Ordinanza n. 2/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione, pervenuta a mezzo Pec, in data 16.12.25 di non ammissione alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 71 D.lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti alle AA.SS.EE.OO e IRCCS della Regione Liguria (fase III) Area Laboratorio Generale ed Urgenze - ID SINTEL 194889580 - relativamente al lotto 3 - CIG B50178D262; nonché - del. Capitolato Tecnico - relativamente al lotto 3 - laddove prevede come requisiti di minima, pena esclusione il possesso di uno "Strumento nuovo completamente automatico in grado di operare in fluorescenza o chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza" (punto 1) e il possesso di "un Sistema approvato dalla FMF (Fetal Medicine Foundation) (punto 2) laddove interpretato nel senso di escludere l'odierna ricorrente; - della risposta al chiarimento n. 30, laddove interpretato nel senso di escludere l'odierna ricorrente; - del verbale di apertura delle offerte economiche; - dei verbali di gara, con particolare riguardo al verbale della seduta riservata del 1.11.2025, nella quale la Commissione ha ritenuto l'offerta di Dasit non in possesso dei requisiti minimi di gara; - di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso al momento non noti; e conseguentemente per l'adozione di ogni statuizione necessaria alla riammissione della ricorrente alla gara, anche con riserva; e con declaratoria di inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, tra Regione Liguria e la soc. Roche, nonché degli eventuali contratti attuativi con gli enti del servizio sanitario regionale, con espressa dichiarazione di Dasit di disponibilità al subentro sia nella Convenzione sia nei contratti attuativi, ovvero, in subordine, con richiesta di risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il lotto 3 relativo alla fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi, nonché clausole del capitolato e atti di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione di non ammissione alla procedura di gara e gli ulteriori atti relativi al lotto 3, deducendo l'illegittimità dell'interpretazione del capitolato tecnico e della risposta al chiarimento n. 30 nella parte in cui avrebbero escluso la possibilità di offrire la soluzione tecnica proposta. L'esclusione era fondata, secondo l'amministrazione, sulla carenza dei requisiti minimi n. 1 e n. 6 del capitolato. Il provvedimento esaminato in sede cautelare si concentra sul requisito n. 1, relativo alla fornitura di uno strumento nuovo completamente automatico, idoneo a operare in fluorescenza, chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza. La ricorrente aveva offerto due piattaforme distinte, funzionanti con due software differenti, mentre il capitolato richiedeva un sistema analitico completo e uno strumento al singolare. La ricorrente sosteneva l'ammissibilità della soluzione anche richiamando un quesito di gara concernente due piattaforme operanti con un software unitario, ma tale fattispecie non coincideva con quella concretamente offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, ha interpretato il capitolato nel senso che la denominazione del lotto, riferita a un sistema analitico completo, evocasse un complesso organico destinato a funzionare unitariamente; inoltre, l'uso del termine "strumento" al singolare nel requisito minimo n. 1 indicava l'unicità della piattaforma richiesta. La soluzione offerta dalla ricorrente, composta da due piattaforme distinte e dotate di due software differenti, è stata quindi ritenuta contrastante con il requisito minimo di gara. Il richiamo al quesito di gara non è stato ritenuto decisivo, poiché riguardava due piattaforme accomunate da un software unitario, diversamente dall'offerta della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della comunicazione di non ammissione alla procedura di gara; l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la sospensione è stata negata per l'insussistenza dei presupposti cautelari, in ragione della ritenuta difformità dell'offerta dal capitolato.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente per la richiesta subordinata di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro o risarcimento; l'ordinanza non esamina tali domande nel merito.
Massime di principio
- Nella lettura della lex specialis, la richiesta di un "sistema" analitico completo e di uno "strumento" indicato al singolare può essere interpretata, in presenza di elementi convergenti del capitolato, come prescrizione dell'offerta di un'unica piattaforma o comunque di un complesso unitario.
- Un'offerta composta da più piattaforme funzionanti con software distinti non soddisfa il requisito di un sistema unitario quando la lex specialis richiede uno strumento singolo e un complesso organico destinato a operare unitariamente.
- Un chiarimento di gara relativo a una soluzione tecnica diversa, caratterizzata da più piattaforme ma da un software unitario, non è automaticamente estensibile a un'offerta che presenti più piattaforme e più software distinti.
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