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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2003

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Lombardia 30/2002 disciplinando classificazione delle fiere (internazionali, nazionali, regionali, locali), requisiti dei quartieri fieristici, comunicazioni, calendari e riordino degli enti fieristici. Molte disposizioni risultano oggi superate: sono stati abrogati gli articoli su concomitanze e riordino enti, e il testo reca modifiche del 2008. Alcuni termini procedurali sono annuali e riferiti alle singole edizioni fieristiche.

Regolamento lombardo sulle manifestazioni fieristiche, quartieri fieristici e calendari fieristici

Regolamento lombardo sul sistema fieristico

Il regolamento, adottato in attuazione della l.r. Lombardia 10 dicembre 2002, n. 30, disciplina la qualificazione delle manifestazioni fieristiche, i requisiti dei quartieri espositivi, le comunicazioni obbligatorie, il coordinamento del calendario fieristico e l’elenco degli operatori del settore. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Lombardia.

Ambito di applicazione e oggetto

Il provvedimento regola:

  • i requisiti e le procedure per il riconoscimento delle fiere internazionali, nazionali, regionali e locali;
  • i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti;
  • le comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni;
  • i criteri per evitare concomitanze tra fiere;
  • la formazione dei calendari fieristici;
  • il riordino degli enti fieristici e l’elenco regionale degli enti e degli organizzatori.

Qualifica internazionale delle manifestazioni

La qualifica internazionale è riconosciuta o confermata con decreto del dirigente competente quando, nelle ultime due edizioni, la manifestazione presenti almeno uno dei seguenti requisiti:

  • almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno 10 Paesi esteri, oppure da almeno 5 Paesi extra UE;
  • almeno l’8% di visitatori stranieri sul totale;
  • almeno il 4% di visitatori provenienti da Paesi extra UE.

La qualifica è riconoscibile solo se le date non coincidono con altre manifestazioni internazionali, nazionali o regionali in Lombardia aventi merceologie uguali o affini.

Qualifica nazionale delle manifestazioni

La qualifica nazionale è riconosciuta o confermata quando, nell’ultima edizione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • espositori provenienti da almeno 6 regioni italiane, esclusa la Lombardia, in misura superiore alla metà del totale;
  • visitatori provenienti da almeno 6 regioni italiane, esclusa la Lombardia, in misura superiore alla metà del totale;
  • espositori esteri, diretti o rappresentati, non inferiori al 10% del totale;
  • visitatori esteri non inferiori al 5% del totale.

Anche in questo caso non deve esservi concomitanza con altre fiere internazionali, nazionali o regionali in Lombardia con merceologie uguali o affini.

Deroghe per manifestazioni di nuova istituzione

Per le manifestazioni di nuova istituzione, organizzate dai soggetti di cui all’art. 21, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta già dalla prima edizione se l’istruttoria regionale, sulla base della documentazione prodotta, accerti:

  • il possesso dei requisiti relativi alla partecipazione di espositori esteri o di espositori/visitatori provenienti da più regioni italiane, oppure
  • che l’iniziativa derivi da altra manifestazione già qualificata.

Qualifica regionale e locale

La qualifica regionale è riconosciuta o confermata quando la manifestazione:

  • abbia ottenuto la qualifica locale da almeno due edizioni;
  • abbia registrato nella precedente edizione espositori provenienti da almeno 5 province della Lombardia.

La conferma richiede inoltre assenza di concomitanza, totale o parziale, con fiere internazionali, nazionali o regionali con merceologie uguali o affini in Lombardia.

La qualifica regionale può essere attribuita già alla prima edizione se il progetto prevede, con documentazione idonea:

  • espositori provenienti da almeno 6 regioni italiane, escl. Lombardia, superiori alla metà del totale, oppure
  • visitatori provenienti da almeno 6 regioni italiane, escl. Lombardia, superiori alla metà dei visitatori italiani.

La qualifica locale è riconosciuta o confermata dal comune competente se la manifestazione presenta:

  • influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito provinciale competente e/o ad altre province lombarde;
  • provenienza di espositori e visitatori dalla provincia di svolgimento e da altre province della Lombardia.

