R.R. Lombardia 4/2003
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia requisiti, domande, graduatorie, assegnazioni, decadenze, subentri e mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Prevede procedure informatiche regionali e casi di assegnazione in deroga. È in gran parte superato da modifiche successive e contiene numerose disposizioni transitorie legate a date ormai trascorse; i bandi antecedenti il nuovo regime cessavano comunque entro il 31 dicembre 2005.
Criteri per assegnazione e gestione degli alloggi ERP in Lombardia
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Definisce soggetti ammessi, requisiti, punteggi, graduatorie, subentri, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità, affidando un ruolo centrale alla procedura informatica regionale.
Ambito di applicazione e definizione degli alloggi ERP
La disciplina riguarda gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con contributo/concorso dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti o comunque destinati da enti locali o altri enti pubblici alle finalità sociali proprie dell’ERP. Restano esclusi gli alloggi:
- realizzati da cooperative edilizie per i propri soci;
- realizzati o recuperati con edilizia agevolata o convenzionata, se non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per ERP;
- di proprietà di enti previdenziali pubblici, se non finanziati o recuperati con contributi pubblici;
- di servizio concessi in relazione a particolari funzioni di pubblici dipendenti.
Nucleo familiare e situazione economica
Ai fini del regolamento il nucleo familiare comprende coniugi e figli conviventi, la persona sola, il convivente more uxorio e altri parenti o affini conviventi, purché la convivenza stabile sia dimostrata e, in via generale, duri almeno un anno; per alcune categorie fragili o affidate il requisito annuale non si applica. Sono ammessi anche nuclei di nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio. La situazione economica è valutata tramite specifici indicatori ISE-erp e ISEE-erp, determinati secondo il d.lgs. 109/1998 e l’allegato 1, con aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale.
Strumenti informatici e anagrafe dell’utenza
La Regione mette a disposizione dei Comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati una procedura informatica unica per caricamento domande, formazione graduatorie e gestione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio. I Comuni, le ALER e gli altri gestori devono istituire e aggiornare almeno biennalmente l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, trasmettendo i dati alla Regione. Le modalità operative sono definite dalla competente struttura regionale.
Bandi, presentazione della domanda e pubblicità
L’assegnazione avviene tramite bandi pubblici semestrali, con finestre di presentazione dall’1 gennaio al 30 giugno e dall’1 luglio al 31 dicembre; nei Comuni con patrimonio esiguo è possibile un solo bando annuale. Il Comune stabilisce modalità di presentazione, pubblicità del bando e eventuali quote prioritarie per specifiche categorie. La domanda può essere presentata nel Comune di residenza o in quello di lavoro principale/esclusivo; in alcuni casi, se i Comuni interessati non bandiscono da due semestri, è consentito scegliere un altro Comune.
Requisiti soggettivi per l’accesso
Possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano:
- cittadinanza italiana, UE o di Stato con reciprocità, oppure idoneo titolo di soggiorno;
- residenza anagrafica o attività lavorativa principale/esclusiva nel Comune, salvo eccezioni previste per Comune prescelto, lavoratori in mobilità, nuovi insediamenti produttivi, accordi sindacali e emigrati italiani all’estero;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggi agevolati o pubblici, salvo i casi di perimento senza risarcimento;
- assenza di precedenti assegnazioni ERP revocate per uso illecito dell’alloggio;
- assenza di cessione illegittima di precedente alloggio ERP;
- ISEE-erp entro la soglia dell’allegato 1, con possibile ammissione anche oltre tale limite se l’ISE-erp resta nei limiti previsti;
- assenza di proprietà o altri diritti reali su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo in Lombardia.
L’alloggio è considerato adeguato in funzione del numero dei componenti e della superficie convenzionale, secondo le soglie riportate dal regolamento.
Valutazione della domanda e graduatoria
Le domande sono valutate in base a situazione economica, condizioni familiari e abitative e periodo di residenza in Lombardia. La permanenza delle condizioni dichiarate va verificata se l’assegnazione interviene dopo 12 mesi dalla domanda. La Regione calcola l’ISBA e l’ISBAR; il Comune può introdurre un proprio ISBARC, con scostamenti limitati entro il 10% rispetto ai pesi regionali e previa comunicazione alla Regione almeno 15 giorni prima dell’apertura del bando. Ai soli fini dell’assegnazione, l’ISBARC è integrato con il punteggio residenziale ISBARC/R.
