Deliberazione n. 810 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 12 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso su Instagram e Telegram. Le determinazioni dirigenziali avevano ingiunto l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale e ne avevano prescritto la conservazione per fini probatori, ove acquisito in chiaro, per dodici mesi. Il provvedimento del 19 dicembre 2024 si limita alla ratifica di tali misure d’urgenza.
Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la rimozione/contenimento di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessato
Ratifica di misure urgenti per presunto revenge porn su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 19 dicembre 2024, le determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione dell’interessato ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e verifica preliminare
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate, Instagram e Telegram. Il Garante dà atto che, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con due determinazioni dirigenziali del 12 dicembre 2024, numeri 598 e 599.
Misure disposte in via d’urgenza
Le misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC hanno previsto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta conservazione.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 19 dicembre 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 598/2024 e 599/2024. Il testo non riporta contestazioni sanzionatorie, valutazioni sulla responsabilità dei gestori o ulteriori prescrizioni, limitandosi alla conferma delle misure già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell'interessato e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’ambito del c.d. revenge porn e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 598 e 599 del 12 dicembre 2024.
Misure urgenti disposte verso le piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 19 dicembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 12 dicembre 2024 nei confronti delle tre società indicate. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, sanzioni o prescrizioni ulteriori rispetto alla ratifica delle misure già disposte in via d’urgenza.
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