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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio relativo a un contratto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente, nel quale i correntisti avevano chiesto la declaratoria di nullità parziale delle pattuizioni e la rideterminazione del saldo, deducendo l’usurarietà degli interessi e delle commissioni applicate; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo passivo. In appello la Corte territoriale, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG prima della L. n. 2/2009, aveva ritenuto usurari alcuni patti modificativi intervenuti nel 2006 e nel 2008, applicato l’art. 1815 c.c. e rideterminato il saldo a debito dei correntisti. La società ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria, sostenendo che la Corte d’appello avesse fatto riferimento alla CTU di primo grado invece che a quella di appello; 2) violazione dell’art. 1815 c.c. e della L. n. 108/1996, perché la rideterminazione del saldo sarebbe stata fondata su un errato computo del TEG comprensivo della c.m.s.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’esito della CTU di appello che, applicando i corretti criteri di calcolo del TEG e separando la CMS dalla verifica del tasso soglia, avrebbe escluso l’usurarietà genetica e quindi l’applicazione della sanzione dell’art. 1815 c.c.; 4) omessa pronuncia e violazione dell’art. 92 c.p.c. quanto alla regolazione delle spese di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ha accolto il terzo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto, perché la Corte d’appello non aveva considerato l’esito della rinnovata consulenza tecnica disposta in appello, che aveva rideterminato il saldo passivo in un importo diverso e decisivo. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e assorbiti il secondo e il quarto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva dell’accoglimento è stata l’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, dell’esito della CTU espletata in appello, che aveva dato un saldo finale diverso e potenzialmente decisivo rispetto a quello posto a base della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato come parametro per la dedotta violazione di legge relativa sia alla motivazione sia al calcolo dell’usura e del saldo

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per denunciare un asserito vizio di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 1815 c.c.

    applicato dalla Corte d’appello come sanzione per l’usurarietà del rapporto, con esclusione di interessi e remunerazioni

  • L. n. 108/1996

    normativa di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia usura

  • L. n. 2/2009

    menzionata come spartiacque temporale rispetto alla rilevanza della commissione di massimo scoperto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per la regolazione delle spese di lite in relazione alla soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata e non può essere costruito mediante il confronto con le risultanze istruttorie o con una diversa lettura delle consulenze tecniche.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, quando sia stata rinnovata in appello e il giudice di merito ne abbia disposto il richiamo, costituisce un fatto processuale decisivo se il suo esito incide sulla determinazione del saldo o sull’accertamento della usurarietà; la mancata considerazione di tale esito integra omesso esame di un fatto decisivo.
  • In materia di usura bancaria, la verifica del superamento del tasso soglia richiede coerenza con i criteri tecnici e giurisprudenziali applicabili al periodo considerato, ma la censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito tecnico-contabile.
  • Quando la decisione di merito fonda la sanzione dell’art. 1815 c.c. su un accertamento che risulta smentito o comunque non esaminato da una consulenza successiva e decisiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame del fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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