Sentenza n. 1213/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Questore recante rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune interessato per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione in ordine all'attualità della propria pericolosità sociale. Ha sostenuto che la presenza nel Comune fosse occasionale, avvenuta in compagnia di conoscenti e non accompagnata da condotte illecite. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente mancata partecipazione. Il provvedimento si fondava su precedenti penali e di polizia concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché episodi di danneggiamento e lesioni personali, oltre che sulle circostanze del controllo effettuato nel territorio comunale e sulla ritenuta insufficienza delle giustificazioni fornite circa la presenza del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, poiché l'Amministrazione aveva indicato i precedenti penali e di polizia e le circostanze del controllo, elementi ritenuti idonei a fondare una valutazione complessiva di pericolosità. Ha chiarito che il foglio di via obbligatorio è una misura preventiva e non presuppone l'accertamento di un illecito in atto, essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibile futura commissione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il giudice ha inoltre affermato che, rispetto alla discrezionalità tecnica dell'autorità di pubblica sicurezza, il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica piena dei fatti e della logicità, ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità del percorso valutativo, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle amministrative. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta non necessaria per la funzione cautelare della misura e per l'urgenza in re ipsa dei provvedimenti di pubblica sicurezza. Il TAR ha rilevato, quale bilanciamento della compressione partecipativa, la possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto, nel quale possono essere dedotte anche questioni di merito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la natura discrezionale del potere esercitato. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La norma individua le categorie soggettive alle quali possono applicarsi le misure di prevenzione personali, sulla base di elementi di fatto idonei a dimostrare la dedizione a traffici delittuosi, la provenienza del reddito da attività delittuose o la dedizione a reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale
Il foglio di via obbligatorio richiede la ricorrenza congiunta dell'appartenenza del soggetto a una delle categorie dell'art. 1, della pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza fuori dal luogo di residenza o di dimora abituale.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente perché l'atto indicava i precedenti penali e di polizia e le circostanze concrete poste a fondamento del giudizio di pericolosità.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, in ragione della funzione cautelare e dell'urgenza in re ipsa dei provvedimenti di pubblica sicurezza.
art. 8 l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata respinta in quanto, per la misura considerata, l'omissione della comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede che il soggetto sia riconducibile a una delle categorie di pericolosità individuate dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza o di dimora abituale.
- Nel giudizio sulla legittimità del foglio di via obbligatorio devono assumere rilievo centrale il profilo soggettivo della dedizione del destinatario alla commissione di reati e il profilo oggettivo dell'attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tutelati dalla legge, quali la sicurezza e la tranquillità pubblica.
- Il foglio di via obbligatorio è una misura preventiva e non richiede l'accertamento di un illecito in atto; è sufficiente una valutazione prognostica, fondata su elementi di fatto specifici e concreti, circa la probabilità di future condotte lesive dell'ordine o della sicurezza pubblica.
- Il giudice amministrativo esercita sulla valutazione tecnica dell'autorità di pubblica sicurezza un sindacato non sostitutivo: deve verificare i fatti e il percorso logico-valutativo, nonché la ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità della decisione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Per l'adozione del foglio di via obbligatorio non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la misura svolge una funzione cautelare ed è caratterizzata da urgenza in re ipsa; la possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto consente comunque al destinatario di far valere anche argomenti di merito.
- La mera circostanza che, al momento del controllo, il destinatario non stesse commettendo un illecito non esclude la legittimità della misura, che si fonda su una valutazione preventiva e complessiva della pericolosità sociale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →