R.R. Puglia 9/2024
Regolamento attuativo dell’articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 "Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della l.r. Puglia 42/2021 sul registro regionale dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli. Definisce sezioni, requisiti di iscrizione, sottosezioni per i microbirrifici, gestione telematica del registro e annotazione dei Mastri Birrai/Mastre Birraie di Puglia. Vigente dal 10/12/2024.
Registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli e riconoscimento dei Mastri Birrai di Puglia
Registro regionale dei birrifici e dei Mastri Birrai di Puglia
Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli previsto dalla l.r. 42/2021. Definisce inoltre il quadro operativo per l’annotazione dei soggetti riconosciuti come “Mastro birraio di Puglia” o “Mastra birraia di Puglia”.
Struttura del registro e effetti dell’iscrizione
Il registro è articolato in due sezioni:
- sezione A: birrifici e microbirrifici artigianali;
- sezione B: birrifici e microbirrifici agricoli.
Nel registro sono annotati anche i soggetti riconosciuti dalla Regione Puglia come Mastri Birrai o Mastre Birraie di Puglia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 42/2021.
L’iscrizione al registro non è condizione necessaria per svolgere l’attività di birrificio o microbirrificio. Tuttavia, le imprese che risultino sia iscritte nel registro sia riconosciute come Mastro/Mastra Birraio/a di Puglia possono utilizzare il marchio regionale “Birra artigianale di Puglia”, nei limiti e secondo le modalità che saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Uso della qualifica di “artigianale”
L’impiego del termine “artigianale” con riferimento a qualsiasi tipologia di birrificio è consentito solo nel rispetto della disciplina statale sull’artigianato e della normativa regionale pugliese in materia di artigianato.
Requisiti per la sezione A: birrifici artigianali
Possono iscriversi alla sezione A i piccoli birrifici indipendenti definiti dalla l.r. 42/2021, purché abbiano:
- stabilimento di produzione della birra ubicato in Puglia;
- iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA e partita IVA con codice ATECO 11.05.0 “produzione di birra”;
- indipendenza giuridica ed economica da ogni altro birrificio;
- impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- assenza di operatività in base a licenze d’uso di diritti di proprietà immateriale altrui;
- produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, comprensiva della birra prodotta per conto terzi;
- iscrizione all’albo imprese artigiane della Regione Puglia.
La perdita di uno solo dei requisiti comporta la cancellazione dal registro.
All’interno della sezione A è prevista una sottosezione “microbirrifici artigianali” per i birrifici che rispettano gli stessi requisiti, ma con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, sempre comprensiva della produzione per conto terzi.
Requisiti per la sezione B: birrifici agricoli
Possono iscriversi alla sezione B le imprese agricole la cui produzione di birra rientri nell’attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, purché siano in possesso dei requisiti previsti per la sezione A, ad eccezione di quelli specificamente incompatibili con la natura agricola, e inoltre:
- abbiano un fascicolo aziendale elettronico aggiornato con le colture destinate alla produzione della birra;
- utilizzino nel ciclo produttivo materie prime provenienti prevalentemente dalla coltivazione dei propri fondi, nel rispetto della disciplina fiscale richiamata dal regolamento.
Anche in questo caso, la perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione dal registro.
La sezione B comprende una sottosezione “microbirrifici agricoli”, destinata ai birrifici agricoli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, comprensiva della produzione per conto terzi.
Pubblicità, gestione e tenuta telematica
Il registro ha carattere pubblico ed è istituito in formato elettronico presso la struttura regionale competente in materia di promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione delle imprese, che ne cura la gestione e la diffusione. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La gestione è ripartita tra due strutture regionali, entrambe in modalità informatica:
- la Sezione competente in materia di promozione del commercio, artigianato e internazionalizzazione per la sezione A e per le domande di riconoscimento di Mastro/Mastra Birraio/a di Puglia;
- la Sezione competente in materia di competitività delle filiere agroalimentari per la sezione B.
Tali strutture ricevono le domande di iscrizione, svolgono l’istruttoria e verificano il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’iscrizione nelle rispettive sezioni del registro e per il riconoscimento dei titoli regionali collegati.
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