Ordinanza ingiunzione o revoca n. 821 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da INPS in un caso relativo a una minore adottata beneficiaria di prestazioni di invalidità civile. Per un difetto di aggiornamento dei dati anagrafici e del legale rappresentante, due comunicazioni sono state inviate al genitore biologico anziché ai genitori adottivi, con conseguente divulgazione di dati personali e sanitari a soggetto non più legittimato e mancata ricezione della convocazione a visita di revisione. L’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di esattezza, liceità/correttezza/trasparenza, integrità e riservatezza, nonché delle regole sui trattamenti di categorie particolari e sulla base normativa del trattamento, irrogando una sanzione di 20.000 euro e disponendo la pubblicazione del provvedimento.
INPS: trattamento non corretto dei dati di una minore adottata, con invio di comunicazioni sanitarie al genitore biologico e sanzione di 20.000 euro
INPS - invio di comunicazioni su invalidità civile al genitore biologico di una minore adottata
Il provvedimento riguarda l’INPS e un trattamento di dati personali relativo a una minore adottata beneficiaria di prestazioni di invalidità civile. L’istruttoria nasce da un reclamo dei genitori adottivi, che hanno segnalato l’invio di comunicazioni sanitarie e assistenziali al genitore biologico, ormai privo di responsabilità genitoriale.
Fatti oggetto del reclamo
I reclamanti hanno rappresentato che la Direzione provinciale INPS di XX avrebbe:
- inviato al genitore biologico un provvedimento di sospensione della prestazione ex l. 104/1992;
- inviato allo stesso soggetto anche la convocazione a visita di revisione;
- rivelato così il cognome acquisito dalla minore dopo l’adozione.
È stato inoltre lamentato che tale errore avrebbe determinato la mancata ricezione della convocazione e la conseguente decadenza/sospensione del beneficio assistenziale.
Riscontri forniti da INPS
INPS ha confermato l’invio delle comunicazioni al genitore biologico. Ha spiegato che:
- i suoi dati erano ancora associati all’anagrafica della minore, perché la domanda originaria di prestazione era stata presentata da lui prima dell’adozione;
- in via generale, le comunicazioni per le pratiche di invalidità civile dei minori vengono inviate al legale rappresentante;
- nel caso concreto, pur essendo stata aggiornata l’anagrafica della minore il 21 luglio 2021, non erano state attuate correttamente le istruzioni operative interne del 22 marzo 2021;
- dopo la segnalazione, sono stati aggiornati i riferimenti e oscurate le comunicazioni errate.
L’Istituto ha poi indicato che, per le domande presentate dopo il 15 novembre 2023, è stato introdotto un controllo che blocca l’invio automatico di comunicazioni in caso di variazione del codice fiscale del minore; per le posizioni precedenti, ha affermato di aver avviato ulteriori interventi tecnici e organizzativi.
Normativa richiamata
Il Garante richiama il quadro normativo applicabile ai trattamenti effettuati da un soggetto pubblico:
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3, GDPR;
- art. 2-ter Codice privacy;
- art. 9, par. 2, lett. g), GDPR;
- art. 2-sexies Codice privacy;
- artt. 27, comma 3, e 28, comma 3, l. 184/1983, che impongono di non fornire informazioni dalle quali possa emergere il rapporto di adozione.
Sono inoltre richiamati i principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- esattezza;
- integrità e riservatezza;
- sicurezza del trattamento e misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, come previsti dall’art. 5 e dall’art. 32 GDPR.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha accertato che INPS, pur avendo aggiornato l’anagrafica della minore con i genitori adottivi, non aveva predisposto misure sufficienti a evitare che le comunicazioni relative alla prestazione fossero inviate al genitore biologico.
In particolare, le istruzioni operative interne risultavano inadeguate a mitigare il rischio di mancato o tardivo aggiornamento del legale rappresentante nelle posizioni dei minori adottati. Ne è conseguito:
- il trattamento di dati inesatti, perché non aggiornati all’intervenuta adozione;
- la comunicazione di dati personali, anche sanitari, a un soggetto che, non avendo più la responsabilità genitoriale, era da considerarsi terzo;
- la divulgazione indiretta del nuovo cognome della minore, con possibile ricostruzione del rapporto di adozione;
- un pregiudizio ulteriore, per la mancata ricezione della convocazione a visita e la sospensione dei benefici assistenziali.
Effetti successivi e misure adottate da INPS
Nel corso dell’istruttoria INPS ha comunicato che, a seguito dell’intervento dell’Autorità:
- il centro medico-legale ha redatto un nuovo verbale sanitario con i dati anagrafici post adozione;
- le comunicazioni successive sono state inviate correttamente ai genitori adottivi;
- le prestazioni economiche risultano nuovamente in pagamento;
- i dati del genitore adottivo sono correttamente registrati anche ai fini di eventuali ulteriori diritti connessi all’handicap grave.
