Messaggio numero 35093 del 2-11-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce, in via transitoria, i requisiti soggettivi, gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro per ottenere il bonus contributivo previsto dalla legge n. 243/2004 per il posticipo del pensionamento. Definisce inoltre quali lavoratori e datori di lavoro sono ammessi o esclusi, i riferimenti alle certificazioni LC7, LC8 e i tempi di decorrenza del beneficio.
Incentivo per il posticipo del pensionamento ex art. 1, commi 12-17, l. 243/2004
Incentivo per il posticipo del pensionamento ex art. 1, commi 12-17, l. 243/2004
Il messaggio fornisce chiarimenti procedurali, in attesa della circolare operativa, per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’art. 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243 del 2004. Il contenuto integra e modifica il precedente messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004.
Ambito soggettivo e requisiti di accesso
La facoltà di posticipare il pensionamento con il relativo beneficio è riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in regime di lavoro part-time, purché siano in possesso congiuntamente dei requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalle tabelle di cui all’art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso alla pensione di anzianità.
I lavoratori devono inoltre essere iscritti:
- all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure
- a forme sostitutive della medesima.
Il messaggio precisa che tutti i requisiti devono coesistere in capo all’assicurato.
Casi particolari di categorie con accesso anticipato
Per le categorie di lavoratori i cui regimi pensionistici prevedono un accesso anticipato alla pensione di anzianità rispetto ai requisiti minimi richiesti dalle tabelle richiamate, la facoltà può essere esercitata solo al raggiungimento dei requisiti ordinari di età e contribuzione previsti dall’art. 59, commi 6 e 7. È indicato, a titolo esemplificativo, il caso degli iscritti al Fondo volo.
Individuazione del settore privato e delle esclusioni
Per stabilire se il lavoratore appartenga al settore privato occorre fare riferimento alla natura del datore di lavoro. La lettera circolare del Ministero del Lavoro del 6 ottobre 2004 esclude dal settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui:
- le amministrazioni dello Stato, comprese scuole e istituzioni educative;
- le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le istituzioni universitarie;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- gli IACP;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’ARAN;
- le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Secondo le precisazioni ministeriali, sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni anche la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità indipendenti.
Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro esclusi dal bonus, si può fare riferimento in via generale alle posizioni classificate previdenzialmente con c.s.c. 2.xx.xx e 3.xx.xx. Tuttavia, il messaggio avverte che tra i c.s.c. 2.xx.xx rientrano anche gli enti pubblici economici, come le aziende speciali ex municipalizzate, i cui lavoratori possono invece ottenere il bonus.
Adempimenti del lavoratore
Per ottenere il bonus, il lavoratore deve manifestare la propria volontà tramite il modello di comunicazione LC7, da inviare sia all’INPS sia al proprio datore di lavoro. Il modello è allegato al decreto ministeriale attuativo del 6 ottobre 2004 ed è disponibile anche sul sito internet dell’Istituto e presso le sedi territoriali.
La comunicazione può essere trasmessa anche:
- tramite call center;
- via internet con utilizzo del PIN;
- per il tramite degli enti di patronato.
Ai fini della decorrenza del diritto, rileva la data di ricezione della domanda da parte della sede INPS.
Il messaggio modifica le istruzioni precedenti e stabilisce che il bonus decorre:
- dal mese successivo a quello di ricezione della manifestazione di volontà, se questa è contestuale o successiva all’apertura della finestra di accesso;
- dal mese di apertura della finestra, se la domanda è ricevuta entro la fine del mese precedente l’apertura della finestra stessa.
La domanda presentata con il modello LC7 vale anche come richiesta di certificazione del diritto, qualora il lavoratore non ne sia già in possesso. In tal caso è consigliato allegare il modello LC1 per la richiesta di certificazione.
Adempimenti del datore di lavoro
Per il periodo di decorrenza del beneficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il minor periodo collegato al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione pensionistica, compreso il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, per i lavoratori che abbiano optato per il bonus.
L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere corrisposto integralmente al lavoratore entro il mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono. Il Ministero del Lavoro ha precisato che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore l’ammontare dei contributi, sia per la quota a proprio carico sia per quella a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda.
Resta ferma la soggezione alle altre forme contributive secondo le consuete modalità.
Certificazione INPS e decorrenza dell’erogazione
Il messaggio sottolinea che soltanto dopo la ricezione della certificazione INPS, modello LC8, può avere inizio l’erogazione del bonus. Fino a tale momento, i contributi devono essere integralmente versati all’INPS.
Viene inoltre anticipato che la circolare in corso di emanazione disciplinerà anche le modalità operative di conguaglio nei casi in cui la comunicazione e la certificazione arrivino dopo il conseguimento del diritto al bonus.
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