Sentenza del 05/12/2018 n. 31399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita, nel 2000, di un terreno edificabile ricevuto per successione nel 1976. Inizialmente l'Agenzia aveva commesso un errore di calcolo, determinando un'imposta enormemente superiore al dovuto; successivamente, in autotutela, aveva corretto l'importo da circa 29,6 milioni di euro a 29.623,97 euro, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente ha contestato la validità della rettifica, sostenendo anche che la plusvalenza non fosse tassabile perché il terreno era stato ereditato, era stato venduto dopo oltre cinque anni e non vi era stata attività speculativa. Ha inoltre dedotto violazioni relative alla motivazione dell'atto, ai termini per l'accertamento, al divieto di domande nuove in appello e alla motivazione della sentenza.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento come corretto in autotutela. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso: ha ritenuto infondate le contestazioni sulla qualificazione dell'atto e sulla tassabilità della plusvalenza, mentre ha dichiarato inammissibili le censure sulle domande nuove e sul vizio di motivazione per difetto di autosufficienza e genericità. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento rettificato. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3
I requisiti di chiarezza e precisione riguardano il contenuto dell'atto impositivo. Nel caso concreto la censura non evidenziava un errore di interpretazione o applicazione della norma da parte della CTR.
Codice di procedura civile, art. 310, comma 2
L'estinzione del precedente giudizio relativo all'avviso errato non produceva effetti sul distinto giudizio riguardante l'atto successivo emesso in autotutela.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b
La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria è tassabile in ragione della natura edificabile del terreno, indipendentemente dal titolo di provenienza, dall'assenza di intento speculativo e dal tempo trascorso dall'acquisto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1
Il divieto di domande nuove in appello non è stato esaminato nel merito perché il contribuente non aveva riportato nel ricorso per cassazione gli atti necessari a dimostrare che la questione fosse stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 2
Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il termine per l'esercizio del potere di accertamento decorreva dalla notifica dell'accertamento originario; la relativa censura non ha comunque determinato l'annullamento dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve individuare uno specifico errore di diritto oppure un fatto storico controverso e decisivo oggetto di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Critiche generiche o riferite soltanto ad argomentazioni giuridiche sono inammissibili.
Massime di principio
- La correzione in autotutela di un errore meramente materiale o di calcolo può essere considerata rettifica del medesimo accertamento, anziché emissione di un nuovo accertamento, purché non introduca una pretesa sostanzialmente diversa o più onerosa.
- La plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile può essere tassata anche quando il terreno sia stato acquisito per successione e la vendita avvenga molti anni dopo, senza che sia necessario dimostrare un intento speculativo del venditore.
- Nelle controversie tributarie occorre distinguere l'atto originario, eventualmente errato, dall'atto successivo che lo rettifica: l'estinzione del giudizio sul primo non determina automaticamente l'invalidità del secondo.
- In cassazione le censure processuali devono essere autosufficienti: è necessario riportare o indicare puntualmente gli atti che consentano alla Corte di verificare la violazione denunciata.
- Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico, controverso e decisivo, non una generica critica all'interpretazione giuridica o alla ricostruzione dell'argomentazione del giudice.
- La validità della rettifica deve essere valutata anche in rapporto ai termini di decadenza e al contenuto concreto dell'atto; la sola qualificazione dell'intervento come autotutela non risolve ogni questione, ma nel caso esaminato il contribuente non ha formulato una contestazione specifica e adeguata sull'atto rettificato.
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