Cassazione Penale, Sentenza n. 14644/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata il 27/10/2025. Il ricorrente deduceva manifesta illogicità e errata lettura della verbalizzazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che il provvedimento del Presidente di sezione (29/01/2025) di rigetto della richiesta di astensione del giudice era stato rinvenuto tardivamente dalla cancelleria e non notificato al difensore contestualmente al deposito, per cui i termini iniziano a decorrere dalla data di conoscenza e non da quella di emissione, con conseguente violazione del diritto di difesa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: tra la data del provvedimento presidenziale (29/01/2025) e la dichiarazione di ricusazione (27/10/2025) si era svolta un'udienza il 30/01/2025 nella quale non era stata sollevata alcuna obiezione, pur essendo presente un sostituto processuale e pur avendo la Corte dato atto del rigetto presidenziale; perciò il diritto alla ricusazione si è perimato ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.p. Inoltre il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a provare una diversa data di notifica o conoscenza né il rispetto del termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è riconosciuta l'inammissibilità "incolpevole" ai sensi della sentenza n.186/2000 della Corte Cost.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza
Il termine per proporre la ricusazione è perentorio quando la causa o il motivo divengono noti in udienza; la mancata tempestiva eccezione in udienza comporta la perenzione del diritto alla ricusazione
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione e per errore di lettura degli atti; la Corte valuta se il motivo sia autosufficiente e corredato da elementi probatori
art. 37, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per affermare che i termini devono decorrere dalla data di conoscenza; la Corte ha tuttavia ritenuto che il ricorrente non abbia provato la diversa data di conoscenza/ notifica
sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Riferimento normativo giurisprudenziale in tema di inammissibilità incolpevole: la Corte ha escluso l'applicabilità, ritenendo che l'inammissibilità non fosse "incolpevole"
Cass. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 (Rv. 277796-01)
Precedente richiamato in materia di onere probatorio sulla conoscenza/notifica degli atti per far valere la tempestività della ricusazione
Cass. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (Rv. 280419-01)
Ulteriore precedente richiamato sullo stesso tema della prova della conoscenza degli atti e dei termini per la ricusazione
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: se il motivo 'sorge o diviene noto' in udienza, la ricusazione va proposta prima della chiusura dell'udienza (art. 38, comma 2 c.p.p.). Non attendere: eccepire subito in udienza per non perdere il termine
- Il termine di proposizione può dipendere dalla conoscenza effettiva dell'atto, ma il soggetto che impugna ha l'onere di provare la data di conoscenza o notifica diversa da quella di emissione; senza documentazione probatoria la deduzione generica non è sufficiente
- La mancata eccezione in udienza, anche se è presente un sostituto processuale, può essere considerata rinuncia o perenzione del diritto alla ricusazione
- In caso di dubbio sulla tempestività, acquisire e allegare subito alla ricusazione la prova documentale (verbali di cancelleria, notifiche, ricevute, registro atti) che dimostri la data di effettiva conoscenza
- La corte può condannare il ricorrente alle spese e, nei casi previsti, a somme per la Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia ritenuta incolpevole; pertanto una valutazione preventiva dell'ammissibilità e della prova è consigliabile prima di presentare istanze tardive
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