L.R. Puglia 28/2024
Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Puglia 25/2008 portando l’ambito fino a 220.000 V per gli impianti non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, ridefinendo competenze, titoli abilitativi e interventi esenti o semplificati (DIL, autocertificazione). Introduce inoltre regole su PNRR, espropri, compatibilità urbanistica e manutenzione delle cesse elettriche. Vigente dal 1° gennaio 2025.
Modifiche alla disciplina regionale sulle autorizzazioni per linee e impianti elettrici
Modifiche alla disciplina regionale per linee e impianti elettrici
La legge regionale Puglia n. 28/2024 aggiorna la l.r. 25/2008 sulla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici, estendendo e ridefinendo l’ambito normativo per gli impianti non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. La disciplina resta circoscritta al territorio regionale e punta a semplificare i procedimenti autorizzativi, nel rispetto della tutela ambientale, paesaggistica, sanitaria e della sicurezza.
Ambito di applicazione e finalità
La nuova formulazione della legge regionale disciplina le funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, delegandole, nei limiti previsti, a Province, Città Metropolitana di Bari e Comuni. Si applica alle reti e agli impianti:
- di bassa tensione fino a 1.000 V;
- di media tensione oltre 1.000 V e fino a 30.000 V;
- di alta tensione oltre 30.000 V e fino a 220.000 V, sempre che non facciano parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La legge disciplina anche gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle reti e delle opere indispensabili alla loro realizzazione ed esercizio.
Principi generali e tutela degli interessi pubblici
La costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti devono assicurare:
- tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
- tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento per ridurre l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- rispetto delle prescrizioni tecniche per sicurezza e regolarità dell’esercizio. I procedimenti seguono i principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione amministrativa previsti dalla legge n. 241/1990.
Competenze amministrative e poteri della Regione
La Regione è autorità competente per i procedimenti autorizzativi relativi a reti e impianti che fanno parte del PNRR oppure sono destinati a funzionalizzare opere individuate nel Piano o finanziate dallo stesso. Sulle funzioni delegate la Regione mantiene:
- potere di indirizzo e coordinamento;
- potere sostitutivo in caso di inottemperanza agli obblighi della delega o di mancato rispetto dei termini ordinari o accelerati. Quando esercita il potere sostitutivo, la Regione avoca il procedimento, acquisisce gli atti già formati dall’ente sostituito e conclude il procedimento entro 120 giorni, potendo indire la conferenza decisoria semplificata per acquisire i pareri o assensi mancanti. La Regione cura inoltre i rapporti con lo Stato e con le altre regioni.
Autorità competenti locali
Le Province esercitano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa a reti e impianti di distribuzione che non rientrano nelle ipotesi di competenza regionale speciale e che non sono attribuiti ai Comuni dalla legge. Per le infrastrutture localizzate in più province, è competente la provincia maggiormente interessata in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico d’intesa con le altre province coinvolte. Per i casi che interessano più regioni, si applicano le Linee guida nazionali del 22 ottobre 2022.
Compatibilità urbanistica, pubblica utilità ed esproprio
Gli impianti e le reti della distribuzione elettrica sono qualificati come opere di pubblica utilità e sono compatibili con tutte le zone territoriali omogenee definite dal d.m. 1444/1968. Restano però salve le verifiche di compatibilità nei casi in cui le opere ricadano:
- in aree o immobili tutelati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004;
- in siti UNESCO. In tali casi la compatibilità è accertata dagli enti competenti nell’ambito dei procedimenti autorizzativi o dell’autorizzazione unica. L’autorità competente può dichiarare espressamente la pubblica utilità e curare la procedura espropriativa.
Titoli abilitativi: autorizzazione unica, DIL e autocertificazione
La regola generale resta l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con le opere accessorie. Sono previsti tuttavia regimi semplificati:
- denuncia di inizio lavori (DIL) per determinate opere di media tensione;
- autocertificazione per specifici interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti esistenti;
- assenza di titolo abilitativo per alcuni interventi di manutenzione o bassa tensione.
Interventi realizzabili mediante DIL
Possono essere realizzati con DIL:
- reti di media tensione interrate senza limiti di estensione, nel rispetto della verifica preventiva dell’interesse archeologico;
- reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;
- reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;
- opere indispensabili alle reti di cui sopra, comprese le cabine elettriche;
- sostituzione dei sostegni con variazione di altezza fino al 30% rispetto ai sostegni esistenti, ferme eventuali verifiche sulla sicurezza del volo.
Interventi soggetti ad autocertificazione
L’autocertificazione consente di realizzare interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione, purché nel rispetto dei vincoli esistenti e della disponibilità dell’area. Sono ricompresi, tra gli altri:
- reti di media tensione interrate su viabilità pubblica senza limiti di estensione, con verifica archeologica e assenso dell’ente proprietario della strada;
- variazioni del tracciato entro 50 metri dall’asse linea, se resta rispettato l’obiettivo di qualità della legge n. 36/2001 e i sostegni non superano 15 metri fuori terra;
- variazioni dell’altezza dei sostegni entro il limite massimo di 15 metri fuori terra;
- trasformazione di linee aeree in conduttori nudi in cavo aereo, purché non comporti ulteriore riduzione dell’uso del suolo interessato e con esclusione degli interventi interrati;
- potenziamento della rete tramite linee fino a 1.000 V, se rispettato l’obiettivo di qualità della legge n. 36/2001 e con sostegni fino a 15 metri fuori terra.
Interventi non soggetti ad autorizzazione o altro titolo
Non richiedono autorizzazione né altro titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, anche per ammodernamento tecnologico, tra cui installazione di dispositivi, sostituzione di sostegni entro 5 metri dai preesistenti, cambio di conduttori, mensole, estensioni di impianti di terra e installazione del contatore con relativo manufatto, senza realizzazione o modifica di linee;
- gli interventi su reti e impianti di distribuzione di bassa tensione fino a 1.000 V;
- gli interventi di deramificazione e taglio piante, salvo il taglio di esemplari di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico o culturale.
Cesse elettriche: ripristino e manutenzione
Anche gli interventi di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria delle cesse elettriche sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione o di altro titolo abilitativo. L’esercente deve però eseguire l’intervento almeno una volta ogni tre anni e comunicare all’amministrazione competente e all’autorità di controllo:
- data di inizio lavori;
- consistenza dell’intervento in termini lineari;
- ditta qualificata iscritta all’albo regionale affidataria dei lavori;
- nominativo del direttore dei lavori iscritto all’albo CONAF. All’interno della cessa i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.
Regime speciale per alcune linee previste nei piani urbanistici esecutivi
Si considerano autorizzate, ai fini della legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione è prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui alla normativa urbanistica regionale richiamata.
Decorrenza e attualità della legge
La legge risulta vigente dal 1° gennaio 2025. Il testo fornito non contiene una scadenza finale di applicabilità; la disciplina è quindi attualmente rilevante per i procedimenti regionali pugliesi in materia di linee e impianti elettrici non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale.
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