L.R. Lombardia 3/2003
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica numerose norme regionali lombarde su bilancio e programmazione, pubblicazione degli atti, comunicazione istituzionale, contratti pubblici, foreste, distretti industriali, caccia, metadistretti e sostegni territoriali. Include anche un contributo straordinario alla Provincia di Sondrio per la Valchiavenna e variazioni di bilancio riferite al solo esercizio 2003, oggi esaurite.
Modifiche a disposizioni regionali in materia di programmazione, pubblicità degli atti, comunicazione, contratti, foreste, caccia e sviluppo locale
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona
La legge regionale Lombardia 24 marzo 2003, n. 3 interviene in modo puntuale su più testi normativi regionali, aggiornando regole di programmazione finanziaria, pubblicazione degli atti, comunicazione istituzionale, contrattualistica, disciplina forestale, sviluppo delle imprese e tutela faunistica. Diverse disposizioni hanno natura finanziaria o riferita a specifici esercizi e programmi ormai conclusi.
Programmazione economico-finanziaria, bilancio e rendiconto
Viene riscritto il procedimento del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). La Giunta deve presentarlo al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno e trasmetterlo contestualmente alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, che esprime il parere entro il 15 luglio. Il documento si compone di una parte sullo stato di attuazione e aggiornamento del programma regionale di sviluppo e di una parte sulla programmazione economico-finanziaria, comprensiva degli indirizzi sulla finanza regionale, sulle leggi collegate e sulla programmazione negoziata.
Il Consiglio delibera entro il 31 luglio con risoluzione; se non approva nei termini, la Giunta presenta comunque, nei termini statutari, il progetto di legge finanziaria e i progetti collegati insieme al bilancio. Il DPEFR approvato e la risoluzione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale. Inoltre, il progetto di legge finanziaria e quelli collegati devono essere presentati contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, tenendo conto degli indirizzi della programmazione economico-finanziaria nazionale anche se difformi dal DPEFR. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
Pubblicità degli atti regionali e Bollettino Ufficiale
La disciplina del Bollettino Ufficiale viene ampliata. Possono essere pubblicate, integralmente o per estratto, anche deliberazioni della Giunta non soggette a pubblicazione obbligatoria, salvo quelle contenenti dati sensibili o non accessibili per legge. Gli atti pubblicabili possono essere diffusi anche tramite ordinari canali informatici e telematici per migliorarne consultabilità e divulgazione.
La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in coerenza con la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e con quella statale e regionale vigente. È inoltre previsto che la Giunta possa stabilire, con regolamento, disposizioni attuative della legge.
Informazione e comunicazione istituzionale
La Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale. Per le iniziative editoriali urgenti, assunte in presenza di obblighi istituzionali e per garantire tempestiva informazione in situazioni particolari, è consentita una deroga alla procedura ordinaria, ferma restando l’acquisizione del parere preventivo e la comunicazione alla competente commissione consiliare.
La realizzazione sia del piano annuale sia delle iniziative urgenti è deliberata dalla Giunta con proprio provvedimento, previo parere della commissione prevista dalla normativa regionale sull’Agenzia di stampa e informazione della Giunta. È abrogata una previsione del previgente articolo 4.
Contratti di fornitura e appalto, acquisti in economia e procedure telematiche
La disciplina contrattuale regionale viene aggiornata prevedendo che i contratti di fornitura di beni e di appalto di servizi siano stipulati tramite pubblico incanto, licitazione privata/appalto concorso, trattativa privata nei casi espressamente previsti o procedure telematiche. La scelta di una procedura ristretta o negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.
È consentito l’acquisto secondo gli usi del commercio fino a 50.000 euro al netto IVA, nei casi previsti dal regolamento sulle spese economali, con richiesta e valutazione di almeno tre preventivi; si può derogare alla pluralità dei preventivi per specialità del bene/servizio o se la spesa non supera 20.000 euro al netto IVA. La medesima modalità è ammessa, sempre entro 50.000 euro, anche per risoluzione di precedenti rapporti, completamenti non previsti, acquisti nelle more delle ordinarie procedure e situazioni urgenti imprevedibili a tutela della salute pubblica o del patrimonio storico-artistico e culturale.
Gli enti del settore sanità e le ASP possono usare tali modalità nei casi previsti dai rispettivi regolamenti e in quelli urgenti sopra indicati. La Giunta può rideterminare il valore soglia nel rispetto della normativa vigente e, con regolamento, definisce criteri e modalità delle procedure telematiche, l’uso dell’albo fornitori e gli ulteriori elementi per l’acquisizione elettronica di beni e servizi. Vengono inoltre aggiornati i limiti monetari di altri articoli della legge contrattuale e soppressi alcuni commi.
Fondo per studi di fattibilità infrastrutturali
Il fondo regionale per progetti infrastrutturali può essere utilizzato anche per coprire i costi di studi di fattibilità relativi a progetti coerenti con il PRS aggiornato dal DPEFR, con costo stimato superiore a 10 milioni di euro, se di carattere sperimentale o destinati alla finanza di progetto. Se il progetto non è realizzato direttamente dalla Regione o da suoi enti strumentali, la copertura non può superare il 50% del costo dello studio. La Giunta approva i finanziamenti secondo criteri di ammissibilità e su proposta degli organi tecnici indicati dalla legge.
Cofinanziamento di progetti e interventi di interesse regionale
È istituito un fondo per il cofinanziamento di progetti e interventi di interesse della Regione, coerenti con gli indirizzi della programmazione, ai quali concorrono finanziariamente fondazioni o istituti bancari. La partecipazione regionale non può superare il contributo messo a disposizione dai soggetti privati coinvolti. La Giunta è autorizzata a ridurre, con proprio provvedimento, gli stanziamenti di bilancio necessari a coprire la quota regionale dei progetti finanziati tramite il fondo.
Disciplina forestale
I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali su prescrizioni di massima e polizia forestale solo se non riguardano superfici boscate assoggettate a piani di assestamento e se approvati dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente. Inoltre, i tagli boschivi previsti dalla disciplina possono essere effettuati solo se contemplati nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale.
Distretti industriali di piccole imprese
La Giunta regionale, sentite province, camere di commercio, associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, definisce modalità e parametri per individuare i distretti industriali, intesi come aree territoriali locali con forte concentrazione di piccole e medie imprese e specializzazione produttiva. La Giunta approva anche gli indirizzi per sviluppo e competitività, misure di incentivazione, sistema organizzativo e procedurale, strumenti di programmazione e monitoraggio e modalità di attuazione. Gli interventi finanziari devono rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Caccia e ambiti territoriali/comprensori alpini
Viene ridefinita la disciplina dell’iscrizione degli operatori venatori agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio nell’ambito o comprensorio di residenza anagrafica, confermando l’iscrizione con pagamento della quota entro il 31 marzo di ogni anno. Può inoltre iscriversi a un diverso ambito o comprensorio regionale chiedendolo entro il 31 marzo e pagando entro il 31 maggio, nei limiti di posti disponibili stabiliti dalla Giunta ogni tre anni.
Le province possono limitare i nuovi soci non residenti fino al 20% e comunque in misura tale da non ridurre l’indice regionale di ammessi non residenti osservato tra le stagioni 1998/1999 e 2002/2003, con aggiornamento triennale. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di permanenza associativa dei residenti già iscritti nelle stagioni 1998/1999; il diritto di permanenza resta anche se la provincia modifica i confini degli ambiti o comprensori.
Metadistretti e Fondo Unico per le imprese
Una quota delle risorse del Fondo Unico per le imprese, nei limiti del riparto 2002 per gli incentivi automatici allo sviluppo aziendale, è destinata alle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, secondo i provvedimenti previsti dalla normativa regionale sui distretti industriali.
Contributo straordinario alla Provincia di Sondrio e spese 2003
La Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione e il recupero socio-economico della Valchiavenna. Il programma deve essere approvato dalla Provincia entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; il contributo copre i costi di investimento fino a 6.000.000 euro ed è erogato in un’unica soluzione dopo l’approvazione del programma.
La legge autorizza per il solo anno 2003 spese specifiche per tale contributo e per l’incremento delle attività dell’ERSAF, con conseguenti variazioni di bilancio su capitoli e UPB indicati. Si tratta di disposizioni a efficacia esaurita, riferite a un esercizio finanziario ormai concluso.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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