L.R. Puglia 26/2024
Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza in Puglia la funzione ispettiva di controllo sugli uffici della Giunta, su agenzie, enti strumentali e società controllate regionali, per migliorare prevenzione e contrasto di corruzione e illegalità. Istituisce il Nucleo ispettivo regionale con regolamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore (17 ottobre 2024), disciplina principi e riservatezza e prevede neutralità finanziaria.
Potenziamento dell’attività ispettiva di controllo nella Regione Puglia per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, con modifica alla l.r. 38/1994
Potenziamento dell’attività ispettiva di controllo nella Regione Puglia
La legge rafforza il sistema regionale di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità mediante una disciplina organica della funzione ispettiva di controllo. L’ambito è quello della Regione Puglia e degli enti e organismi che compongono il sistema regionale, con alcune esclusioni specifiche per il settore sanitario.
Ambito di applicazione e soggetti controllati
La Regione Puglia esercita la funzione ispettiva di controllo:
- sulle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle del Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale;
- sulle agenzie regionali, sugli enti strumentali e sulle società controllate appartenenti al gruppo di amministrazione pubblica, purché sottoposti al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale.
Restano esclusi da questa disciplina:
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale;
- l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata;
- per tali soggetti continuano ad applicarsi l’art. 39 della l.r. 38/1994 e il regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria.
Assetto organizzativo della funzione ispettiva
La funzione ispettiva è affidata, salvo eventuali modifiche organizzative, al Servizio ispettivo della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Il Servizio si avvale di un Nucleo ispettivo regionale (NIR), istituito dalla Giunta regionale.
Il regolamento attuativo del NIR deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve disciplinare:
- composizione del NIR;
- modalità di funzionamento;
- criteri di svolgimento delle fasi del procedimento ispettivo;
- metodologia di indagine;
- trattazione degli esiti ispettivi.
Nella scelta dei componenti del NIR deve essere considerato il criterio del sorteggio tra i candidati in possesso dei requisiti previsti; lo stesso criterio si applica anche agli ispettori temporanei.
Esiti dell’ispezione e contraddittorio
Sulla base degli esiti dell’attività ispettiva del NIR, il Servizio ispettivo contesta all’ispezionato le eventuali illegittimità o irregolarità nel rispetto del principio del contraddittorio. Successivamente effettua le segnalazioni agli organi competenti, anche per l’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti dell’organismo ispezionato.
La legge fa salve le speciali disposizioni in materia di controllo già vigenti presso ciascun ente controllato o partecipato dalla Regione.
Principi dell’attività ispettiva
L’attività ispettiva deve essere svolta nel rispetto dei seguenti principi:
- legalità;
- buon andamento, anche come controllo collaborativo volto a stimolare miglioramento e autocorrezione;
- imparzialità;
- leale collaborazione, con garanzia del contraddittorio procedimentale;
- indipendenza degli ispettori;
- integrità, nell’esclusivo interesse della collettività regionale;
- economicità, efficienza ed efficacia, con verifiche entro tempi predeterminati salvo giustificati motivi;
- qualità, con continuo miglioramento delle metodologie di indagine;
- riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti.
L’attività ispettiva deve inoltre rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e quello regionale.
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività ispettive devono rispettare i principi di correttezza, liceità, trasparenza e segreto istruttorio, oltre alla disciplina del regolamento UE 2016/679 e alla relativa guida applicativa del Garante per la protezione dei dati personali.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Le strutture regionali, gli enti e gli organismi interessati devono svolgere i compiti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge risulta vigente dal 17 ottobre 2024. È una disciplina attuale e operativa, con applicazione limitata al territorio della Regione Puglia e ai soggetti ivi indicati.
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