Ordinanza ingiunzione o revoca n. 104 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che S.A.T.E. S.p.a., quale soggetto che gestiva per conto del Comune il servizio di raccolta rifiuti, ha determinato la diffusione illecita di un elenco contenente dati relativi alla salute di alcuni cittadini positivi o in quarantena, poi circolato su WhatsApp e Facebook. La diffusione non era sorretta da una base giuridica idonea e ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza, oltre a quelli di integrità e riservatezza, nonché le regole sulle misure di sicurezza. Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
S.A.T.E. S.p.a.: sanzione per diffusione illecita di dati sulla salute dei cittadini tramite WhatsApp/Facebook nella gestione dei rifiuti anti-Covid
S.A.T.E. S.p.a.: diffusione illecita di dati sulla salute nella gestione dei rifiuti anti-Covid
Il provvedimento riguarda la S.A.T.E. S.p.a., società coinvolta nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Civita Castellana. Il Garante ha esaminato la diffusione di un documento contenente dati relativi alla salute di alcuni cittadini positivi o in quarantena, poi circolato su WhatsApp e Facebook, nell’ambito delle procedure attivate durante l’emergenza Covid-19.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR e dalla successiva notifica di violazione dei dati personali ex art. 33 GDPR presentata dal Comune. La segnalazione riguardava la possibile diffusione di dati personali particolari attraverso i social media, in particolare la foto di un documento interno con l’elenco delle abitazioni da servire con modalità speciali di raccolta dei rifiuti in ragione dell’emergenza epidemiologica.
Secondo quanto ricostruito, la comunicazione iniziale del Comune verso la Società era finalizzata esclusivamente all’attivazione del servizio speciale di raccolta e conteneva dati minimizzati. La successiva circolazione del documento, invece, ha determinato una diffusione ulteriore e non autorizzata. I soggetti coinvolti erano nove.
Attività istruttoria
L’Ufficio ha chiesto chiarimenti sia al Comune sia alla Società ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. Il Comune ha riferito di avere ricevuto dalla ASL di Viterbo l’elenco dei cittadini positivi o in quarantena e di avere attivato le procedure anti-Covid interne, con due comunicazioni distinte: una alla Polizia Locale e una alla S.A.T.E. S.p.a. per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La Società ha sostenuto che il trattamento fosse necessario per lo svolgimento di un servizio pubblico e ha dichiarato di avere avviato verifiche interne, audito il personale competente e presentato denuncia-querela. Ha inoltre rappresentato di avere svolto attività di formazione e sensibilizzazione del personale. Tuttavia non ha depositato memorie difensive nel procedimento avviato dal Garante ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice.
Inquadramento normativo
Il Garante richiama la nozione di dato personale e di categorie particolari di dati, con specifico riferimento ai dati relativi alla salute ex art. 9 GDPR e art. 4, par. 1, n. 15 GDPR. Richiama poi la disciplina della diffusione di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter del Codice, applicabile ai trattamenti svolti per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri: la diffusione è ammessa solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Vengono inoltre richiamati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e quelli di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR, nonché l’art. 32 GDPR sulle misure tecniche e organizzative adeguate. Per i dati relativi alla salute viene ribadito il divieto di diffusione, previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice e dall’art. 9, par. 4, GDPR.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che il trattamento contestato non coincidesse con la comunicazione iniziale del Comune alla Società, che era funzionale all’erogazione del servizio, ma consistesse nella successiva diffusione del documento, trattamento ulteriore e privo di base giuridica.
La diffusione è stata ricondotta alla Società, che non ha indicato alcun titolo legittimante. Il Garante ha osservato che, anche nel contesto dell’emergenza sanitaria, la normativa emergenziale non ha mai derogato al divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. È stato evidenziato anche il rischio di reidentificazione degli interessati in un contesto territoriale ristretto, pur in presenza di dati solo parzialmente anonimizzati.
