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Legge

L.R. Abruzzo 21/2002

Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 21/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo integra la L.R. 60/2001 estendendo una disposizione sanzionatoria anche ad altre violazioni della legge n. 319/1976 e proroga gli effetti dell’art. 5 della legge del 2001 fino all’entrata in vigore della presente legge, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione.

Integrazione della disciplina autorizzatoria degli scarichi fognari e reflui domestici

Integrazione della disciplina sugli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche

La legge regionale Abruzzo n. 21 del 10 agosto 2002 interviene in modo puntuale sulla L.R. 22 novembre 2001, n. 60, relativa al regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche. Il provvedimento ha natura integrativa e transitoria, con effetti immediati dalla pubblicazione.

Estensione della disciplina sanzionatoria già prevista dalla L.R. 60/2001

Il testo modifica l’articolo 5 della L.R. n. 60/2001 inserendo, dopo il primo periodo del primo comma, una previsione che estende l’applicazione della disposizione anche ad altre violazioni disciplinate dagli articoli 21 e 22 della legge n. 319/1976 e successive modificazioni.

In sostanza, la norma amplia il perimetro applicativo della regola contenuta nell’art. 5 della legge regionale del 2001, includendo ulteriori ipotesi di violazione in materia di scarichi e acque reflue.

Proroga temporanea degli effetti dell’art. 5 della L.R. 60/2001

La legge stabilisce che gli effetti dell’art. 5 della L.R. n. 60/2001 sono prorogati fino all’entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha quindi funzione di continuità normativa, evitando soluzioni di continuità tra il regime precedente e quello introdotto con questa integrazione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La sua efficacia è quindi immediata e circoscritta al territorio regionale abruzzese.

Testo integrale

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