persone o di persone e cose. L’atto aggiorna alcuni criteri di concessione dei contributi, disciplina alcune spese connesse alle commissioni di collaudo e definisce la copertura finanziaria.
Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico
La parte più ampia della legge modifica la l.r. n. 18/2008, cioè la disciplina degli interventi regionali a sostegno dello sci nordico nel territorio valdostano. Le modifiche incidono su finalità, priorità degli interventi finanziabili, condizioni di concessione e alcuni profili procedurali.
In particolare:
- viene eliminato, nell’articolo 1 della l.r. n. 18/2008, il riferimento ai contributi “in conto capitale”;
- sono ridefinite le priorità degli interventi ammissibili a contributo, precisando che i contributi sono concessi per gli interventi elencati secondo un ordine di priorità;
- tra gli interventi agevolabili rientrano anche i pannelli informativi, come integrazione della relativa categoria;
- è introdotto un rinvio al nuovo comma 3-bis dell’articolo 3, che fa salve specifiche eccezioni rispetto alla regola generale di ammissibilità;
- il richiamo al regime “de minimis” viene sostituito dal riferimento al solo limite degli stanziamenti iscritti in bilancio.
La legge interviene anche su altre disposizioni della stessa l.r. n. 18/2008, con ulteriori modifiche tecniche e un’abrogazione espressa di un comma dell’articolo 6. Dal testo fornito non emergono, però, in modo analitico i contenuti integrali delle disposizioni sostituite o aggiunte.
Linee funiviarie e indennità per i collaudi
La legge modifica anche la l.r. n. 20/2008 in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico. Il contenuto sostanziale del nuovo articolo 32 non è riportato integralmente nel testo fornito, ma la legge contiene una disciplina transitoria rilevante per i dipendenti regionali nominati nelle commissioni di collaudo.
In base alla disposizione transitoria:
- le indennità previste dall’articolo 32, comma 2, della l.r. n. 20/2008, come sostituito dalla presente legge, sono liquidate anche ai dipendenti della Regione nominati nelle commissioni di collaudo a decorrere dall’entrata in vigore della l.r. n. 20/2008.
Questa previsione ha quindi efficacia retrospettiva rispetto ai nominativi già incaricati dopo l’entrata in vigore della legge del 2008, limitatamente alla liquidazione delle indennità previste dalla nuova disciplina.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri complessivi derivanti dalla sua applicazione e ne individua la copertura nel bilancio regionale.
Gli oneri sono determinati in:
- euro 138.300 per l’anno 2011;
- euro 34.200 per ciascuno degli anni 2012 e 2013;
- euro 25.000 annui a decorrere dal 2014.
La copertura è assicurata:
- nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale per il triennio 2011/2013, nell’unità previsionale di base 1.2.1.10 relativa al trattamento economico del personale regionale;
- mediante utilizzo di risorse già iscritte nel bilancio regionale nell’UPB 1.13.3.10 per euro 30.000 annui nel triennio 2011/2013;
- mediante iscrizione di maggiori entrate nell’UPB 1.3.1.80, derivanti dall’introito degli oneri previsti per le commissioni di collaudo ai sensi della l.r. n. 20/2008, per gli importi indicati in legge.
È inoltre prevista l’autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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