Procedura per il riconoscimento delle qualifiche

La domanda per ottenere o confermare le qualifiche internazionali, nazionali, regionali o locali è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore all’autorità competente:

  • entro il 31 gennaio dell’anno precedente per le qualifiche internazionali e nazionali;
  • entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.

Per le domande internazionali, nazionali e regionali si utilizza la procedura telematica con la modulistica approvata dalla direzione generale competente.

La domanda vale anche come comunicazione di svolgimento della manifestazione. Deve essere corredata, tra l’altro, da:

  • regolamento ufficiale della manifestazione;
  • estremi dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto dell’ente promotore;
  • dichiarazione dei requisiti richiesti per la qualifica domandata;
  • dichiarazione sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro;
  • per fiere nazionali e internazionali, attestazione della revisione del bilancio annuale o idonea autocertificazione patrimoniale/economica;
  • dichiarazione di esercizio dell’attività fieristica nello stesso settore da almeno 2 anni per le internazionali e da almeno 1 anno per le nazionali.

Se i requisiti non risultano sussistenti, il dirigente competente provvede con atto motivato a determinare la qualificazione spettante o trasmette gli atti al comune competente.

Requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti

Per i quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali il comune competente attribuisce la relativa qualifica solo se sono presenti i requisiti minimi previsti dal regolamento. In sintesi, sono richiesti servizi di collegamento, parcheggi, sicurezza impiantistica, sale convegni, servizi di prenotazione viaggi/alberghi, telecomunicazioni e informatica, servizi bancari, ristoro, stampa, pronto soccorso, sicurezza, spedizioniere e servizi informativi; per i livelli più elevati sono richiesti anche centro affari e statistiche.

Gli spazi espositivi non permanenti sono strutture non destinate esclusivamente a fiere, oppure spazi appositamente attrezzati come tensostrutture o simili. Se la manifestazione si svolge in tali spazi, questi devono comunque possedere i requisiti richiesti in relazione alla qualifica della fiera e rispettare le normative igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Verifiche sui quartieri fieristici e adeguamento

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i comuni dovevano trasmettere alla direzione generale regionale una relazione sulla conformità dei quartieri fieristici di competenza.

Se un quartiere non risultava conforme, le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali potevano continuare a svolgersi solo se, entro 60 giorni dalla rilevazione comunale, il soggetto che dispone del quartiere presentava un progetto di adeguamento con durata lavori e data di conclusione.

La conformità ai criteri regionali doveva essere raggiunta entro 9 mesi dalla presentazione del progetto; decorso tale termine, nel quartiere non potevano più svolgersi manifestazioni per le quali mancasse la conformità.

Comunicazione di svolgimento delle fiere internazionali, nazionali e regionali

Per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, nonché per quelle alla prima edizione, il legale rappresentante dell’organizzatore deve inviare alla direzione generale regionale competente una comunicazione con indicazione di:

  • denominazione, precedente qualifica, date di inizio e fine;
  • comune, luogo, tipologia, settore merceologico e, per le fiere specializzate, giorni di apertura al pubblico;
  • superfici netta e totale;
  • disponibilità degli spazi espositivi;
  • numero di espositori e visitatori dell’edizione precedente e metodo di rilevazione;
  • presenza di strumenti di controllo automatico degli ingressi o sistemi equivalenti.

Va inoltre allegato il regolamento ufficiale con criteri di ammissibilità, canoni e quote, oltre al programma con scopi, convegni, seminari e eventi collaterali. La domanda deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva prevista dalla l.r. 30/2002.

Comunicazione delle fiere locali

La comunicazione delle manifestazioni con precedente qualifica locale va trasmessa al comune competente e deve indicare:

  • denominazione, orari e date;
  • luogo, tipologia, settore merceologico e, per le fiere specializzate, giorni di apertura al pubblico;
  • superfici netta e totale;
  • disponibilità degli spazi;
  • regolamento con requisiti di ammissibilità e canoni;
  • programma con scopi, convegni, seminari e altre iniziative collaterali.

Concomitanze tra manifestazioni fieristiche

La disciplina delle concomitanze prevedeva l’attivazione di intese tra organizzatori per evitare sovrapposizioni di fiere dello stesso settore merceologico in Lombardia. Era considerata concomitante la manifestazione svolta tra i 15 giorni antecedenti o successivi ad altra fiera di pari qualifica e merceologie uguali.

