Deliberazione n. 512 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano come finalità impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e disporne, se acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per 12 mesi. La decisione conferma l’intervento rapido previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale intimo su piattaforme digitali
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento
La vicenda trae origine dalla segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato il rischio che materiale a contenuto sessualmente esplicito venisse diffuso attraverso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram senza il proprio consenso. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente all’Autorità di intervenire con particolare celerità, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Intervento d’urgenza adottato dal dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 290 e 291 del 25 agosto 2025. Tali determinazioni, ritenuta la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure al Garante.
Ratifica del Garante
Nella riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 290/2025 e 291/2025, confermando così gli ordini rivolti ai gestori delle piattaforme per impedire la diffusione del materiale segnalato e per garantirne, se necessario, la conservazione probatoria nei limiti temporali indicati.
Aspetti rilevanti per gli operatori
Il provvedimento evidenzia il funzionamento del meccanismo accelerato previsto per i casi di possibile diffusione non consensuale di contenuti intimi online. Per i gestori di piattaforme, rilevano in particolare la necessità di intervenire rapidamente su contenuti segnalati in formato hash e, ove il materiale venga acquisito in chiaro, di preservarlo per finalità probatorie secondo modalità che impediscano l’identificazione diretta degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e presupposti normativi
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 290 e 291 del 25 agosto 2025. Con esse ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le misure urgenti hanno riguardato Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. In particolare, è stato imposto di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale sulle relative piattaforme e, qualora il contenuto fosse stato acquisito in chiaro, di conservarlo per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con modalità tali da evitare la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva al Garante.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 290/2025 e 291/2025. La ratifica conferma l’efficacia degli interventi adottati per prevenire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme coinvolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 494 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 523 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 524 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 488 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Prescrizioni del Garante n. 490 del 11/09/2025
- Provvedimento · 11 set 2025Prescrizioni del Garante n. 489 del 11/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →