Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato al titolare di un’impresa individuale per il recupero di IVA, IRAP e IRES relative all’anno d’imposta 2013, in relazione a operazioni ritenute inesistenti nei rapporti con una società fornitrice. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo, da un lato, non attribuibile efficacia di giudicato alla sentenza penale e, dall’altro, insufficiente il materiale probatorio dell’amministrazione, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente e ritenendo non necessario il contraddittorio endoprocedimentale perché i tributi erano armonizzati e il contribuente non aveva indicato specifiche difese pretermisse. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della decisione, sostenendo che la CTR aveva trascurato elementi di fatto specifici indicati in appello e si era limitata a censurare la mancata produzione degli atti penali, senza confrontarsi con gli indizi autonomamente valorizzati dall’ufficio. Il contribuente ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, poi ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente, poiché la CTR non aveva realmente valutato gli elementi indiziari specifici posti a base dell’accertamento ma si era limitata a rilevare la mancata produzione degli atti relativi all’indagine penale. In particolare, la Cassazione ha osservato che l’amministrazione aveva indicato plurimi indici della fittizietà delle operazioni e che tali elementi dovevano essere esaminati nel loro complesso, anche alla luce della documentazione difensiva del contribuente. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale per tardività, rilevando che erano stati notificati oltre il termine utile. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio fatto valere per denunciare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e violazione delle regole processuali sulla decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea, non meramente apparente o contraddittoria.
art. 132 c.p.c.
la decisione deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione integra nullità quando manca una reale motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla CTR per escludere l’autorità di cosa giudicata della sentenza penale nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a rilevare ciò che la parte onerata non ha prodotto, senza confrontarsi con gli specifici elementi probatori e indiziari posti a fondamento della pretesa o della difesa.
- In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l’amministrazione può provare il proprio assunto anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli complessivamente e confrontarli con le prove offerte dal contribuente.
- La mancata acquisizione degli atti di un procedimento penale non è di per sé decisiva se l’accertamento tributario si fonda su autonomi elementi di fatto già specificamente dedotti dall’ufficio.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine di legge è inammissibile, con conseguente declaratoria di tardività del controricorso quando questo sia stato depositato oltre il termine utile per resistere in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22359/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22360/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22362/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22365/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22368/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_civile · 30 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22373/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →