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Legge

L.R. Valle d'Aosta 24/2011

Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 24/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 24/2011 modifica la disciplina degli aiuti per l’energia elettrica alle utenze domestiche. Prevede una transizione dal 1° gennaio 2012: cessano le convenzioni rinnovate in precedenza, i clienti già agevolati non devono ripresentare domanda e i contributi sono concessi secondo le nuove modalità da tale data. Stanzia inoltre le risorse per il 2012 e la successiva variazione di bilancio.

Modifiche alla disciplina regionale sui contributi per i costi dell'energia elettrica alle utenze domestiche

Modifiche alla disciplina regionale sui contributi per l’energia elettrica alle utenze domestiche

La legge regionale della Valle d’Aosta 24 ottobre 2011, n. 24 interviene sulla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4, che disciplina gli interventi regionali a sostegno dei costi dell’energia elettrica per le utenze domestiche. Il provvedimento aggiorna la disciplina dei benefici, introduce disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime e reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti.

Oggetto e ambito dell’intervento

La legge non istituisce un nuovo sistema di agevolazioni, ma modifica quello già previsto dalla l.r. 4/2010 per gli utenti domestici della Regione Valle d’Aosta. La disciplina riguarda quindi esclusivamente i contributi regionali connessi ai consumi di energia elettrica delle utenze domestiche nel territorio regionale.

Regime transitorio e continuità delle agevolazioni

La legge detta regole di passaggio al nuovo assetto a partire dal 2012. In particolare:

  • le convenzioni rinnovate ai sensi della l.r. 4/2010 e in essere alla data di entrata in vigore della legge cessano automaticamente di avere efficacia dal 1° gennaio 2012;
  • in sede di prima applicazione, le imprese di vendita di energia elettrica già convenzionate trasmettono alle società di distribuzione operanti sul territorio regionale i dati identificativi dei clienti già beneficiari;
  • i clienti che già usufruiscono delle agevolazioni sono esonerati dal presentare una nuova domanda;
  • la trasmissione dei dati serve a individuare gli utenti per i quali le società di distribuzione invieranno i dati di consumo necessari al calcolo del contributo secondo la disciplina sostituita.

Decorrenza dei contributi e applicazione delle nuove modalità

I contributi regionali previsti dalla l.r. 4/2010, come modificata dalla legge del 2011, sono concessi con le modalità aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La norma, dunque, distingue l’entrata in vigore formale della legge dalla decorrenza sostanziale dell’applicazione dei nuovi meccanismi di erogazione, fissata all’inizio dell’anno 2012.

Aspetti finanziari e copertura della spesa

L’intervento normativo determina un onere annuo quantificato in euro 40.000 a decorrere dal 2012, riferito all’applicazione della disciplina sostitutiva in materia di contributi. La copertura è assicurata nel bilancio di previsione regionale triennio 2011/2013, con utilizzo di stanziamenti già iscritti per interventi di assistenza sociale e mediante riduzione, per pari importo, di risorse destinate ad interventi per la pianificazione energetico-ambientale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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