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Circolare

Circolare numero 74 del 22-06-2020

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza nei confronti dei quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza da COVID-19. La disposizione in esame modifica il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, a cui l’Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 41 del 2020.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative in seguito all'inserimento dell'art. 2‑bis, comma 5, nella legge di conversione del d.l. n.18/2020 (legge n.27/2020): fino al 31 luglio 2020 (e comunque entro lo stato di emergenza) specifiche categorie di personale sanitario in quiescenza possono ricevere incarichi autonomi — anche di collaborazione coordinata e continuativa — per l'emergenza COVID‑19 senza che si applichi l'incumulabilità prevista per la pensione "quota 100". Sono indicate le categorie interessate, i limiti temporali, e le modalità di comunicazione all'INPS (comunicazione iniziale via PEC/email e integrazione finale con modello "AP139" con indicazione "Emergenza COVID-19").

Cumulabilità della pensione "quota 100" con redditi da incarichi per emergenza COVID-19

Punti principali

Quadro normativo

La legge n.27/2020 (conversione d.l. n.18/2020) ha inserito l'art.2‑bis, comma 5 che amplia e disciplina la cumulabilità per incarichi connessi all'emergenza COVID‑19; il precedente d.l. n.14/2020 è stato abrogato ma gli atti prodotti restano validi.

Ambito di applicazione e categorie interessate

Dirigenti medici, veterinari e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità e operatori socio‑sanitari collocati in quiescenza titolari di pensione "quota 100" possono ricevere incarichi autonomi o di collaborazione coordinata e continuativa senza applicazione dell'incumulabilità.

Durata e condizioni degli incarichi

Gli incarichi devono avere durata non superiore a sei mesi e comunque rimanere entro il termine dello stato di emergenza; la deroga si applica fino al 31 luglio 2020 (termine previsto) e il reddito esente da divieto deve riferirsi esclusivamente all'attività prevista dall'art.2‑bis, comma 5.

Effetto sulla cumulabilità

Per gli incarichi citati non si applica il divieto di cumulo tra pensione "quota 100" e redditi da lavoro autonomo previsto dall'art.14, comma 3, del d.l. n.4/2019; resta invece vigente l'incumulabilità per altri redditi non riconducibili agli incarichi emergenziali.

Periodo 10 marzo - 29 aprile 2020

Resta confermata la cumulabilità prevista dall'art.1, comma 6, del d.l. n.14/2020 per gli incarichi conferiti al personale medico e infermieristico nel periodo di vigenza di quel decreto (10/03/2020–29/04/2020).

Obblighi di comunicazione all'INPS

Gli interessati devono comunicare tempestivamente alle Strutture territoriali competenti, via posta elettronica istituzionale o PEC, la ripresa dell'attività autonoma per emergenza COVID‑19 indicando la durata dell'incarico. Al termine dello stato di emergenza va integrata la comunicazione con il modello "AP139", compilando la sezione 4 e indicando "Emergenza COVID-19", allegando la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico secondo le istruzioni (circ. n.117/2019 e mess. n.54/2020).

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