Sentenza del 03/02/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni non imponibili - Esportazione di beni nella Repubblica di San Marino - Necessità della bolla di accompagnamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva annullato l’accertamento IVA relativo a cessioni di beni effettuate nel 2009 verso una società con sede nella Repubblica di San Marino, per un valore complessivo di 126.200 euro. Secondo l’Ufficio, l’assenza dei documenti di trasporto o di accompagnamento impediva di dimostrare l’esportazione e quindi di applicare il regime di non imponibilità IVA previsto per le operazioni verso San Marino. L’Agenzia sosteneva inoltre che l’omissione dovesse comunque comportare l’applicazione di sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole alla società. Ha stabilito che il documento di accompagnamento dei beni non costituisce, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 24 dicembre 1993, un requisito indispensabile per riconoscere la non imponibilità delle cessioni verso San Marino. Nel caso concreto, le fatture erano state regolarmente restituite dall’acquirente sanmarinese con il codice identificativo, la marca perforata con la data e il timbro dell’Ufficio Tributario di San Marino, consentendo i controlli sull’effettiva esportazione. Anche l’eventuale violazione documentale non ha determinato alcun pregiudizio per l’azione di controllo, né inciso sulla base imponibile, sull’imposta o sul suo versamento; pertanto è stata ritenuta non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4 del d.m. 24 dicembre 1993
Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
La norma richiede che il cedente italiano sia in possesso della fattura restituita dall’acquirente sanmarinese, recante gli elementi identificativi e le attestazioni dell’Ufficio Tributario di San Marino. Il documento di accompagnamento dei beni non è considerato un requisito autonomo e indispensabile per il riconoscimento della non imponibilità.
Art. 3, n. 3, del d.m. 24 dicembre 1993
Disciplina gli elementi che devono risultare dalla fattura, compreso il codice identificativo dell’acquirente sanmarinese, nonché la procedura di restituzione della fattura al cedente con marca perforata, data e timbro dell’Ufficio Tributario di San Marino.
Artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/1972
Prevedono il regime IVA delle cessioni all’esportazione e delle operazioni assimilate, caratterizzate dalla non imponibilità quando ricorrono i requisiti sostanziali e documentali richiesti.
Art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 472/1996
Ha abrogato l’obbligo generalizzato di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, prevedendo che la fattura possa contenere le informazioni relative al trasporto e la descrizione dei beni.
Art. 53 del d.P.R. n. 633/1972
Contiene presunzioni in materia di cessione e acquisto dei beni. Una fattura completa e adeguatamente descrittiva può contribuire a superare tali presunzioni.
Art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997
Esclude la punibilità delle violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.
Massime di principio
- Per le cessioni verso San Marino, l’assenza della bolla o del documento di accompagnamento non comporta automaticamente la perdita della non imponibilità IVA, se l’effettiva esportazione è dimostrata attraverso fatture regolari e le attestazioni richieste dalla disciplina speciale.
- Occorre distinguere tra requisiti sostanziali dell’operazione, come l’effettiva uscita dei beni dal territorio italiano, e irregolarità meramente formali relative alla documentazione di trasporto.
- La documentazione fiscale restituita dall’acquirente sanmarinese, completa del codice identificativo, della marca perforata, della data e del timbro dell’Ufficio Tributario, può essere sufficiente a consentire il controllo dell’operazione.
- Una violazione formale non dovrebbe essere sanzionata quando non ostacola i controlli dell’Amministrazione finanziaria e non comporta evasione o minore versamento d’imposta, in applicazione del principio di non punibilità delle violazioni prive di danno sostanziale.
- La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso: se l’assenza del documento impedisce di provare l’effettiva esportazione o nasconde un’operazione imponibile, il regime di non imponibilità può essere contestato.
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