Circolare numero 77 del 27-06-2020
L’articolo 24-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017, al comma 6, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione. Detta riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni per l'accesso all'esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (max €4.030 annui) per l'assunzione di lavoratori titolari di assegno di ricollocazione. Si precisano natura, beneficiari, rapporti incentivati, condizioni di fruizione, cumulabilità, modalità di calcolo e durate, procedura telematica di richiesta (portale BADR), istruzioni operative per Uniemens/denunce agricole/PA e rilevazioni contabili.
Esonero contributivo per assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione (art. 24-bis, comma 6, D.lgs. n.148/2015)
Punti principali
Premessa
Estensione dell'assegno di ricollocazione anche ai titolari di CIGS (Legge 27/12/2017, n.205) e introduzione di un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono tali beneficiari; istruzioni operative per l'accesso all'agevolazione.
Natura dell'esonero
Incentivo all'occupazione di natura generalizzata, rivolto ai datori di lavoro privati su tutto il territorio nazionale; non è considerato aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 TFUE.
Datori di lavoro beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati (comprese le aziende agricole), esclusi gli enti pubblici secondo la nozione del D.lgs. n.165/2001.
Rapporti di lavoro incentivati
Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche somministrazione), apprendistato e cooperative; part-time ammesso con riduzione proporzionale del tetto; esclusi lavoro domestico, intermittente e lavoro occasionale ex art.54-bis DL 50/2017.
Condizioni per il diritto all'esonero
Rispettare i principi dell'art.31 D.lgs.150/2015 (nessun obbligo preesistente, rispetto del diritto di precedenza, assenza di sospensioni connesse a crisi per le unità interessate, divieto se rapporti con precedente datore per cambi di proprietà/controllo nei 6 mesi) e i requisiti di regolarità contributiva (DURC), normativa sul lavoro e contrattazione collettiva; divieto di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore.
Compatibilità con altre agevolazioni
Cumulabile con altre riduzioni delle aliquote purché nei limiti della contribuzione dovuta; cumulabile con incentivi economici quali quelli per lavoratori disabili (art.13 legge 68/1999) e incentivi NASpI, con specifiche condizioni e limiti comunitari (de minimis dove previsto).
Assetto, misura e durata dell'incentivo
Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi INAIL e specifici altri contributi, fino a €4.030 annui (mensile €335,83; giornaliero €10,83). Durata: max 12 mesi per contratti a termine, 18 mesi per indeterminati; conversione da tempo determinato a indeterminato consente complessivi 18 mesi. Part-time e sospensioni per maternità gestite con riduzioni o differimenti.
Portale agevolazioni e procedura di autorizzazione
Domanda telematica obbligatoria tramite il modulo 'BADR' nel Portale delle Agevolazioni INPS; INPS verifica con ANPAL il possesso dell'assegno di ricollocazione e autorizza l'agevolazione; fruizione tramite conguaglio/compensazione nelle denunce e controlli successivi di INPS, ANPAL e INAIL.
Istruzioni operative per denunce e codifiche
Indicazioni tecniche per Uniemens (codici/elementi tra cui 'BADR', 'H00', codici DM 'L526'/'L527', codice restituzione 'M319', flussi di giugno-luglio-agosto 2020 per arretrati), per datori agricoli (C.A. 'AR', cod. agevolazione 'AP' per recuperi pregressi, scadenze fino al 31/10/2020 per alcune operazioni) e per gestione pubblica (Uniemens ListaPosPA: valori 'T' e 'U' per arretrati).
Istruzioni contabili
Istituzione del conto GAW37245 per contabilizzare lo sgravio (codici DM2013 'L526'/'L527') e del conto GAW24245 per il recupero di somme indebitamente concesse (codice 'M319'); gestione finanziaria diretta dalla Direzione generale.
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