Sentenza del 09/06/2015 n. 3222 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione automatica - Notifica dell'avviso bonario precedentemente alla cartella di pagamento - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 si limita a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, la preventiva notifica dell'avviso bonario non è necessaria. La sua omissione non determina la nullità della cartella, poiché la legge non prevede tale sanzione. L'Amministrazione finanziaria è pertanto risultata vittoriosa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella perché non era stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario. La contestazione riguardava unicamente il mancato pagamento di imposte che lo stesso contribuente aveva dichiarato come dovute, senza che fossero necessari ulteriori accertamenti o valutazioni interpretative da parte dell'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente la liquidazione automatica delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. La cartella può essere emessa per il mancato versamento di imposte dichiarate senza che sia sempre necessaria la preventiva notifica dell'avviso bonario.
Massime di principio
- L'avviso bonario non costituisce necessariamente un atto preliminare obbligatorio per la validità della cartella derivante da liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
- Quando la cartella riguarda esclusivamente imposte dichiarate dal contribuente e non versate, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione tramite cartella.
- La mancata comunicazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella, poiché tale conseguenza deve essere espressamente prevista dalla legge.
- La situazione può essere diversa se la cartella contiene contestazioni ulteriori rispetto ai dati dichiarati, richiede valutazioni giuridiche o incide su elementi non immediatamente desumibili dalla dichiarazione; in tali casi occorre verificare la specifica disciplina applicabile e le garanzie procedimentali previste.
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