Il Comune forma la graduatoria tramite il sistema informatico regionale, la pubblica immediatamente e ammette opposizione entro 30 giorni. La graduatoria è unica e si aggiorna semestralmente; le domande decadono se non confermate o rinnovate entro il quarto aggiornamento semestrale, o il secondo annuale, successivo alla presentazione.
Assegnazione degli alloggi e criteri di scelta
L’assegnazione spetta al Comune nel cui territorio si trova l’alloggio. Il gestore comunica periodicamente gli alloggi disponibili e la disponibilità effettiva va confermata entro 48 ore. Il Comune assegna entro 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità e trasmette i dati al gestore per contratto e canone.
La scelta dell’alloggio avviene secondo la graduatoria e, di regola, in base al numero dei vani rapportato ai componenti del nucleo; sono previste priorità per alloggi accessibili a nuclei con disabilità o difficoltà di deambulazione. La rinuncia non giustificata comporta la cancellazione dalla graduatoria. Per gli alloggi recuperati è riconosciuta priorità ai precedenti occupanti, salvo il diverso limite di ISEE-erp sostituito dal limite di decadenza.
Assegnazioni prioritarie e in deroga
Il Comune può destinare fino al 20% degli alloggi annui a specifiche categorie presenti in graduatoria, tra cui anziani, famiglie di nuova formazione, persone sole, disabili e profughi rimpatriati da non oltre cinque anni. Per i Comuni sotto i 30.000 abitanti è possibile chiedere un aumento motivato.
Sono previste assegnazioni in deroga alla graduatoria, con apposito provvedimento d’urgenza, per nuclei che:
- debbano lasciare l’alloggio per provvedimento esecutivo;
- siano sottoposti a sfratto nelle condizioni di legge;
- abbiano perso l’alloggio per calamità o eventi gravi;
- necessitino di urgente sistemazione per gravi eventi lesivi psico-fisici;
- siano senza alloggio o in alloggio antigienico/improprio e non siano stati sistemati entro tre mesi dalla graduatoria.
Tali assegnazioni richiedono domanda nel sistema regionale e non possono superare il 20% degli alloggi prevedibilmente disponibili nell’anno, elevabile fino al 50% in casi di grave tensione abitativa con autorizzazione della Giunta regionale.
Deroghe ai requisiti
In situazioni di carenza di locazioni abitative il Comune può derogare ai requisiti per l’accesso, previa comunicazione alla Regione, per:
- soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta che necessitino di assistenza domiciliare;
- sistemazioni provvisorie fino a due anni, rinnovabili una sola volta, per calamità pubbliche, gravi esigenze di ordine pubblico o espulsione da immobili espropriati per opere pubbliche.
Per queste ipotesi l’ente gestore applica il codice civile sulla locazione; per i soggetti che possiedono comunque i requisiti ERP si applicano le procedure di assegnazione in deroga.
Subentro nella domanda e nell’assegnazione
Sono disciplinati sia il subentro nella domanda sia quello nel contratto/assegnazione, in caso di decesso, uscita dal nucleo, crisi coniugale o cessazione della convivenza more uxorio. Il subentro segue un ordine di priorità tra coniuge superstite, convivente, figli, ascendenti, altri discendenti, collaterali, affini e, infine, persone non legate da parentela o affinità, con regole speciali per separazioni e affidamento dei figli.
Nel contratto di locazione possono subentrare anche ascendenti o discendenti rientrati nel nucleo da almeno un anno per assistenza, nonché altri conviventi non originari se la convivenza è almeno triennale e sussistono i requisiti di permanenza. Il diniego di subentro deve essere motivato; è ammesso riesame al Comune e, in caso di rigetto, il rilascio dell’alloggio entro un termine non superiore a sei mesi.
Stipula del contratto, consegna e permanenza
Prima della consegna, l’assegnatario deve presentarsi per la stipula del contratto, che è sottoscritto anche dagli altri componenti del nucleo salvo rinuncia. Dopo la consegna, l’alloggio va occupato stabilmente entro 30 giorni, o 60 per gli emigrati italiani all’estero, pena decadenza. Il contratto dura quattro anni ed è rinnovabile per uguale periodo solo se permangono i requisiti.
