Sentenza del 03/05/2017 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento mediante studi di settore - Carenza dei presupposti - Conseguenze - Inapplicabilità della metodologia - Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 e 10 l. n. 146 del 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi e redditi per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sulla base dello scostamento dagli studi di settore, integrato da elementi di antieconomicità della gestione e, per il dott. S., da indagini finanziarie sui movimenti bancari. I contribuenti contestavano i presupposti dell'accertamento, la motivazione, il contraddittorio e la validità delle presunzioni. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto i ricorsi, ritenendo idonea la spiegazione secondo cui la società operava con modalità estranee alle regole del libero mercato e ritenendo sufficienti i chiarimenti sui movimenti bancari. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che le perdite reiterate, la gestione antieconomica e i rapporti tra la società e il socio non fossero adeguatamente giustificati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la prova contraria agli studi di settore deve essere oggettiva ed esogena rispetto alla volontà del contribuente; non è sufficiente invocare modalità organizzative o commerciali liberamente scelte dal contribuente. Ha inoltre ritenuto inidonei i chiarimenti sui movimenti bancari perché formulati per masse, senza analitica riferibilità alle singole operazioni, e perché fondati anche su una scrittura privata di mandato fiduciario priva di data certa. I ricorsi dei contribuenti sono stati respinti, con condanna solidale al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993
Costituisce la base normativa degli studi di settore, utilizzabili per la ricostruzione presuntiva dei ricavi e compensi quando ricorrono i relativi presupposti.
Art. 10 della legge n. 146 del 1998
Disciplina l'applicazione degli studi di settore e il contraddittorio con il contribuente, ammettendo la prova contraria rispetto alle risultanze dello studio.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
È stato invocato dai contribuenti con riferimento alla motivazione dell'avviso di accertamento, ma la decisione finale ha respinto le contestazioni.
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Rileva per i poteri dell'Amministrazione nelle indagini finanziarie e per l'utilizzabilità dei dati bancari ai fini dell'accertamento, salvo prova analitica contraria del contribuente.
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai contribuenti in relazione all'accertamento delle persone fisiche; la decisione ha comunque ritenuto non sufficienti le giustificazioni fornite.
Art. 5 del TUIR
Richiamato in relazione all'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di persone.
Art. 2909 del Codice civile
Richiamato dai contribuenti in tema di efficacia del giudicato, senza che tale argomento fosse ritenuto idoneo a superare l'accertamento.
Cass. civ. n. 2891 del 2002
Le presunzioni derivanti dagli studi di settore ammettono la prova contraria e il contribuente deve dimostrare l'impossibilità di applicare le presunzioni al caso concreto o l'inapplicabilità del risultato ottenuto.
Gli studi di settore non costituiscono una presunzione assoluta: il contribuente può contestarne l'applicazione, ma deve fornire elementi specifici, verificabili e coerenti.
Massime di principio
- Per superare un accertamento fondato sugli studi di settore non basta dimostrare che l'attività è stata svolta con modalità particolari o non orientate al profitto: occorre provare circostanze oggettive, documentate ed estranee alla libera scelta del contribuente.
- Sono normalmente più persuasive le cause esterne e non controllabili, come malattia, emergenze familiari, eventi normativi, crisi di mercato documentata o comportamenti imprevedibili di terzi.
- La prova contraria deve essere analitica e riferita concretamente al periodo d'imposta e all'attività esercitata; spiegazioni generiche o ricostruzioni contabili per masse sono normalmente insufficienti.
- In presenza di indagini finanziarie, ogni versamento o prelievo rilevante deve essere giustificato singolarmente con documenti aventi data certa, causale verificabile e collegamento diretto con l'operazione bancaria.
- Perdite reiterate e gestione antieconomica rafforzano il quadro presuntivo dell'Amministrazione, soprattutto quando esistono rapporti economici tra la società e i suoi soci o soggetti collegati.
- Il contraddittorio consente al contribuente di fornire spiegazioni, ma la partecipazione al contraddittorio non sostituisce l'onere di produrre una prova concreta e attendibile.
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