Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: (1) incompetenza territoriale: il ricorrente ha sostenuto che, per i reati di diffamazione commessi tramite Internet, il luogo di consumazione va individuato nel luogo del caricamento del dato informatico (si è fatto riferimento alla pubblicazione del 22 luglio 2017 su "Il Mattino di Padova online"), per cui la competenza sarebbe del Tribunale di Padova o, in subordine, del Tribunale di Milano; (2) contestazione della qualificazione della recidiva specifica infraquinquennale: il ricorrente ha chiesto che la recidiva fosse esclusa alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche e degli interessi costituzionalmente rilevanti menzionati nella difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (in parte dichiarato inammissibile e, nel resto, infondato). Sulla questione di competenza territoriale la Corte ha confermato che, per la diffamazione via web, l'evento si realizza quando almeno due terzi leggono il contenuto; tuttavia, essendo impossibile accertare il luogo preciso del caricamento o dei lettori, è stato correttamente applicato il criterio suppletivo dell'art. 9 comma 2 c.p.p. fissando la competenza nel circondario del Tribunale di Enna (dove ricade il Comune di Calascibetta, luogo di dimora del ricorrente all'epoca dei fatti). Sulla recidiva la Corte ha ritenuto regolare la valutazione del giudice di merito, che ha evidenziato pluralità, contiguità temporale e assonanza dei precedenti penali, giustificando la recidiva; inoltre è stato affermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche è compatibile con l'applicazione della recidiva, essendo giudizi distinti. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Delitto di diffamazione aggravata: la sentenza conferma la condanna per diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità; il reato è qualificato come reato di evento che si consuma quando terzi apprendono l'espressione ingiuriosa.
Riferimento agli artt. 81 e 595 per indicare la fattispecie contestata; non è sviluppata un'interpretazione autonoma nella decisione.
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. c), b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione contestati (incompetenza territoriale e vizi di motivazione sulla recidiva); la Corte ha valutato tali doglianze e le ha ritenute infondate o inammissibili.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione della sintesi dei motivi di ricorso: la Corte ha esaminato i motivi nei limiti della sintetica esposizione consentita dalla norma.
art. 9 cod. proc. pen. comma 1 e comma 2
Criteri suppletivi per la determinazione della competenza territoriale: la Corte conferma che, se non è individuabile il luogo dell'ultima parte dell'azione (caricamento o luogo di fruizione), si deve applicare il criterio del domicilio, dimora o residenza dell'imputato (comma 2), usato correttamente nel caso di specie.
Richiamata come norma primaria di competenza territoriale; ove non applicabile per impossibilità di individuazione del luogo, si ricorre ai criteri di cui all'art. 9.
Richiamato per il principio che, in caso di reati in continuazione di pari gravità, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il primo reato; la Corte osserva che i reati contestati vanno considerati di pari gravità e che il primo reato non è collocabile nella data indicata dal ricorrente.
Criteri per la valutazione della pericolosità sociale e del nesso tra precedenti e reato attuale: la Corte conferma che il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri ai fini della recidiva.
Conseguenze della reiezione del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Per la diffamazione commessa via Internet l'elemento determinante è l'evento (la lettura da parte di terzi): l'illecito si perfeziona quando almeno due terzi apprendono il contenuto offensivo.
- Se è possibile identificare il luogo del caricamento (upload) del contenuto offensivo, quel luogo può radicare la competenza territoriale; tuttavia quando tale accertamento è impraticabile, si applica il criterio suppletivo dell'art. 9 c.p.p. e, in particolare, il luogo di residenza/domicilio/dimora dell'imputato può determinare la competenza.
- La mera collocazione del contenuto su server non è di per sé sufficiente a fissare il luogo di consumazione: conta l'effettiva fruizione da parte del pubblico.
- La qualificazione della recidiva richiede valutazione del nesso fra precedenti e fatto attuale (contiguità temporale, continuità e assonanza): il giudice di merito deve motivare tale collegamento secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è compatibile con l'applicazione della recidiva: i due apprezzamenti sono autonomi e possono coesistere se le attenuanti riguardano aspetti della condotta e non il profilo personologico che attiene alla recidiva.
- In sede di impugnazione per cassazione, chi contesta la competenza o altri profili deve allegare fatti concreti e circostanze precise (es. luogo fisico del caricamento); affermazioni generiche senza specifiche allegazioni sono destinate ad essere ritenute infondate o inammissibili.
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