Messaggio numero 33899 del 22-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina le modalità di comunicazione dei dati relativi ai fringe benefits erogati a pensionati e riepiloga le principali regole fiscali applicabili a tali compensi in natura ai sensi del TUIR, con indicazioni su soglie, esclusioni e casi di tassazione.
Trattamento fiscale dei fringe benefits ai titolari di pensione
Trattamento fiscale dei compensi in natura (fringe benefits) erogati ai titolari di pensione
Il documento definisce le modalità con cui enti e aziende devono comunicare i dati relativi ai fringe benefits corrisposti ai titolari di pensione e fornisce un quadro di sintesi dei principali criteri fiscali applicabili. L’obiettivo è agevolare l’acquisizione e l’elaborazione dei dati da parte delle Sedi e chiarire quali beni, servizi e utilità concorrano alla formazione del reddito imponibile.
Nuove modalità di comunicazione dei dati
Con circolare n. 90 del 20 aprile 1999 è stata rilasciata la procedura per l’acquisizione, da parte delle Sedi, delle informazioni sui fringe benefits erogati da enti o aziende ai titolari di pensioni erogate dall’Istituto. Gli enti e le aziende che corrispondono fringe benefits a un numero rilevante di pensionati hanno normalmente inviato i dati direttamente alle Direzioni centrali mediante supporti magnetici.
Per uniformare la trasmissione delle informazioni e facilitare l’elaborazione dei dati, è stato predisposto un tracciato record allegato al documento, utilizzabile dagli enti e dalle aziende. Tale tracciato consente:
- l’esatta individuazione del soggetto erogante, del pensionato e della tipologia di beni e servizi corrisposti;
- la restituzione all’ente o azienda di un flusso dati di risposta con l’indicazione, per ciascun soggetto, dell’esito dell’elaborazione.
Le Sedi devono invitare gli enti e le aziende che erogano fringe benefits a un numero rilevante di pensionati a trasmettere le comunicazioni secondo le specifiche dell’allegato. Tuttavia, poiché l’Istituto agisce quale sostituto d’imposta, non può imporre modalità rigidamente vincolanti di comunicazione. Le eventuali comunicazioni ancora trasmesse su supporto cartaceo devono essere acquisite dalle Sedi con la procedura prevista dalla circolare n. 90.
Nozione di fringe benefits e principio di onnicomprensività
Per compensi in natura, o fringe benefits, si intendono i vantaggi accessori attribuiti al lavoratore dipendente in aggiunta allo stipendio in senso stretto. L’art. 51 del TUIR, già art. 48, considera reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ne deriva il principio di onnicomprensività, in base al quale anche i valori extra-stipendiali devono essere assoggettati a trattamento fiscale.
Il documento richiama inoltre la circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, secondo cui l’obbligo di trattamento fiscale si estende all’ente pensionistico quando il datore di lavoro corrisponde soltanto il compenso in natura e l’ente pensionistico il trattamento pensionistico. In tal caso, il datore di lavoro deve comunicare all’ente pensionistico l’importo del valore da assoggettare a tassazione; in mancanza o ritardo, l’ente pensionistico deve acquisire tale valore e tassarlo unitamente al trattamento pensionistico.
La presenza del compenso in natura deve inoltre essere indicata nel modello CUD, nello spazio dedicato alle annotazioni.
Tipologie di fringe benefits e regole fiscali applicabili
Fringe benefits propriamente detti
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettere b) e seguenti del TUIR, le erogazioni liberali, come ad esempio sconti tariffari, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo annuo non superiore a lire 500.000, pari a euro 258,23. Se il fringe benefit è pari o superiore a euro 258,23, esso è assoggettato a imposta per l’intero importo.
Ai fini del calcolo del limite non devono essere considerate le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, purché complessivamente non superiori, nel periodo d’imposta, a lire 500.000 (euro 258,23).
Contributi per assistenza sanitaria
Per i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, è prevista una limitata esclusione dal reddito imponibile. Il documento richiama il limite, per gli anni 2003 e 2004, fino a euro 3.615,20.
L’esclusione dalla base imponibile comporta la non deducibilità e/o detraibilità delle spese mediche rimborsate. Se, per effetto del superamento del limite, una quota del contributo è tassata, le spese sanitarie rimborsate possono essere proporzionalmente portate in deduzione o può essere calcolata proporzionalmente la detrazione d’imposta. Tale circostanza deve essere annotata nel modello CUD.
Per l’anno 2004 l’importo comunicato è assoggettabile a tassazione per la parte eccedente euro 3.615,20.
Mense aziendali e prestazioni sostitutive
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive, come i ticket restaurant, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, pari a euro 5,29;
- le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, pari a euro 5,29.
Rimborso spese di trasporto
È irrilevante ai fini reddituali la prestazione di servizi di trasporto collettivo rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, anche se il servizio non è prestato direttamente dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera d) del TUIR.
Concorrono invece interamente alla formazione del reddito:
- le indennità sostitutive del servizio di trasporto;
- il rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto;
- la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o trasporto offerte ai dipendenti, per sé e per i familiari.
L’importo comunicato deve essere assoggettato a tassazione per intero.
Utilizzo di opere e servizi e somme per finalità educative e ricreative
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’utilizzo di opere e servizi destinati a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, offerti ai dipendenti e ai loro familiari.
Sono inoltre escluse le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per:
- frequenza di asili nido;
- frequenza di colonie climatiche da parte dei familiari;
- borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Stock options
La disciplina fiscale dell’assegnazione di azioni ai dipendenti è stata innovata a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per i piani di azionariato rivolti alla generalità dei dipendenti, il valore delle azioni offerte non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se non supera complessivamente nel periodo d’imposta lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, a condizione che le azioni non siano cedute per almeno tre anni.
Per i piani di azionariato finalizzati a fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti sono previste specifiche condizioni di esenzione. Quando non ricorrono i requisiti agevolativi, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato.
L’importo comunicato deve essere assoggettato a tassazione per intero.
Premi per assicurazioni sulla vita, invalidità o non autosufficienza
Le somme erogate per premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza sono interamente soggette a Irpef.
In sede di tassazione dall’imposta lorda deve essere detratto un importo pari al 19% del premio, trattandosi di un onere detraibile ai sensi dell’art. 15 del TUIR. Ai fini della detrazione, l’onere considerato non può superare lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14.
L’importo comunicato deve essere assoggettato a tassazione per intero.
Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il compenso in natura imponibile è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle annuali ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Prestito personale a tasso agevolato
In caso di concessione di prestiti, è considerato reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato agli stessi, fatte salve le esclusioni tassativamente previste dalla norma.
L’importo comunicato deve essere assoggettato a tassazione per intero.
Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato
Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato, l’importo da considerare ai fini del reddito di lavoro dipendente si determina come differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Se esiste l’obbligo di dimorare nell’alloggio, la tassazione avviene sul 30% della predetta differenza.
Indicazioni operative e fiscali per la tassazione
Il documento sottolinea che il trattamento fiscale dei compensi in natura deve essere effettuato tenendo conto della specifica tipologia di compenso erogato. In generale, quando il fringe benefit non rientra nelle ipotesi di esclusione o esenzione previste dal TUIR, l’importo comunicato è da assoggettare a tassazione per intero.
Per le fattispecie per le quali è prevista una soglia o un trattamento particolare, il documento precisa le modalità di calcolo e i limiti di importo da applicare, con particolare attenzione alla corretta annotazione nel modello CUD ove richiesto.
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