Sentenza n. 12148/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’ottemperanza della sentenza resa inter partes dal T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 16733 del 29.09.2025, notificata in data 10.10.2025, che ha accolto il ricorso proposto dalla Società nel giudizio RG 8834/21 e per l’effetto ha annullato, in parte qua, la delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021 di approvazione del P.T.P.R., con i relativi elaborati, tra cui gli elaborati prescrittivi (Tav. A e B); nonché - per l’accertamento e la declaratoria della violazione e/o elusione del giudicato da parte della Regione Lazio; - per la declaratoria di nullità ex art. 21-septies L. n. 241/90 degli atti adottati in violazione e/o elusione del giudicato, tra cui le note regionali del 02.12.2025, prot. n. 1189798 e del 20.02.2026 prot. 186561; - per l’adozione delle misure idonee a dare piena ed effettiva esecuzione al giudicato anche, ove occorrendo, con la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta e note regionali con cui la Regione Lazio aveva rettificato la Tavola B del PTPR quanto alla perimetrazione dell'area boscata, senza modificare la classificazione degli ambiti di paesaggio nella Tavola A
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 16733/2025, nonché la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a., delle note regionali del 2 dicembre 2025 e del 20 febbraio 2026 e l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione della sentenza, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Con il primo motivo ha dedotto che il giudicato imponesse la rettifica di tutti gli elaborati prescrittivi del PTPR interessati dall'erronea qualificazione dell'area come boscata, inclusa la Tavola A, richiamando l'espressione utilizzata nella sentenza "tavole del PTPR". Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 145 d.lgs. n. 42/2004, la violazione dei principi di prevalenza e coerenza della pianificazione paesaggistica e l'eccesso di potere per contraddittorietà tra Tavola A e Tavola B, sostenendo che, una volta rettificata la Tavola B e venuto meno il vincolo di area boscata, avrebbe dovuto essere modificata anche la classificazione dell'area come "paesaggio naturale" e "paesaggio naturale di continuità". Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, dei principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento, nonché l'elusione del giudicato mediante atti dilatori, assumendo che la permanenza della classificazione della Tavola A comportasse una disciplina paesaggistica incompatibile con lo sviluppo edilizio previsto dagli strumenti urbanistici per il comprensorio di Fregene.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso in ottemperanza. Ha ricostruito la distinzione tra Tavola A, relativa agli ambiti e sistemi di paesaggio e fondata su una valutazione tecnico-discrezionale di elementi storico-culturali, naturalistici ed estetico-percettivi, e Tavola B, relativa ai beni paesaggistici e alla loro individuazione cartografica, compresa la ricognizione delle aree boscate. Interpretando il dispositivo, la motivazione e la domanda proposta nel giudizio di cognizione, il Collegio ha ritenuto che la sentenza n. 16733/2025 avesse annullato il PTPR esclusivamente nella parte in cui le aree della ricorrente erano rappresentate come "aree boscate" nella Tavola B. L'espressione plurale "tavole del PTPR" contenuta nella sentenza è stata considerata generica e non idonea ad ampliare l'oggetto dell'annullamento. La Regione aveva eseguito l'obbligo conformativo rettificando la Tavola B, escludendo le aree della ricorrente dalla classificazione di area boscata e trasferendo la relativa rappresentazione nell'area di Cecina di Falcia. Le pretese relative alla modifica della Tavola A e all'attribuzione di un diverso ambito paesaggistico sono state ritenute nuove e ulteriori rispetto al contenuto del giudicato, quindi estranee al giudizio di ottemperanza. Il TAR ha inoltre rilevato che la classificazione degli ambiti di paesaggio non consegue automaticamente alla presenza o all'assenza del vincolo boschivo, essendo il risultato di una valutazione tecnico-discrezionale fondata su una pluralità di elementi. Anche la dedotta incompatibilità tra la disciplina paesaggistica della Tavola A e lo sviluppo edilizio previsto dagli strumenti urbanistici è stata ritenuta estranea al perimetro dell'ottemperanza. Non è stata dichiarata la nullità delle note regionali né è stata disposta la nomina di un commissario ad acta. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e la Regione Lazio; nulla è stato disposto nei confronti del Ministero della cultura, non costituito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, comprese quelle previste dal comma 4.
art. 21-septies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di nullità degli atti asseritamente adottati in violazione o elusione del giudicato; la domanda non è stata accolta.
art. 3 NTA del PTPR della Regione Lazio
le “Tavole A” (“Sistemi ed Ambiti di Paesaggio”) “contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista”, mentre le “Tavole B” (“Beni Paesaggistici”) “contengono la descrizione dei beni paesaggistici”
La disposizione distingue la funzione delle Tavole A, concernenti gli ambiti di paesaggio, da quella delle Tavole B, concernenti i beni paesaggistici e la loro individuazione cartografica.
art. 17 NTA del PTPR della Regione Lazio
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Gli ambiti di paesaggio delle Tavole A sono individuati sulla base di una pluralità di caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico-percettive e costituiscono il risultato di una valutazione articolata.
art. 39, commi 5 e 7, NTA del PTPR della Regione Lazio
“Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l’effettiva destinazione del territorio”
La disciplina consente la verifica comunale dell'effettiva presenza e perimetrazione del bosco e impone alla Regione l'adeguamento periodico della relativa cartografia.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua le aree boscate tra i beni paesaggistici tutelati ex lege, oggetto di rappresentazione nella Tavola B del PTPR.
art. 145 d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di prevalenza e coerenza della pianificazione paesaggistica; la relativa censura è stata ritenuta estranea al giudicato da eseguire.
art. 143, comma 2, d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella nota regionale in relazione alle procedure di aggiornamento e classificazione del piano paesaggistico.
art. 156, comma 3, d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella nota regionale in relazione alle procedure di aggiornamento del PTPR.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dalla ricorrente a sostegno dei doveri di buona fede e collaborazione dell'amministrazione; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare il giudicato considerando congiuntamente dispositivo, motivazione e domanda proposta nel giudizio di cognizione; l'obbligo conformativo non può essere ampliato oltre l'effettivo contenuto della pronuncia.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato e non consente di ottenere un bene della vita nuovo o ulteriore, neppure quando la relativa pretesa sia conseguente o collegata a quella già riconosciuta.
- L'espressione generica utilizzata in una sentenza per riferirsi alle "tavole" di uno strumento pianificatorio non estende l'annullamento a elaborati diversi da quelli effettivamente considerati nella domanda, nella motivazione e nel dispositivo.
- La rettifica della rappresentazione di un bene paesaggistico nella cartografia di piano non comporta automaticamente la modifica dell'ambito o della classificazione paesaggistica, quando quest'ultima derivi da una valutazione tecnico-discrezionale fondata su una pluralità di elementi.
- Una contestazione relativa alla coerenza interna dello strumento paesaggistico o alla compatibilità della disciplina di tutela con previsioni urbanistiche, se non compresa nel giudicato da eseguire, deve essere fatta valere mediante un'autonoma azione e non può essere introdotta per la prima volta in ottemperanza.
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