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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13612/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Napoli, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava che il Giudice dell'esecuzione avesse erroneamente ritenuto che il beneficio fosse stato concesso due volte (elemento posto a base della revoca), mentre al momento della pronuncia contestata il beneficio era stato in realtà concesso una sola volta; inoltre affermava che la pena risultante dalla terza sentenza era stata integralmente espiata mediante lavoro di pubblica utilità, sicché il casellario non doveva recare precedenti ostativi. Il ricorrente rilevava quindi che il Tribunale non aveva adeguatamente verificato la situazione documentale dei precedenti e non aveva seguito le regole previste per la revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Ha qualificato come mero lapsus la citazione del nome "Mancini" nella parte motivazionale, priva di incidenza sulla decisione, ma ha censurato il fatto che il Giudice dell'esecuzione non aveva correttamente accertato il numero di precedenti benefici e non aveva operato secondo i principi dettati dall'art. 168, terzo comma, c.p. (introdotto dalla legge n.128/2021), che richiede che la revoca per violazione dei limiti di reiterabilità sia disposta solo se i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio; inoltre il giudice revocante è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per la verifica. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata per identificare le sentenze di condanna intervenute in patteggiamento; la Corte ha rilevato che il ricorrente era stato condannato ai sensi di tale norma in diverse date.

  • art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Indica i limiti di reiterabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena: la sospensione non può essere concessa oltre i limiti previsti e la loro violazione può essere causa di revoca.

  • art. 168, terzo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n.128)

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata se concessa in violazione dei limiti di reiterabilità; la revoca può essere disposta in sede di cognizione o di esecuzione solo se i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio; il giudice che valuta la revoca deve acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per la necessaria verifica.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli)

    I precedenti di legittimità affermano l'obbligo per il giudice revocante di acquisire il fascicolo del giudizio antecedente e precisano le condizioni in cui può intervenire la revoca per violazione dei limiti di reiterabilità.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per violazione dei limiti di reiterabilità ex art. 168(3) c.p. è ammissibile solo se i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio.
  • Il giudice dell'esecuzione che valuta la revoca deve acquisire il fascicolo del giudizio antecedente per verificare l'effettiva esistenza di precedenti ostativi; l'omissione di tale acquisizione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Un mero lapsus calami (es. indicazione di un diverso soggetto) non invalida automaticamente l'atto se il contesto rende inequivocabile la persona cui l'ordinanza si riferisce.
  • Se la pena risultante da una successiva condanna è stata già integralmente espiata (ad es. tramite lavoro di pubblica utilità), ciò rileva sul piano della valutazione della legittimità e dell'opportunità della revoca e deve essere considerato dal giudice dell'esecuzione.
  • In presenza di errori sulla ricostruzione dei precedenti o di omissioni di attività istruttorie obbligatorie, la decisione di revoca va annullata e rimandata per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati.

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