Cassazione Penale, Sentenza n. 26566/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di persistente pericolosità sociale e disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale già irrogata al ricorrente. Il ricorrente deduce la carenza del requisito di "attualità" della pericolosità, sostenendo che le condotte rilevate nel passato non giustificherebbero la misura attuale e valorizzando elementi positivi successivi (buona condotta in parte del periodo carcerario, iscrizione a corso universitario, comportamenti di vita post-scarcerazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere, in sostanza, doglianze generiche e infondate, confermando la valutazione del giudice di merito. È stato ritenuto che permanga l'attualità della pericolosità sociale alla luce del ruolo di rilievo rivestito nell'ambito della criminalità organizzata ('ndrangheta), della condanna per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), della presenza di procedimenti penali pendenti riferiti a fatti fino al 2015, dell'assenza di manifesta dissociazione o collaborazione e dei numerosi provvedimenti disciplinari (nove) subiti in carcere a Rebibbia. Gli elementi favorevoli dedotti (buona condotta in parte del periodo carcerario, iscrizione universitaria, relazioni positive) sono stati ritenuti subvalenti rispetto al quadro complessivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma configura il reato di associazione di tipo mafioso; è stata utilizzata per qualificare l'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta e come elemento fattuale rilevante ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306)
Principio secondo cui, ai fini delle misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza mafiosa, è possibile applicare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo quando sussistono elementi sintomatici; tale presunzione deve essere verificata alla luce degli specifici elementi di fatto e non può costituire l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità della pericolosità
Misura di prevenzione: sorveglianza speciale
Strumento di prevenzione personale irrogabile per la persistente pericolosità sociale; la sua applicazione richiede la valutazione dell'attualità del pericolo in base a elementi concreti e prognostici
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale si fonda su un giudizio prognostico che prende in considerazione elementi concreti: ruolo nell'organizzazione criminale, condanne e procedimenti pendenti, comportamenti in carcere e segni di dissociazione.
- L'appartenenza a un'associazione mafiosa può legittimare l'applicazione di una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma tale presunzione deve essere confermata da elementi fattuali e non può essere l'unico motivo per ritenere sussistente l'attualità della pericolosità.
- Comportamenti positivi (buona condotta carceraria, corsi di studio, relazioni favorevoli) sono rilevanti ma non necessariamente determinanti; la loro efficacia è attenuata se coesistono elementi negativi significativi (es. più rapporti disciplinari, assenza di dissociazione o collaborazione).
- I procedimenti disciplinari in carcere incidono negativamente sul giudizio prognostico e possono neutralizzare, in tutto o in parte, iniziative di risocializzazione formale (come iscrizione a corsi universitari).
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione in situazioni analoghe è utile produrre prove concrete e continuative di dissociazione dall'ambiente criminale (collaborazione, dichiarazioni di ripudio del sodalizio, comportamenti documentati di lunga durata) e dimostrare la cessazione di qualsiasi ruolo operativo nell'organizzazione.
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione: se il giudice di merito ha adeguatamente valutato e motivato gli elementi di fatto, le sue valutazioni di merito non sono facilmente sindacabili in sede di legittimità.
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