Ruolo del responsabile del trattamento e misure di sicurezza
Il Garante ha rilevato che il rapporto tra Comune e Società non risultava adeguatamente disciplinato ai sensi dell’art. 28 GDPR, né, per il periodo precedente, ai sensi dell’art. 29 del previgente Codice privacy. Tuttavia ha precisato che la mancanza di un accordo scritto non esclude, di per sé, l’esistenza di un rapporto titolare-responsabile, richiamando anche le Linee guida EDPB 07/2020.
Ciò che è stato decisivo, nel caso di specie, è che la Società ha effettuato una diffusione non autorizzata di dati relativi alla salute, in assenza di una base giuridica e senza adeguate misure tecniche e organizzative. Il Garante ha ritenuto insufficiente la tutela predisposta dalla Società, evidenziando la mancanza di procedure interne idonee a prevenire trattamenti illeciti o non autorizzati.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha qualificato la violazione come una condotta unitaria cui si applica l’art. 83, par. 3, GDPR, con riferimento alle violazioni più gravi soggette all’art. 83, par. 5, GDPR. Nel determinare la sanzione, ha considerato:
- la natura e la durata limitata della diffusione;
- il numero esiguo di interessati coinvolti;
- la delicatezza dei dati, idonei a rivelare lo stato di salute;
- l’assenza di precedenti specifici;
- l’attivazione della Società con verifiche interne e denuncia-querela;
- il contesto emergenziale e organizzativo in cui il fatto è avvenuto.
Alla luce di tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 6.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.
Dispositivo
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla S.A.T.E. S.p.a. per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 9 e 32 GDPR, nonché dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
Ha quindi ordinato alla Società il pagamento della sanzione di euro 6.000 entro trenta giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice mediante pagamento della metà entro il termine previsto. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e la relativa annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è proponibile ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da alcuni interessati e dalla notifica di violazione ex art. 33 GDPR inviata dal Comune. La vicenda riguarda la circolazione, prima su WhatsApp e poi su Facebook, della foto di un documento interno con l’elenco delle abitazioni di soggetti per i quali era stata attivata una raccolta dei rifiuti speciale legata all’emergenza Covid-19. I soggetti coinvolti erano nove.
Istruttoria e posizioni delle parti
Il Comune ha spiegato di avere trasmesso alla S.A.T.E. S.p.a. una comunicazione minimizzata per attivare il servizio speciale di raccolta, mentre un elenco integrale era stato inviato alla Polizia Locale per i controlli di competenza. La Società ha sostenuto la liceità del trattamento in quanto necessario a un servizio pubblico e ha affermato di avere avviato verifiche interne e una denuncia-querela. Tuttavia non ha presentato memorie difensive nel procedimento sanzionatorio.
Qualificazione giuridica del trattamento e violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che la diffusione dell’elenco configurasse un trattamento ulteriore e distinto rispetto alla comunicazione iniziale del Comune, effettuato senza base giuridica idonea. È stata accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 9 e 32 GDPR, nonché dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy, nel testo vigente all’epoca dei fatti. Il dato diffuso era riconducibile a dati relativi alla salute, che non possono essere diffusi.
Ruolo del responsabile del trattamento e misure di sicurezza
L’Autorità ha evidenziato che il rapporto tra Comune e Società non risultava adeguatamente disciplinato ai sensi dell’art. 28 GDPR, ma ha chiarito che, in ogni caso, l’assenza di un accordo scritto non è decisiva per escludere il rapporto titolare-responsabile. La violazione è stata ricondotta anche all’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate, come procedure, circolari o linee guida interne, idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.
Sanzione e criteri di quantificazione
In applicazione dell’art. 83, par. 3 e 5, GDPR, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in euro 6.000, tenendo conto della natura e gravità della violazione, della limitata diffusione tramite una chat privata, del numero esiguo di interessati, della delicatezza dei dati, dell’assenza di precedenti, dell’attivazione della Società dopo i fatti e del contesto emergenziale Covid-19. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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