Sentenza del 17/06/2015 n. 3557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazioni prima casa - Regimi agevolativi - Sistema tributario - Atto di acquisto - Modalità di richiesta - Legittimità della pretesa agevolativa - Interpretazione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. È stata ritenuta legittima la posizione dell'Amministrazione finanziaria, in quanto i regimi agevolativi sono soggetti a interpretazione stretta e rigorosa e la richiesta dell'agevolazione prima casa deve risultare dall'atto di acquisto. L'omessa o tardiva richiesta impedisce, in linea generale, il riconoscimento del beneficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di richiedere le agevolazioni prima casa con modalità diverse o successive rispetto all'atto di acquisto dell'immobile. È stato affermato che la richiesta deve essere formulata nell'atto di acquisto, così da consentire all'Ufficio di verificare tempestivamente la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge. La dichiarazione non è un mero formalismo, ma costituisce la modalità necessaria per attivare i controlli sull'agevolazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l'imposta di registro e, tramite la Tariffa allegata, le condizioni e le modalità per l'applicazione delle agevolazioni prima casa.
Art. 2 del D.L. n. 12/1985, convertito nella L. n. 118/1985
Costituisce uno dei riferimenti normativi del regime agevolativo prima casa e deve essere applicato secondo i requisiti e le formalità previste dalla disciplina vigente.
Nota II-bis, art. 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Prevede condizioni e dichiarazioni necessarie per usufruire dell'agevolazione prima casa; la relativa richiesta deve essere espressa nell'atto di acquisto per consentire all'Amministrazione i controlli sulla spettanza del beneficio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al regime ordinario, sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la legge richiede una dichiarazione nell'atto impositivo o nel contratto, la dichiarazione tempestiva può costituire una condizione sostanziale per ottenere il beneficio, non una semplice formalità.
- Per le agevolazioni prima casa, il contribuente deve formulare la richiesta direttamente nell'atto di acquisto e attestare in modo completo il possesso dei requisiti richiesti.
- Una richiesta presentata dopo la stipula, o resa con modalità non conformi, può non consentire il riconoscimento retroattivo dell'agevolazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
- Prima di invocare un beneficio fiscale è opportuno verificare sia i requisiti sostanziali sia gli adempimenti formali e documentali, conservando la prova delle dichiarazioni rese.
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