In caso di mancato accordo, la fiera meno consolidata non poteva ottenere qualifica né essere inserita nel calendario regionale, salvo sussistenza effettiva dei requisiti di qualificazione e conformità della sede ai requisiti dei quartieri fieristici. La disposizione è però stata abrogata.

Variazioni del periodo di svolgimento

Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni già esaminate per il calendario regionale dovevano essere motivate e presentate entro il 31 maggio dell’anno precedente.

Per mantenere la qualifica e l’inserimento in calendario, le nuove date non dovevano coincidere, in tutto o in parte, con quelle di fiere più consolidate e aventi la stessa qualifica in Lombardia.

La variazione si intendeva accolta se entro 30 giorni non veniva adottato un provvedimento ostativo. Per le fiere internazionali e nazionali era possibile anche la sovrapposizione con fiere di altre regioni fino all’approvazione dei provvedimenti sul calendario fieristico italiano in sede di coordinamento interregionale.

Coordinamento del calendario fieristico regionale e nazionale

Gli organizzatori presentavano di norma entro il 31 gennaio dell’anno precedente le richieste di inserimento nel calendario e di attribuzione o conferma della qualifica; per regionali e locali era ammessa la presentazione fino al 30 aprile.

La direzione generale e, per le fiere di competenza comunale, il comune potevano chiedere chiarimenti o integrazioni entro 15 giorni. Se la richiesta interveniva oltre i termini, la manifestazione perdeva il diritto all’inserimento nel calendario nazionale e regionale dell’anno successivo, ferma restando la possibilità di svolgimento dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o degli atti richiesti.

Entro il 31 marzo dell’anno antecedente, la direzione generale trasmetteva al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere internazionali e nazionali lombarde. Entro la stessa data comunicava agli organizzatori il riconoscimento delle qualifiche internazionali e nazionali, salvo eventuali verifiche di concomitanze in sede di coordinamento interregionale.

Entro il 31 luglio la giunta regionale approvava il calendario regionale delle fiere internazionali, nazionali e regionali. I comuni trasmettevano gli elenchi delle manifestazioni di propria competenza alle camere di commercio entro il 31 luglio, e queste redigevano gli elenchi provinciali delle manifestazioni locali trasmettendoli alla Regione entro il 15 settembre. Entro il 30 novembre il calendario regionale veniva pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale.

Coordinamento con la normativa statale

Resta ferma l’applicazione alle manifestazioni fieristiche, di qualsiasi qualifica, della disciplina del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Elenco degli organizzatori e degli enti fieristici

Presso la direzione generale competente è istituito l’elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, finalizzato a classificazione, censimento, monitoraggio del settore, delle dinamiche concorrenziali, dei fenomeni di concentrazione e della distribuzione territoriale delle manifestazioni.

Gli organizzatori e gli enti con personalità giuridica sono iscritti d’ufficio. Possono inoltre essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta corredando l’istanza con:

  • copia autentica dell’atto di costituzione;
  • statuto;
  • autocertificazione dell’attività fieristica svolta da almeno un triennio.

L’elenco è aggiornato trimestralmente.

Riordino degli enti fieristici

La disciplina del riordino prevedeva che gli organizzatori e gli enti iscritti all’elenco, intenzionati a trasformazioni societarie, dovessero inviare alla direzione generale competente un progetto di trasformazione con identificazione del patrimonio dell’ente, approvato con decreto dirigenziale.

Se la trasformazione prevedeva la costituzione di una società per azioni, il progetto doveva indicare anche:

  • ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti da conferire;
  • ripartizione del capitale sociale.

L’atto di trasformazione doveva essere accompagnato da relazione di stima ex art. 2343 c.c. per i beni e diritti conferiti. La disciplina era posta come condizione per usufruire di specifici benefici normativi fino al 30 marzo 2005. La disposizione è stata abrogata.

Stato di attualità del testo

Nel testo consolidato risultano espressamente abrogate le disposizioni sugli articoli relativi a concomitanze e riordino degli enti fieristici, e sono intervenute modifiche nel 2008 sulle fiere locali. Il provvedimento conserva rilievo soprattutto come disciplina storica del sistema fieristico lombardo, con scadenze e adempimenti riferiti alle singole edizioni e ai calendari annuali.

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