Circolare numero 76 del 23-06-2020
Con la presente circolare, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 92 e 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la proroga automatica di 2 mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL per i periodi di fruizione terminanti tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, le condizioni e le esclusioni (in particolare per i beneficiari delle indennità COVID-19), le norme speciali per la rioccupazione nel settore agricolo con contratti brevi fino a 30+30 giorni e importo massimo 2.000 euro per il 2020, il trattamento fiscale delle indennità e le nuove rilevazioni contabili e codici da utilizzare per l'operatività amministrativa.
Proroga biennale e misure connesse per indennità NASpI e DIS-COLL; promozione lavoro agricolo; regime fiscale e istruzioni contabili
Punti principali
Proroga di 2 mesi per NASpI e DIS-COLL
Le indennità la cui fruizione termina tra 1/3/2020 e 30/4/2020 sono prorogate d'ufficio per ulteriori 2 mesi; non è necessaria domanda; l'importo della proroga è pari all'ultima mensilità spettante; per la NASpI la contribuzione figurativa e, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare sono riconosciuti anche per le 2 mensilità aggiuntive.
Esclusioni dalla proroga
Non beneficiano della proroga i percettori delle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del D.L. 18/2020, delle indennità COVID-19 ex art.84 del D.L. 34/2020, dell'indennità per lavoratori domestici e per lavoratori sportivi (artt.85 e 98 del D.L. 34/2020). Le esclusioni saranno verificate centralmente.
Effetti su pensione e prestazioni anticipate (Ape Sociale, lavoratori precoci)
Se durante il periodo di estensione il percettore matura diritto a pensione di vecchiaia o anticipata, la proroga non si applica e le somme indebitamente erogate saranno recuperate. Per chi ha presentato domanda di certificazione per Ape Sociale o lavoratori precoci la proroga è sospesa fino a manifestazione di volontà entro il 31/7/2020 tramite modello NASpI-Com; tale manifestazione vale come accettazione degli effetti.
Regole generali durante la proroga
Alla proroga si applicano gli istituti di sospensione per rioccupazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi (5 giorni per DIS-COLL), l'abbattimento della prestazione in caso di cumulo con reddito da lavoro e la decadenza; per alcune situazioni ordinarie si confermano i richiamati articoli del D.lgs. n.22/2015.
Rioccupazione nel settore agricolo (art.94 D.L. 34/2020)
I percettori di NASpI, DIS-COLL e Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori agricoli contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, entro il limite di 2.000 euro per il 2020, senza perdere né subire sospensione o abbattimento delle indennità e senza decadenza. I 30 giorni si computano come giornate effettive di lavoro; il percettore deve comunicare le giornate lavorate tramite NASpI-Com.
Superamento dei limiti per lavoro agricolo
Se i contratti agricoli superano i 30 giorni (più eventuale rinnovo) e/o il limite di 2.000 euro, le regole ordinarie di cumulo, sospensione e decadenza si applicano esclusivamente sulla parte di reddito e sui periodi che eccedono tali limiti; gli obblighi di comunicazione restano vigenti.
Contribuzione durante lavoro agricolo
La contribuzione versata per le prestazioni svolte presso datori agricoli è utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione: incide sia sui requisiti di accesso che sulla durata di una nuova NASpI.
Regime fiscale
Le indennità NASpI e DIS-COLL sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a imposizione; l'INPS agisce da sostituto d'imposta, effettua il conguaglio annuale e rilascia il modello CU.
Istruzioni contabili e codici istituiti
Sono istituiti conti GAU per rilevare gli oneri dello Stato: GAU30261 (proroga NASpI) e GAU30262 (proroga DIS-COLL); il debito va imputato su GAU10261. Conti per recuperi indebito: GAU24261 (NASpI) e GAU24262 (DIS-COLL) con codice bilancio 1184. Procedure di contabilizzazione, riaccrediti e chiusure verranno gestite secondo le modalità indicate (GPA10031, GAU00030, GPA00032, GPA00069); i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
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