Regolamento (UE) 2023/2519
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2519 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica merce: un radiatore progettato per essere montato su un trasformatore in olio. La Commissione lo classifica nel codice NC 8504 90 17, escludendo la voce 8419 e qualificandolo come altra parte di trasformatori. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un radiatore destinato a essere montato su un trasformatore in olio, con attribuzione del codice NC 8504 90 17.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare del radiatore per trasformatore in olio ivi illustrato. Rileva ai fini tariffari e della classificazione uniforme in tutti gli Stati membri. Incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi, che possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina altri settori merceologici al di fuori della specifica voce doganale interessata.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2519 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, in relazione a una specifica merce descritta nell’allegato: un radiatore destinato a essere montato su un trasformatore in olio. La Commissione fonda la misura sulle regole generali della nomenclatura combinata e sul codice doganale dell’Unione, richiamando la necessità di un criterio uniforme di classificazione tariffaria.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda la classificazione doganale della merce specificamente descritta nell’allegato e, quindi, opera sul piano tariffario e doganale. La classificazione attribuita vale per l’intera Unione e si applica alle merci con le caratteristiche oggettive indicate nella tabella allegata, non a categorie generali di prodotti.
Descrizione della merce e classificazione
L’allegato descrive un radiatore di dimensioni circa 520 × 700 × 3 500 mm, costituito da pannelli rettangolari di lamiera galvanizzata con struttura scanalata saldati a superficie, in numero variabile da 2 a 32 secondo il modello. Il radiatore è progettato per essere montato su un trasformatore in olio per raffreddare l’olio isolante mentre scorre nel radiatore; il calore è trasferito all’aria circostante e si evita il surriscaldamento del trasformatore. Le eventuali ventole o pompe di raffreddamento sono indicate come accessori non presenti all’importazione.
La Commissione classifica tale merce nel codice NC 8504 90 17, qualificandola come altra parte di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione. La motivazione esclude la voce 8419, poiché il dispositivo non è un apparecchio per il trattamento di materie con operazioni che implicano cambiamento di temperatura, ma un elemento che realizza semplicemente uno scambio termico con l’aria esterna.
Conseguenze per le informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi alla nuova classificazione. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il radiatore destinato a un trasformatore in olio, il codice attribuito è 8504 90 17.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla nota 2 b) della sezione XVI e sul testo dei codici NC 8504, 8504 90 e 8504 90 17. La voce 8419 è esclusa perché il dispositivo non effettua un trattamento di materie con cambio di temperatura, ma un mero scambio termico con l’aria circostante. Il radiatore è considerato parte destinata esclusivamente o principalmente a un trasformatore elettrico della voce 8504, essenziale per evitare il surriscaldamento dell’olio isolante.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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