Ordinanza n. 1149/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11 agosto 2023, nella parte in cui, all’art. 2, esclude le parti ricorrenti dalla partecipazione al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici; - nonché per la condanna ex art. 55 c.p.a. dell’amministrazione resistente ad ammettere le parti ricorrenti alla partecipazione alla prova per l’ammissione al corso intensivo di cui al Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Cipolloni Rossella e altre parti ricorrenti il 04/03/2024 per l’annullamento: - dell’avviso n. 79720 del 29.12.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico, recante le “Modalità di presentazione dell’'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2, nella parte in cui specifica che “1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”; - nonché per la condanna ex art. 55 c.p.a. dell’Amministrazione resistente ad ammettere parte ricorrente alla partecipazione alla prova per l’ammissione al corso intensivo di cui al Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 e al successivo avviso n. 79720 del 29.12.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione Direzione generale per il personale scolastico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da SMIRIGLIA LOREDANA MELINA e CIPOLLONI ROSSELLA il 29\10\2024, per l’annullamento dei seguenti atti: - del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 0000107 del 08.06.2023, nella parte in cui prevede l'accesso al reclutamento riservato per dirigente scolastico solo per determinate categorie di docenti, escludendo le ricorrenti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; - e per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle istanti alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, attraverso apposita sessione suppletiva, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG n. 1259/2017; - per la condanna dell’Amministrazione resistente ad ammettere le parti ricorrenti alla partecipazione alla prova per l’ammissione al corso intensivo di cui al Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da SMIRIGLIA LOREDANA MELINA e CIPOLLONI ROSSELLA il 16\02\2026 per l'annullamento dei seguenti atti: - del Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione (DPIT) prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante «Seconda rettifica graduatoria nazionale di merito, approvata con decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024, procedura di reclutamento riservata di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107», e del relativo allegato nella parte in cui — dando esecuzione a pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri candidati e rideterminando la graduatoria senza contemplare la posizione delle odierne ricorrenti, ingiustamente escluse a monte dalla stessa possibilità di sostenere la prova scritta — consolida e perpetua gli effetti dell'illegittima esclusione delle istanti dalla procedura di reclutamento riservata; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da SMIRIGLIA LOREDANA MELINA e CIPOLLONI ROSSELLA il 30\03\2026 per l'annullamento dei seguenti atti: - del Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione (DPIT) prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025, recante «Seconda rettifica graduatoria nazionale di merito, approvata con decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024, procedura di reclutamento riservata di cui al D.M. 8 giugno 2023 n. 107», e del relativo allegato nella parte in cui — dando esecuzione a pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri candidati e rideterminando la graduatoria senza contemplare la posizione delle odierne ricorrenti, ingiustamente escluse a monte dalla stessa possibilità di sostenere la prova scritta — consolida e perpetua gli effetti dell'illegittima esclusione delle istanti dalla procedura di reclutamento riservata; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti; - nonché, in via preliminare, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei destinatari del corso intensivo di formazione i candidati al concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG 1259/2017 che, pur avendo tempestivamente impugnato l’esclusione dalla procedura ed essendo stati ammessi con provvedimento giurisdizionale cautelare alle prove scritte, non abbiano potuto partecipare alla prova per causa a loro non imputabile; - per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, attraverso apposita sessione suppletiva, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, con ogni conseguenza di legge; - in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da perdita di chance e curriculare subìto dalle odierne parti ricorrenti a causa dell’illegittimo comportamento dell’Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, avviso ministeriale n. 79720 del 29 dicembre 2023 e successiva rettifica della graduatoria nazionale della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che disciplina l'accesso al corso intensivo di formazione con prova finale, nonché l'avviso relativo alle modalità di partecipazione e la successiva rettifica della graduatoria nazionale, nella parte in cui la procedura è stata riservata a determinate categorie di partecipanti al concorso per dirigenti scolastici del 2017, escludendo candidate che sostengono di essere state tempestivamente ammesse in via cautelare alle prove scritte ma di non averle potute sostenere per causa non imputabile. Con i motivi aggiunti è stato chiesto anche l'accertamento del diritto alla partecipazione a una sessione suppletiva del corso e l'inserimento in coda alla graduatoria; in subordine è stato domandato il risarcimento del danno da perdita di chance e curriculare. È stata inoltre proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del d.l. n. 198/2022, per asserito contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, unitamente a un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati, dei motivi, delle parti e dei controinteressati. La scelta della modalità extra ordinem è stata giustificata dall'elevatissimo numero dei controinteressati e dalle prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti, sulla questione di costituzionalità, sull'accertamento del diritto o sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre le modalità di integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 55 c.p.a.
Richiamato nelle domande cautelari formulate dalle ricorrenti; l'ordinanza non decide tali domande nel merito.
art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Disposizioni indicate dalle ricorrenti come parametro legislativo della disciplina del corso intensivo e censurate per asserita violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; la questione non è esaminata in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di un numero elevato di soggetti inseriti in una graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non evocati, se la decisione può pregiudicarne la posizione.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata in presenza di un numero eccezionalmente elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, purché la pubblicazione renda conoscibili l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i motivi, i controinteressati e il testo degli atti processuali.
- Quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, può imporre la permanenza online degli atti per la durata del giudizio, il rilascio di un'attestazione di pubblicazione e specifiche modalità di accessibilità dalla home page.
- Il mancato adempimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli obblighi di pubblicazione e del deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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