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Regolamento

R.R. Lombardia 8/2003

Modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2003, n. 4 "Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6"

Normativa regionaleR.R. Lombardia 8/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 2 aprile 2003, n. 4 sui criteri di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Interviene su definizione di alloggio ERP, bandi semestrali comunali, accesso al sistema informatico regionale e disciplina di alcuni casi di occupazione senza titolo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai criteri regionali per l’assegnazione e gestione degli alloggi ERP in Lombardia

Modifiche ai criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP in Lombardia

Il regolamento regionale della Lombardia del 2 maggio 2003 apporta modifiche puntuali al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4, che disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il testo va letto come disciplina modificativa del regolamento originario, con effetti immediati secondo la data di entrata in vigore prevista.

Definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Viene ampliata e precisata la nozione di alloggio ERP ai fini dell’applicazione del regolamento. Sono considerati alloggi ERP:

  • gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico dello Stato o della Regione, oppure con il concorso o contributo di questi;
  • gli alloggi acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da altri enti pubblici, purché destinati alle finalità sociali proprie dell’ERP;
  • gli immobili destinati ai soggetti che possiedono i requisiti per l’assegnazione e la permanenza previsti dal regolamento e dall’allegato 1.

Assegnazione degli alloggi e cadenza dei bandi

Il Comune è tenuto ad assegnare gli alloggi ERP disponibili nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai corpi speciali richiamati dall’art. 23, tramite bandi pubblici semestrali. La disciplina introdotta prevede una scansione fissa delle procedure:

  • presentazione delle domande dal 1° gennaio al 30 giugno, con graduatoria a decorrere dal 1° luglio;
  • presentazione delle domande dal 1° luglio al 31 dicembre, con graduatoria a decorrere dal 1° gennaio.

Abrogazione di una disposizione transitoria o procedurale

È abrogato il comma 3 dell’art. 24 del regolamento originario. Il testo fornito non ne riporta il contenuto previgente, per cui la modifica rileva come soppressione della disposizione.

Verifica del fabbisogno abitativo e assegnazione

i In caso di accertamento dell’inesistenza di fabbisogno abitativo di ERP nel Comune interessato, anche mediante il sistema informatico regionale, il Comune può non procedere secondo quanto previsto dalla nuova lettera a) dell’art. 26, comma 2. La modifica collega quindi l’attivazione o meno delle procedure al risultato della verifica del fabbisogno abitativo locale.

Accesso al sistema informatico regionale

Dal 1° novembre 2003 Comuni e ALER possono accedere al sito dell’Unità Organizzativa Politiche per la Casa della Direzione Generale competente. Sul sito sono indicate:

  • le modalità operative;
  • i termini di realizzazione e implementazione;
  • le modalità di utilizzo del sistema informatico regionale. La disposizione ha quindi una chiara decorrenza temporale e lega operativamente gli enti gestori al sistema informatico regionale.

Regolarizzazione di occupazioni senza titolo in casi socialmente rilevanti

È introdotta una deroga alla disciplina generale sull’occupazione senza titolo. Il Comune, con apposito provvedimento, può disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, oppure l’assegnazione di un altro alloggio, ma solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • sussistono requisiti per l’assegnazione;
  • vi è una situazione di particolare e documentata rilevanza sociale;
  • l’alloggio non è sovradimensionato ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera a), del regolamento originario. Resta fermo l’obbligo per l’occupante di pagare le indennità, le altre somme e le spese dovute per il periodo di occupazione, anche mediante rateizzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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