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Ordinanza

Ordinanza n. 3244/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli - Settore VIII - Lavori pubblici - Servizi cimiteriali - Programmazione e progettazione 16 aprile 2026 n. 1233, comunicata alla Ricorrente in data 17 aprile 2026 recante affidamento, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, dei “servizi tecnici di: − Progettazione Esecutiva; − Direzione Lavori; − Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; in relazione ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A TIVOLI TERME” – CIG: BA1DA85A86 associato al CUP D35B25000350005, all’operatore STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE”; - della Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, recante approvazione della “proposta di aggiudicazione della commissione di gara, a favore dell’operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE, con sede in Corso da Potenza n. 11, 62100 Macerata, per un importo complessivo di € 157.517,89, dato dal ribasso del 35,00% sul costo totale dell’appalto”; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi quelli espressamente richiamati e approvati con Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, e segnatamente: (i) il verbale di gara n. 1 del 24 febbraio 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 130/2026 del 9 marzo 2026; (ii) il verbale di gara n. 2 del 3 marzo 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 131/2026 del 9 marzo 2026; (iii) il verbale di gara n. 3 del 5 marzo 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 132/2026 del 9 marzo 2026 nonché, in parte, il verbale di comprova dei requisiti in capo all’operatore economico Studio Tecnico Gruppo Marche dell’8 aprile 2026, acquisito al prot. n. 30028; - di tutti i provvedimenti sopra richiamati, nelle parti in cui non hanno disposto l’esclusione dell’Aggiudicatario per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023; - ove occorrer possa, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 107/CUC del 23 febbraio 2026, recante nomina dei “componenti della Commissione per la Gara Telematica procedura aperta per l'appalto, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, dell’affidamento avente ad oggetto “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DL E CSE RELATIVO ALLAREALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A TIVOLI TERME”, della nota prot. n. 14337 del 16 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato che il punteggio per le offerte economiche sarebbe stato attribuito ai sensi dell'art. 2-bis, Allegato I.13, D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, e ha contestualmente prorogato il termine di presentazione delle offerte al 19 febbraio 2026, ore 12.00, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 99/CUC del 26 gennaio 2026, recante indizione di “una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2, del medesimo D. Lgs, per l’appalto per il servizio di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DL E CSE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A TIVOLI TERME”, e della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli - Settore VIII - Lavori pubblici - Servizi cimiteriali - Programmazione e progettazione n. 189 del 21 gennaio 2026, recante approvazione della documentazione amministrativa e documentazione di gara per la “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A TIVOLI TERME - CUP D35B2500035000”, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso; - di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Ricorrente; Nonché, in via subordinata, - degli artt. 18, 20 e 24 del Disciplinare di gara e del Bando di gara, qualora interpretati nel senso per cui l’attribuzione del punteggio tabellare di cui al sub-criterio di valutazione A1, relativo all’utilizzo della metodologia BIM per le pregresse esperienze di progettazione, non dovesse essere comprovata dai concorrenti mediante la produzione di documentazione oggettivamente verificabile; E per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto e dei relativi contratti attuativi medio tempore eventualmente sottoscritti tra il Comune di Tivoli e l’Aggiudicatario, con conseguente riconoscimento del diritto dell’RTP Horizon al subentro nel contratto medesimo.

Giustizia amministrativa202605831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei servizi tecnici relativi alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a favore dello Studio Tecnico Gruppo Marche, unitamente agli atti di gara e alla mancata esclusione dell’aggiudicatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura aperta, indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport. Ha contestato, in particolare, la mancata esclusione dell’aggiudicatario per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023; gli atti e i verbali della commissione giudicatrice; la disciplina e l’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio A1 sull’utilizzo della metodologia BIM nelle pregresse esperienze di progettazione, deducendo in via subordinata l’illegittimità delle clausole del bando e del disciplinare qualora interpretate nel senso di non richiedere una documentazione oggettivamente verificabile; nonché gli atti concernenti la nomina della commissione, la modifica del criterio di attribuzione del punteggio economico e la proroga del termine di presentazione delle offerte. È stata inoltre chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nel contratto.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito né ha valutato il fumus boni iuris o il periculum in mora. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, chiedendo la celere fissazione dell’udienza di merito; il Comune resistente non si è opposto. Il Collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza ex art. 55 c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 20 luglio 2026 per la trattazione del ricorso nel merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare. La decisione non definisce il giudizio principale e non contiene statuizioni sulla legittimità dell’aggiudicazione, sull’eventuale inefficacia del contratto o sul subentro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Rinuncia alla domanda cautelare e fissazione della trattazione del merito

    Il giudice prende atto della rinuncia all’istanza cautelare e dispone la prosecuzione del giudizio mediante fissazione dell’udienza pubblica per la decisione di merito.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura di gara, senza essere oggetto di valutazione da parte del Collegio.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Grave illecito professionale

    È indicato dalla ricorrente quale fondamento della censura relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicatario; la questione non è stata esaminata.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Grave illecito professionale

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta causa di esclusione dell’aggiudicatario; la questione non è stata decisa.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Offerta economicamente più vantaggiosa

    È richiamato quale criterio di aggiudicazione della procedura, senza valutazione nel merito.

  • art. 2-bis dell’Allegato I.13 al d.lgs. 36/2023

    Attribuzione del punteggio per le offerte economiche

    È richiamato in relazione alla modifica del criterio di attribuzione del punteggio economico e alla proroga del termine di presentazione delle offerte; il TAR non ha esaminato la relativa censura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelare

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