R.R. Lombardia 6/2003
Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia gli impianti stradali per comunicazioni di pubblica utilità e quelli di indicazione di interesse culturale e turistico, integrando il codice della strada. Stabilisce caratteristiche tecniche, distanze minime, procedure di comunicazione all’ente proprietario della strada, oneri e convenzioni per gli impianti con pubblicità commerciale. La convenzione allegata ha durata decennale rinnovabile.
Disciplina degli impianti di comunicazione pubblica stradale e di indicazione stradale turistico-culturale in Lombardia
Disciplina degli impianti di comunicazione pubblica stradale e di indicazione turistico-culturale
Il regolamento regionale della Lombardia definisce e disciplina due tipologie di impianti collocabili lungo la rete viaria: gli impianti di comunicazione pubblica stradale e gli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico. La disciplina integra quanto previsto dal d.P.R. n. 495/1992 e si applica nel territorio regionale lombardo.
Ambito di applicazione e finalità
Gli impianti sono qualificati come mezzi pubblicitari, ma con funzione principale di comunicazione di pubblica utilità o di indicazione di luoghi e percorsi di interesse turistico, culturale o di rilevanza pubblica. Il regolamento è adottato in attuazione della legge regionale n. 9 del 2001 sulla programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale.
Tipologie di impianto e caratteristiche tecniche
Gli impianti di comunicazione pubblica stradale sono manufatti bidimensionali con pannello rigido su uno o due appoggi fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di 150 cm e superficie utile massima di 6 mq per facciata. Servono ad accogliere comunicazioni di pubblica utilità della Regione o, previo accordo con la Direzione generale competente, della Provincia. Su tali impianti può essere abbinata pubblicità commerciale solo per coprire i costi.
Gli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico sono anch’essi pannelli rigidi su uno o due appoggi, con luce libera minima dal suolo di 150 cm, dimensioni massime di 250 cm di larghezza e 70 cm di altezza. Devono riportare scritte bianche su fondo marrone, con freccia bianca e, se previsto, logo o simbolo grafico. I bozzetti sono definiti dalla Regione o dalla Provincia interessata.
Distanze e collocazione
Gli impianti devono essere collocati nel rispetto di precise distanze di sicurezza:
- almeno 10 metri dagli altri cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari;
- almeno 3 metri dal limite della carreggiata;
- in deroga, fino a 1 metro dal margine della carreggiata, solo per comunicazioni di pubblica utilità con bordo inferiore non inferiore a 3 metri dal piano stradale.
Restano fermi gli altri vincoli dell’art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 in materia di sicurezza della circolazione. Tra singoli impianti di comunicazione pubblica stradale deve inoltre intercorrere una distanza minima di 1.000 metri. Tale vincolo non si applica agli impianti di indicazione turistico-culturale.
Procedura per l’installazione
Se l’impianto è collocato su iniziativa diretta della Regione o della Provincia e non reca pubblicità commerciale, è sufficiente una preventiva comunicazione all’ente proprietario della strada, con indicazione di dimensioni, ubicazione e bozzetto del messaggio, oltre ad attestazione di stabilità del manufatto. L’ente proprietario può, entro 30 giorni, opporre motivata indisponibilità della posizione, proporre un’altra collocazione lungo la stessa tratta o chiedere adeguamenti tecnici. Decorso il termine senza riscontro, la collocazione può avvenire.
Se l’impianto reca pubblicità commerciale, la comunicazione deve essere presentata da un soggetto che eserciti professionalmente attività pubblicitaria e che abbia stipulato con l’ente interessato al messaggio di pubblico interesse una convenzione conforme allo schema allegato. Alla comunicazione si allegano bozzetto, dimensioni, ubicazione e dichiarazione di stabilità resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Anche in questo caso l’ente proprietario ha 30 giorni per formulare osservazioni o chiedere modifiche; decorso inutilmente il termine, si può procedere all’installazione.
Obblighi del soggetto installatore in caso di pubblicità commerciale
Il soggetto che richiede l’installazione ai sensi della procedura con pubblicità commerciale deve:
- sostenere tutti gli oneri di realizzazione e collocazione;
- verificare il buono stato di conservazione e curare la manutenzione;
- pagare le imposte dovute per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni;
- stampare, affiggere e sostituire periodicamente il messaggio di interesse pubblico secondo gli accordi con Regione o Provincia;
- rispettare gli eventuali limiti alla pubblicità abbinabile;
- rimuovere l’impianto se vengono meno gli impegni convenzionali o le condizioni di sicurezza originarie.
È espressamente vietata la presenza di pubblicità sul cartello in assenza di comunicazione pubblica.
Oneri economici e canoni
Per gli impianti di indicazione turistico-culturale e per gli impianti di comunicazione pubblica senza pubblicità commerciale sono dovute solo le imposte comunali previste dal d.lgs. n. 507/1993, se applicabili alla tipologia dell’impianto.
Per gli impianti di comunicazione pubblica con pubblicità commerciale, oltre alle imposte comunali, è dovuto all’ente proprietario della strada un canone onnicomprensivo pari al 50% del canone applicato per la pubblicità ordinaria.
Convenzione allegata per gli impianti con pubblicità commerciale
L’allegato disciplina una convenzione tipo tra Regione Lombardia e società pubblicitaria. La società si obbliga a collocare impianti lungo il territorio regionale e ottiene in cambio il diritto di sfruttare commercialmente parte degli spazi.
La convenzione prevede:
- numero, dimensioni e collocazione degli impianti secondo criteri territoriali e di rete stradale;
- riserva di una sezione del pannello al messaggio di interesse pubblico, con invio dei bozzetti da parte della Direzione generale competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- facoltà della Regione di richiedere l’aggiornamento del messaggio fino a 3 volte per anno solare, con aggiornamento a carico della società entro 30 giorni;
- piena gestione della pubblicità commerciale alla società, con divieto di determinati messaggi o categorie incompatibili, e approvazione preventiva dei bozzetti da parte della Direzione generale, che può opporre diniego motivato entro 7 giorni;
- divieto di pubblicità sugli impianti se manca la comunicazione pubblica, salvo il messaggio temporaneo sostitutivo previsto dalla convenzione.
Durata e recesso della convenzione
La convenzione ha durata di 10 anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza. La Regione può recedere se la società non rispetta gli obblighi convenzionali o la normativa sulla pubblicità stradale. Il recesso richiede una contestazione formale con concessione di 30 giorni per adeguarsi; se l’inadempimento persiste, il recesso opera di diritto e gli impianti divenuti illegittimi devono essere rimossi, con possibile rimozione coattiva e applicazione delle sanzioni previste.
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 495/1992.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 12 apr 2003R.R. Lombardia 5/2003
- Legge · 14 apr 2003L.R. Lombardia 4/2003
- Regolamento · 2 apr 2003R.R. Lombardia 4/2003
- Legge · 24 mar 2003L.R. Lombardia 3/2003
- Regolamento · 2 mag 2003R.R. Lombardia 8/2003
- Regolamento · 2 mag 2003R.R. Lombardia 7/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →