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Sentenza

Sentenza n. 15053/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento disciplinare di cui al decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto la perdita del grado per motivi disciplinari;

Giustizia amministrativa202311608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado, deducendo violazione degli artt. 1355 e 1357 del d.lgs. 66/2010 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà tra comportamenti dell'amministrazione, disparità di trattamento e illogicità manifesta. Ha sostenuto che, poiché le condotte oggetto dell'ultimo procedimento disciplinare erano già conosciute dall'amministrazione durante il precedente procedimento conclusosi con una sanzione di sospensione dall'impiego, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 1355, ultimo comma, del Codice dell'ordinamento militare, unificando le sanzioni. In via analogica ha invocato anche l'art. 671 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sanzione e la sua sostituzione con un trattamento complessivo più favorevole. Le condotte contestate riguardavano la formazione di un documento recante, mediante scanner, la firma del comandante e la successiva produzione del documento in un procedimento penale; per tali fatti il procedimento penale si era concluso senza assoluzione nel merito. La Commissione di disciplina aveva ritenuto il militare non meritevole di conservare il grado.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Ha ritenuto che le valutazioni disciplinari sui fatti non siano sindacabili nel merito, salvo errori evidenti, palesi incongruenze o illogicità, non riscontrati nel caso concreto. Ha inoltre rilevato che la precedente sanzione di sospensione era stata impugnata tardivamente e che la relativa sentenza era divenuta inoppugnabile, sicché erano precluse le censure dirette a ottenere l'illegittimità o la rideterminazione di quella sanzione. L'art. 1355, ultimo comma, COM presuppone la contestuale cognizione e contestazione di una pluralità di trasgressioni all'interno dello stesso procedimento disciplinare e non si applica a infrazioni già valutate e sanzionate in un precedente procedimento definito. La diversa interpretazione comporterebbe la riapertura del trattamento sanzionatorio ogni volta che fosse avviato un nuovo procedimento. La distinta trattazione era inoltre giustificata dalla separata cognizione dei fatti nei due procedimenti penali, instaurati in epoche diverse, con differenti termini di sospensione, decadenza e reazione dell'autorità disciplinare. È stata esclusa anche l'applicazione analogica dell'art. 671 c.p.p., incompatibile con la tipicità della disciplina sanzionatoria militare e comunque riferibile, per come prospettata, a un eventuale successivo segmento di esecuzione della sanzione, non alla validità del provvedimento impugnato. Il TAR ha infine ritenuto non illogica la valutazione amministrativa secondo cui la falsificazione documentale e l'uso del documento avevano violato i doveri, la dignità del grado, il giuramento prestato e il prestigio dell'Arma, giustificando la massima sanzione disciplinare di stato. Ha qualificato la perdita del grado come sanzione definitiva e destitutoria, coerente con una lesione talmente profonda del rapporto fiduciario da non poter essere rimediata mediante una sanzione rieducativa.

Norme richiamate

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Quanto al contestato difetto di applicazione dell’art. 1355, ult. comma, COM, si osserva che l’applicazione di detta disposizione presuppone la contestuale cognizione e contestazione all’incolpato di una pluralità d-OMISSIS- all’interno del medesimo procedimento disciplinare e non rispetto ad infrazioni già valutate e sanzionate in un altro, antecedente e definito, procedimento disciplinare.

    Il cumulo giuridico disciplinare previsto dall'art. 1355, ultimo comma, COM opera quando più trasgressioni sono conosciute e contestate contestualmente nello stesso procedimento; non consente di unificare sanzioni relative a infrazioni già esaminate e definite in un procedimento precedente.

  • art. 671 c.p.p.

    Quanto poi all’invocata applicazione analogica dell’art. 671 c.p.p., sulla rilevanza della continuazione tra reati in fase di esecuzione della pena, per pervenire ad una vantaggiosa unificazione della sanzione disciplinare più recente con quella irrogata nel procedimento precedente, va rilevato che essa appare contraria alla stretta tipicità che regola la disciplina sanzionatoria, tantopiù nel sottosistema militare.

    L'art. 671 c.p.p. non è applicabile analogicamente per unificare sanzioni disciplinari militari, poiché il sistema sanzionatorio è retto dal principio di stretta tipicità.

  • artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 6, d.lgs. 66/2010

    Il provvedimento di perdita del grado è un atto di natura sanzionatoria e definitiva nonché, come nel caso in esame, destitutoria poiché, essendo violato il giuramento prestato, la lesione del rapporto di fiducia tra dipendente e Amministrazione “è talmente profonda da non poter rivolversi in una sanzione rieducativa”.

    La perdita del grado può costituire una sanzione disciplinare definitiva e destitutoria quando la condotta viola il giuramento e determina una compromissione irreversibile del rapporto fiduciario con l'amministrazione.

  • artt. 923, comma 1, lett. i), e 861, comma 4, d.lgs. 66/2010

    Per effetto della sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, il militare cessa dal servizio permanente ed è iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado.

    La perdita del grado comporta gli effetti legali della cessazione dal servizio permanente e dell'iscrizione d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa senza grado.

Massime di principio

  • Il cumulo giuridico previsto dall'art. 1355, ultimo comma, del Codice dell'ordinamento militare presuppone che una pluralità di trasgressioni sia conosciuta e contestata contestualmente nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare; non si applica a infrazioni già valutate e sanzionate in un precedente procedimento definito.
  • La distinta trattazione disciplinare di fatti conosciuti attraverso procedimenti penali separati e instaurati in epoche diverse non comporta, di per sé, l'obbligo di unificazione delle sanzioni, anche quando l'amministrazione fosse astrattamente a conoscenza di ulteriori fatti.
  • L'art. 671 c.p.p., relativo alla continuazione in fase esecutiva penale, non può essere applicato analogicamente per unificare sanzioni disciplinari militari, in ragione della stretta tipicità del sistema sanzionatorio militare.
  • Le valutazioni sulla sussistenza e sulla gravità degli addebiti disciplinari appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di errori evidenti, palesi incongruenze o illogicità manifeste.
  • La perdita del grado è una sanzione disciplinare definitiva e destitutoria legittimamente applicabile quando la condotta del militare viola il giuramento, i doveri e la dignità del grado e compromette in modo irreparabile il rapporto fiduciario con l'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

Testo integrale

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