Ospitalità temporanea
È consentita l’ospitalità temporanea, previa comunicazione motivata al gestore, se finalizzata alla reciproca assistenza, senza trasferimento di residenza e per una durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per gravi motivi. Essa non produce effetti sul subentro, sul cambio alloggio o sul reddito familiare.
Decadenza, annullamento e occupazione senza titolo
L’annullamento dell’assegnazione è disposto quando l’assegnazione stessa risulti avvenuta in contrasto con la normativa vigente; il Comune deve contestare gli addebiti e consentire deduzioni prima del provvedimento. La decadenza interviene, tra l’altro, per cessione dell’alloggio, mancata stabile occupazione, cambio di destinazione d’uso, uso illecito, perdita dei requisiti, sopravvenuta proprietà di alloggio adeguato o altri immobili rilevanti. In alcuni casi economici il Comune può graduare l’esecuzione della decadenza.
L’occupazione senza titolo è definita come occupazione priva di titolo amministrativo; il gestore diffida al rilascio, e in caso di violenza o effrazione può intimare immediatamente il rilascio entro 48 ore. È previsto anche, in via transitoria, il possibile radicamento di occupanti senza titolo per specifiche situazioni sociali e per occupazioni anteriori al 31 dicembre 2002.
Mobilità abitativa e cambi alloggio
Il Comune disciplina la mobilità con bandi semestrali o annuali per i conduttori in possesso dei requisiti di permanenza e con esigenze di cambio dovute a sovraffollamento, sottoutilizzo, malattia, avvicinamento al lavoro o a parenti bisognosi di cura, ovvero per gravi necessità. Sono possibili bandi sovracomunali e accordi con ALER. La graduatoria segue regole analoghe a quelle dell’assegnazione.
Il gestore può disporre direttamente il cambio in casi di grave disabilità, forte sovraffollamento, antigienicità o cambi consensuali. Nei programmi di ristrutturazione o riqualificazione il trasferimento temporaneo è a carico del gestore. Il Comune può inoltre disporre d’ufficio il cambio per chi occupi alloggi troppo ampi rispetto al nucleo familiare.
Alloggi per Forze dell’Ordine e Corpi speciali
Il Comune può riservare fino al 5% degli alloggi disponibili, elevabile fino al 10% con motivazione, per appartenenti ad Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco. I nuclei devono possedere i requisiti ERP, con incremento del 25% del limite ISEE-erp. La Prefettura trasmette la graduatoria al Comune, che assegna l’alloggio di servizio e cura l’inserimento dei dati nel sistema regionale.
Sono previste ipotesi di assegnazione in deroga alla graduatoria per quiescenza dopo lungo periodo di residenza, invalidità o decesso per causa di servizio e per alcune crisi familiari; la cessazione del servizio, fuori da tali casi, comporta decadenza.
Edifici a proprietà mista e gestione condominiale
Il gestore può amministrare edifici a proprietà mista. Gli assegnatari ERP negli stabili condominiali esercitano il diritto di voto sulle spese e sulla gestione dei servizi e degli interventi di manutenzione a carico dei locatari. Il gestore risponde in via subordinata degli obblighi condominiali in caso di inadempimento dei locatari, con diritto di regresso. Le scritture contabili devono evidenziare le situazioni di proprietà mista e le relative quote di spesa.
Esclusioni, controlli e monitoraggio
La Giunta regionale può autorizzare l’esclusione di specifici alloggi dalla disciplina ERP quando destinati ad assistenza sociale o ad altre finalità sociali locali, se manca il fabbisogno abitativo o se l’immobile non è tipologicamente idoneo alle finalità ERP. I Comuni e le ALER trasmettono rapporti annuali su assegnazioni, deroghe, decadenze, regolarizzazioni e mobilità; la Giunta regionale riferisce al Consiglio in occasione del PRERP.
Norme transitorie e abrogazioni
Il regolamento sospende fino all’1 gennaio 2004 la pubblicazione di nuovi bandi ERP e salva gli effetti di bandi e graduatorie precedenti, che cessano comunque di efficacia con le graduatorie formate secondo il nuovo regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005. Sono previsti passaggi graduali per l’adeguamento delle procedure, per l’anagrafe dell’utenza, per i bandi in deroga e per l’applicazione del nuovo regime ai Comuni con oltre 100.000 abitanti.
Sono inoltre abrogate numerose disposizioni regionali previgenti in materia di assegnazione e gestione ERP, sostituite dalla disciplina regolamentare qui riassunta.
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