Cassazione Penale, Ordinanza n. 36246/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna del 17 settembre 2025. Il ricorso censurava la ricostruzione del fatto, anche quanto all’elemento soggettivo e alla qualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p.; lamentava inoltre l’omessa valutazione di documentazione relativa a provvedimenti autorizzativi amministrativi e contestava la determinazione del danno. Il testo riferisce che la Corte d’appello aveva ricostruito il fatto e liquidato equitativamente il danno, ma non specifica l’esito né la data della decisione d’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché generico e reiterativo rispetto alla motivazione della Corte d’appello, che aveva ricostruito il fatto anche sotto il profilo soggettivo e lo aveva qualificato ai sensi dell’art. 393 c.p. La doglianza sull’omessa valutazione della prova documentale è stata giudicata non dirimente: la presenza di autorizzazioni amministrative non incide di per sé sulla volontarietà della condotta illecita. Anche la censura sulla quantificazione del danno è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo stata accertata la sussistenza del fatto illecito e risultando la liquidazione equitativa immune da censure rilevabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello correttamente ricostruito il fatto storico, anche sotto il profilo soggettivo, qualificando il medesimo ai sensi dell'art. 393 cod.pen.
La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 c.p. è stata ritenuta corretta sulla base della ricostruzione del fatto storico e dell’elemento soggettivo svolta dalla Corte d’appello.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limita a formulare censure generiche e reiterative rispetto alla motivazione di merito sulla ricostruzione del fatto e sull’elemento soggettivo.
- La mera esistenza di provvedimenti autorizzativi amministrativi non esclude, di per sé, la volontarietà della condotta illecita.
- La liquidazione equitativa del danno, una volta accertata la sussistenza del fatto illecito, non è censurabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi rilevabili in quella sede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →