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Sentenza

Sentenza del 03/05/2017 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento mediante studi di settore - Carenza dei presupposti - Conseguenze - Inapplicabilità della metodologia - Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 e 10 l. n. 146 del 1998.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi e redditi per gli anni d'imposta 2007 e 2008 sulla base dello scostamento dagli studi di settore, integrato da elementi di antieconomicità della gestione e, per il dott. S., da indagini finanziarie sui movimenti bancari. I contribuenti contestavano i presupposti dell'accertamento, la motivazione, il contraddittorio e la validità delle presunzioni. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto i ricorsi, ritenendo idonea la spiegazione secondo cui la società operava con modalità estranee alle regole del libero mercato e ritenendo sufficienti i chiarimenti sui movimenti bancari. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che le perdite reiterate, la gestione antieconomica e i rapporti tra la società e il socio non fossero adeguatamente giustificati.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la prova contraria agli studi di settore deve essere oggettiva ed esogena rispetto alla volontà del contribuente; non è sufficiente invocare modalità organizzative o commerciali liberamente scelte dal contribuente. Ha inoltre ritenuto inidonei i chiarimenti sui movimenti bancari perché formulati per masse, senza analitica riferibilità alle singole operazioni, e perché fondati anche su una scrittura privata di mandato fiduciario priva di data certa. I ricorsi dei contribuenti sono stati respinti, con condanna solidale al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993

    Costituisce la base normativa degli studi di settore, utilizzabili per la ricostruzione presuntiva dei ricavi e compensi quando ricorrono i relativi presupposti.

  • Art. 10 della legge n. 146 del 1998

    Disciplina l'applicazione degli studi di settore e il contraddittorio con il contribuente, ammettendo la prova contraria rispetto alle risultanze dello studio.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato invocato dai contribuenti con riferimento alla motivazione dell'avviso di accertamento, ma la decisione finale ha respinto le contestazioni.

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Rileva per i poteri dell'Amministrazione nelle indagini finanziarie e per l'utilizzabilità dei dati bancari ai fini dell'accertamento, salvo prova analitica contraria del contribuente.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dai contribuenti in relazione all'accertamento delle persone fisiche; la decisione ha comunque ritenuto non sufficienti le giustificazioni fornite.

  • Art. 5 del TUIR

    Richiamato in relazione all'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di persone.

  • Art. 2909 del Codice civile

    Richiamato dai contribuenti in tema di efficacia del giudicato, senza che tale argomento fosse ritenuto idoneo a superare l'accertamento.

  • Cass. civ. n. 2891 del 2002

    Le presunzioni derivanti dagli studi di settore ammettono la prova contraria e il contribuente deve dimostrare l'impossibilità di applicare le presunzioni al caso concreto o l'inapplicabilità del risultato ottenuto.

    Gli studi di settore non costituiscono una presunzione assoluta: il contribuente può contestarne l'applicazione, ma deve fornire elementi specifici, verificabili e coerenti.

Massime di principio

  • Per superare un accertamento fondato sugli studi di settore non basta dimostrare che l'attività è stata svolta con modalità particolari o non orientate al profitto: occorre provare circostanze oggettive, documentate ed estranee alla libera scelta del contribuente.
  • Sono normalmente più persuasive le cause esterne e non controllabili, come malattia, emergenze familiari, eventi normativi, crisi di mercato documentata o comportamenti imprevedibili di terzi.
  • La prova contraria deve essere analitica e riferita concretamente al periodo d'imposta e all'attività esercitata; spiegazioni generiche o ricostruzioni contabili per masse sono normalmente insufficienti.
  • In presenza di indagini finanziarie, ogni versamento o prelievo rilevante deve essere giustificato singolarmente con documenti aventi data certa, causale verificabile e collegamento diretto con l'operazione bancaria.
  • Perdite reiterate e gestione antieconomica rafforzano il quadro presuntivo dell'Amministrazione, soprattutto quando esistono rapporti economici tra la società e i suoi soci o soggetti collegati.
  • Il contraddittorio consente al contribuente di fornire spiegazioni, ma la partecipazione al contraddittorio non sostituisce l'onere di produrre una prova concreta e attendibile.

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