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Sentenza

Sentenza n. 5295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la sentenza del TAR, ritenuto legittimi l’ordinanza di demolizione e il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo plurimi errori di fatto nella sentenza del Consiglio di Stato. In particolare, ha sostenuto che la decisione avesse omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente e gli accertamenti compiuti dal Comune, dai quali sarebbe risultata la conformità delle opere ai titoli edilizi originari e in variante, nonché l’assenza di alterazioni paesaggisticamente rilevanti. La società ha inoltre dedotto che le opere fossero interrate, prive di incidenza plano-volumetrica e riconducibili al margine di tolleranza del 2% previsto dal punto A.31 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. È stata contestata anche l’omessa considerazione di una precedente autorizzazione paesaggistica semplificata del 12 novembre 2019 e l’erronea supposizione del carattere esteriore dei lavori e dell’alterazione della forma dell’edificio. In sostanza, la ricorrente ha chiesto di riesaminare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza revocanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. La revocazione per errore di fatto presuppone una svista o un abbaglio percettivo riguardante un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Nel caso esaminato, le censure non riguardavano fatti pacifici erroneamente percepiti, ma la selezione, interpretazione e valutazione delle prove, in particolare della relazione comunale, della perizia di parte e degli atti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche. Tali profili appartengono al merito della controversia e non possono essere riproposti mediante revocazione, che non costituisce un terzo grado di giudizio. Anche l’omessa considerazione di documenti o argomenti, quando sia riconducibile al percorso motivazionale e alla valutazione della loro rilevanza, integra eventualmente un vizio di motivazione o un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio. Le spese sono state poste a carico della società nei rapporti con il Comune di Ischia, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    «è incontrastabilmente esclusa»; «inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita»; «tanto nell’uno quanto nell’altro caso» l’errore è di fatto se questo «non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»

    La disposizione limita la revocazione all’errore percettivo su un fatto incontroverso e non consente di censurare la valutazione delle prove, l’interpretazione degli atti o la ricostruzione giuridica della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia e i vizi motivazionali derivanti dalla mancata considerazione di una questione appartengono all’errore di diritto e non all’errore di fatto revocatorio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La sentenza revocanda aveva ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica per le opere realizzate in area vincolata; il richiamo è riportato nel contesto della ricostruzione della decisione impugnata per revocazione.

  • art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    «interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici»

    La sentenza revocanda aveva escluso che le opere controverse rientrassero nell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per gli interventi privi di alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La controversia originaria riguardava anche il diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La sentenza revocanda aveva ricondotto le opere prive di valido titolo edilizio alla sanzione demolitoria prevista dalla disposizione.

  • punto A.31 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017

    «opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime»

    La ricorrente invocava la soglia del 2% quale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale tesi, ritenendola non deducibile mediante revocazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della società.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela della riservatezza della parte.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una svista percettiva su un fatto obiettivo, pacifico e non controverso, ritenendo esistente un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti oppure inesistente un fatto positivamente risultante dagli atti.
  • Non è deducibile mediante revocazione la diversa valutazione delle prove, degli accertamenti tecnici, delle relazioni amministrative o della documentazione di causa, perché tale critica attiene al merito della controversia e non a un errore percettivo.
  • L’omessa considerazione di un documento o di un argomento non integra errore di fatto revocatorio quando l’omissione discenda dal percorso motivazionale e dalla valutazione della sua rilevanza; in tal caso può eventualmente configurarsi un vizio di motivazione o un’omessa pronuncia, qualificabile come errore di diritto.
  • La revocazione non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio per contestare la ricostruzione dei fatti controversi, la scelta delle fonti di prova attendibili o l’interpretazione degli atti processuali.
  • Quando la sentenza abbia espressamente affrontato il tema della conformità delle opere ai titoli edilizi e paesaggistici, la contrapposizione di una diversa lettura degli stessi documenti mira a riaprire una questione già controversa e non è riconducibile all’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaRevocazione e opposizione di terzo
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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