Cassazione Penale, Sentenza n. 18112/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori del Bordon hanno impugnato il rigetto del riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del cellulare e documenti. Hanno dedotto: (1) error in iudicando per aver ritenuto precluso al tribunale del riesame valutare il fumus commissi delicti e la procedibilità dell'azione quando fosse ormai decorso il termine per la proposizione della querela/istanza punitiva, con specifico riferimento all'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. e alla sua incidenza sulla procedibilità; (2) violazione degli artt. 122 c.p.p. e 37 disp. att. circa la legittimazione della persona che ha sporto querela per la società (procura speciale preventiva), sostenendo che l'atto fosse una procura generale civile non idonea a conferire il potere di proporre querela.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il tribunale del riesame ha il potere-dovere di sindacare, anche nel controllo di misure cautelari reali, l'esistenza della condizione di procedibilità o altre cause di non punibilità, purché il controllo sia serio e non meramente sommario. Tuttavia, nella fattispecie il reato così come ricostituito dal P.M. è procedibile d'ufficio (novazione dell'iscrizione con aggravante), quindi l'eccezione di improcedibilità non produceva effetti caducatori. Quanto alla legittimazione a proporre querela, la Corte ha ritenuto valida la procura notarile che attribuiva al procuratore societario i poteri di rappresentanza e tutela degli interessi societari, includendo implicitamente il potere di sporgere querela per fatti rientranti nell'oggetto sociale. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod.pen., comma 2 n. 2 bis
La Corte ha ritenuto che l'imputazione provvisoria nei confronti del ricorrente rientrasse nella fattispecie aggravata di cui al comma 2 n.2 bis (aggravante attinente a informazioni preventive/riservate), configurando un reato procedibile d'ufficio dopo la novazione dell'iscrizione.
art. 640 cod.pen., comma 2 ter
il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione
La Corte precisa che la fattispecie di truffa telematica aggravata (introdotta dall'art.16 L.90/2024) è distinta e richiede l'uso di strumenti informatici/telematici che ostacolano l'individuazione, perciò non sempre sovrapponibile all'aggravante contestata nel caso.
art. 61 n. 5 cod.pen.
L'aggravante (es. commissione in tempo di notte o con minorata difesa) era rilevante per la qualificazione del fatto; la Corte ha valutato che la novazione dell'iscrizione rendeva comunque procedibile d'ufficio l'ipotesi contestata.
art. 122 cod.proc.pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai requisiti della procura speciale preventiva; la Corte ha ritenuto che la procura generale, se interpretabile come comprensiva dei poteri di tutela degli interessi societari, può legittimare la proposizione della querela.
art. 37 disp. att. cod.proc.pen.
La giurisprudenza richiede talvolta procura speciale per la querela di enti; tuttavia la Corte ha ricordato che la procura preventiva non deve necessariamente elencare i singoli reati quando il potere è desumibile dall'oggetto sociale.
art. 129 cod.proc.pen., comma primo
La Corte ha richiamato il principio per cui alcune cause di non punibilità (incluse condizioni di procedibilità certe) comportano l'immediata inapplicabilità delle misure cautelari e devono poter essere verificate anche in sede di riesame.
art. 273 cod.proc.pen.
Richiamato a supporto del potere di sindacare, in ambito delle misure cautelari personali, l'analogia indica che anche per misure reali il giudice del riesame deve poter valutare cause di inapplicabilità della misura.
art. 131 bis cod.pen.
La giurisprudenza citata indica che il difetto di una condizione di procedibilità può essere rilevato anche in sede di riesame, anche in ipotesi relative a misure cautelari correlate a benefici o negoziazioni di pena.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per il principio di 'ragione più liquida' che consente al giudice di esaminare un motivo di merito utile alla definizione del giudizio anche se esiste una questione pregiudiziale.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame ha il potere/dovere di verificare, anche in sede di riesame di misure cautelari reali, l'esistenza di condizioni di procedibilità o altre cause di non punibilità qualora esse siano certe e incidano sull'applicabilità della misura.
- La scadenza del termine per proporre querela può essere rilevante e comportare l'inapplicabilità di misure cautelari, ma se il fatto è stato riqualificato in ipotesi procedibile d'ufficio l'assenza di querela perde rilievo pratico.
- Una procura generale alle liti, correttamente redatta e riferibile all'oggetto sociale, può implicitamente comprendere il potere di sporgere querela per fatti che danneggiano la società; non è sempre necessaria l'indicazione puntuale dei reati nella procura preventiva.
- Nella valutazione del fumus del reato collegata al sequestro di beni è necessario un esame non meramente formale della esistenza giuridica del reato e delle risultanze che ne influenzano la configurabilità.
- In casi di dubbio sulla procedibilità conviene verificare se la fattispecie possa essere o sia stata riqualificata in termini che rendano irrilevante la querela, e in ogni caso documentare tempestivamente la titolarità e la portata della procura societaria.
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