Il Garante ha inoltre preso atto delle misure tecniche e organizzative adottate dall’Istituto per prevenire casi analoghi, sia per le posizioni successive al 15 novembre 2023 sia per quelle anteriori.
Esito: illiceità del trattamento e sanzione
Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento per violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), d) e f), GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. g), GDPR;
- art. 32 GDPR;
- art. 2-sexies Codice privacy.
Ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo che le violazioni derivassero da un’unica condotta, e ha considerato la sanzione astrattamente riconducibile all’art. 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione ha valorizzato:
- la gravità media della violazione;
- la particolare sensibilità dei dati, anche sanitari, coinvolti;
- il contesto normativo rigoroso in materia di adozione;
- l’assenza di precedenti;
- la collaborazione dell’INPS;
- l’adozione di misure correttive e il ripristino della corretta erogazione della prestazione.
L’importo irrogato è pari a euro 20.000,00.
Dispositivo
Il Garante:
- ha rilevato l’illiceità del trattamento;
- ha ordinato a INPS il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00;
- ha ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, salvo definizione della controversia nei termini di legge;
- ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- ha disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 152 Codice privacy e dall’art. 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatto contestato
Il procedimento nasce da un reclamo presentato dai genitori adottivi di una minore, che hanno segnalato l’invio al genitore biologico di comunicazioni relative a una prestazione di invalidità civile e a una visita di revisione. Secondo il reclamo, ciò avrebbe rivelato al genitore biologico il cognome acquisito dalla minore con l’adozione e avrebbe causato la decadenza/sospensione del beneficio.
Esiti dell’istruttoria e posizione di INPS
INPS ha confermato l’invio, al genitore biologico, dell’avviso di convocazione alla visita e del provvedimento di sospensione della prestazione. Ha spiegato che i dati del genitore biologico erano rimasti associati all’anagrafica della minore perché la domanda originaria era stata presentata prima dell’adozione. L’Istituto ha inoltre riferito che, per le domande presentate dopo il 15 novembre 2023, è stato introdotto un controllo che blocca l’invio automatico delle comunicazioni in caso di variazione del codice fiscale del minore; per le posizioni anteriori a tale data ha poi dichiarato di aver avviato ulteriori verifiche e misure correttive.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina sui trattamenti da parte di soggetti pubblici (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3, GDPR; art. 2-ter Codice), sui dati particolari, in particolare sanitari (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR; art. 2-sexies Codice), e la normativa speciale in materia di adozione, che vieta di fornire informazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione (artt. 27, comma 3, e 28, comma 3, l. 184/1983). Sono richiamati anche i principi di liceità/correttezza/trasparenza, esattezza e integrità/riservatezza (art. 5 GDPR) e le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR).
Valutazione di illiceità del trattamento
L’Autorità ha accertato che INPS, pur avendo aggiornato l’anagrafica della minore nel 2021 con i genitori adottivi, non ha adottato misure tecniche e organizzative sufficienti per garantire che le comunicazioni sulle prestazioni di invalidità civile fossero inviate al corretto rappresentante legale. Le istruzioni operative interne del 22 marzo 2021 non mitigavano adeguatamente il rischio di mancato o intempestivo aggiornamento del legale rappresentante. Di conseguenza, sono stati trattati dati inesatti e comunicati dati personali, anche relativi alla salute, a un terzo non autorizzato.
Effetti pregiudizievoli e misure successive
Il Garante sottolinea che la comunicazione errata ha esposto il nuovo cognome della minore e, indirettamente, il rapporto di adozione, aumentando il rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, l’invio al domicilio errato ha comportato la mancata ricezione dell’avviso di visita di revisione e la sospensione dei benefici. INPS ha poi comunicato che, a seguito dell’istruttoria, il centro medico-legale ha redatto un nuovo verbale con i dati post adozione, le comunicazioni successive sono state inviate correttamente ai genitori adottivi e le prestazioni economiche risultano nuovamente in pagamento.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Il Garante ha ritenuto applicabile l’art. 83, par. 3, GDPR perché le violazioni derivano da un’unica condotta. Ha considerato la gravità media della violazione, la delicatezza dei dati coinvolti, la rapidità delle misure correttive, la cooperazione dell’INPS e l’assenza di precedenti pertinenti, determinando la sanzione in 20.000 euro. Non ha disposto ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta, ma ha ordinato la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento nonché l’annotazione nel registro interno.
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