L.R. Puglia 29/2024
“Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia l’ARTI, ente pubblico strumentale con autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile, incaricato di supportare le politiche regionali per innovazione, ricerca, formazione, lavoro e sviluppo economico. Disciplina finalità, funzioni, organi e nomine, con efficacia dal 1° gennaio 2025. È un atto attualmente vigente, non obsoleto.
Istituzione dell’ARTI, Agenzia regionale pugliese per tecnologia, trasferimento tecnologico e innovazione
Istituzione dell’ARTI e quadro generale
La legge regionale istituisce l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, denominata ARTI, con sede in Bari. L’Agenzia opera come ente strumentale della Regione Puglia e dispone di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, delle finalità istituzionali e dei vincoli di finanza pubblica.
Natura giuridica, vigilanza e principi di funzionamento
L’ARTI è qualificata come ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. La sua attività è svolta sotto la vigilanza e il controllo della Regione Puglia e in coerenza con gli indirizzi generali definiti dalla Giunta regionale. Il testo richiama inoltre i principi previsti dallo Statuto regionale pugliese.
Finalità istituzionali
L’Agenzia è configurata come soggetto strategico di supporto alle politiche regionali in materia di sviluppo economico, istruzione, formazione, lavoro, ricerca e innovazione. Le finalità principali riguardano:
- promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi;
- efficientamento energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili;
- internazionalizzazione e cooperazione interregionale;
- sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica e alla diffusione delle tecnologie digitali;
- supporto alle politiche per il lavoro, la formazione professionale, il capitale umano e le politiche giovanili;
- potenziamento del trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca prodotti da università, centri di ricerca e imprese pugliesi.
Funzioni e attività attribuite
L’Agenzia svolge funzioni operative, di studio e di coordinamento finalizzate al perseguimento delle proprie finalità. Tra i compiti indicati, non in modo tassativo, rientrano:
- analisi del contesto e studi per la definizione di politiche innovative a supporto del decisore pubblico regionale;
- animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato;
- valutazione e monitoraggio di piani e programmi regionali di sviluppo e innovazione;
- gestione di interventi sperimentali e innovativi;
- sviluppo di progettualità nazionali, europee e internazionali;
- valorizzazione dei risultati della ricerca e definizione di piani di sfruttamento industriale e commerciale;
- assistenza a start up e PMI pugliesi nei percorsi di crescita e consolidamento;
- gestione della conoscenza sulle tecnologie e competenze presenti in Regione;
- progettazione e gestione di azioni per rafforzare l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione;
- raccordo tra gli attori regionali e sostegno alla partecipazione a reti europee e internazionali;
- ulteriori funzioni attribuite con deliberazione della Giunta regionale.
Convenzione quadro e rapporti con la Regione
I compiti dell’Agenzia sono definiti mediante una convenzione quadro triennale, stipulata previa deliberazione della Giunta regionale. La convenzione deve stabilire almeno:
- obiettivi generali affidati all’Agenzia;
- risultati attesi in un arco temporale determinato;
- entità e modalità degli eventuali finanziamenti;
- strategie per il miglioramento dei servizi;
- strumenti di verifica dei risultati e di controllo dei fattori gestionali interni.
Progetti, finanziamenti e collaborazioni
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’ARTI può realizzare progetti e attività candidabili a finanziamento con risorse nazionali e internazionali. Può inoltre stipulare convenzioni e instaurare rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti e organismi internazionali, nazionali e regionali per lo svolgimento delle attività di competenza.
Organi dell’Agenzia e nomine
Gli organi dell’Agenzia sono: Presidente del Consiglio di amministrazione, Consiglio di amministrazione, Direttore generale, Comitato scientifico e Revisore unico. Presidente, consiglieri, Direttore generale e Revisore unico sono nominati dalla Giunta regionale, previa verifica dei requisiti di onorabilità, eleggibilità, professionalità, competenza, assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione e deve possedere documentata esperienza pluriennale, nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell’ARTI. Ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, presiede il Consiglio di amministrazione e convoca il Comitato scientifico. Cura, insieme al Direttore generale, i rapporti con l’amministrazione regionale e presenta annualmente alla Giunta la relazione sull’attività svolta. Dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio; l’incarico non può superare la durata della consiliatura regionale ed è soggetto a prorogatio fino alla nomina del successore, comunque non oltre novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta.
Consiglio di amministrazione e assetto gestionale
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, nominati dalla Giunta nel rispetto dell’equilibrio di genere. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta; anche per esso vale il limite della consiliatura regionale e la prorogatio prevista per il Presidente. I componenti sono scelti tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’Agenzia. Il Consiglio definisce gli obiettivi specifici dell’ente e adotta, su proposta del Presidente, gli atti fondamentali di organizzazione, programmazione, bilancio, performance e fabbisogno del personale, oltre agli altri atti necessari alla gestione.
Trattamento economico e criteri di moderazione
Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina, secondo criteri di moderazione e in coerenza con la disciplina regionale sul contenimento dei costi degli apparati amministrativi.
Decorrenza ed efficacia
Il testo indica come vigente la disciplina dal 1° gennaio 2025. Non emergono dalla parte fornita termini di applicazione limitati a esercizi già conclusi o elementi che facciano ritenere l’atto obsoleto.
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